Art. 2 
 
              Articolazione della Direzione istruzione, 
                     formazione e cultura ladina 
 
  1.  La  Direzione  istruzione,  formazione  e  cultura  ladina   e'
equiparata ad un Dipartimento dell'Amministrazione provinciale.  Alla
Direzione istruzione, formazione e  cultura  ladina  e'  preposto  un
direttore/una direttrice in  possesso  di  comprovate  esperienze  in
ambito  manageriale  e  dirigenziale  nel   settore   formativo.   Il
direttore/La direttrice puo' avere un sostituto/una sostituta. 
  2. Alla Direzione istruzione,  formazione  e  cultura  ladina  sono
assegnate  una  direzione  provinciale  e  una  ripartizione  con  la
seguente denominazione giuridica: 
    a) Direzione provinciale Scuole ladine; 
    b) Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina. 
  3. Inoltre, alla Direzione istruzione, formazione e cultura  ladina
e' assegnato il Servizio provinciale di valutazione dell'istruzione e
formazione  ladina.  Esso  esercita  le  competenze   di   cui   alle
disposizioni provinciali  vigenti.  Amministrativamente  il  Servizio
provinciale di valutazione dell'istruzione  e  formazione  ladina  si
avvale dell'Ufficio amministrazione scolastica. 
  4. All'interno della Direzione  provinciale  e  della  Ripartizione
possono essere istituiti centri di coordinamento, servizi  o  unita'.
Il  coordinatore/La  coordinatrice   puo'   essere   sia   dipendente
provinciale sia insegnante in comando. 
  5. Le denominazioni giuridiche delle unita' organizzative nelle tre
lingue ufficiali sono elencate nell'Allegato A.