Art. 12 Abrogazioni 1. Le seguenti disposizioni sono abrogate dal 1° gennaio 2019: a) il punto 18 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche; b) i punti 18. e 18.1. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21.