Art. 12 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Le seguenti disposizioni sono abrogate dal 1° gennaio 2019: 
    a) il punto 18 dell'allegato A della legge provinciale 23  aprile
1992, n. 10, e successive modifiche; 
    b) i punti 18. e 18.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21.