Art. 2 Articolazione della Direzione istruzione, formazione e cultura ladina 1. La Direzione istruzione, formazione e cultura ladina e' equiparata ad un Dipartimento dell'Amministrazione provinciale. Alla Direzione istruzione, formazione e cultura ladina e' preposto un direttore/una direttrice in possesso di comprovate esperienze in ambito manageriale e dirigenziale nel settore formativo. Il direttore/La direttrice puo' avere un sostituto/una sostituta. 2. Alla Direzione istruzione, formazione e cultura ladina sono assegnate una direzione provinciale e una ripartizione con la seguente denominazione giuridica: a) Direzione provinciale Scuole ladine; b) Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina. 3. Inoltre, alla Direzione istruzione, formazione e cultura ladina e' assegnato il Servizio provinciale di valutazione dell'istruzione e formazione ladina. Esso esercita le competenze di cui alle disposizioni provinciali vigenti. Amministrativamente il Servizio provinciale di valutazione dell'istruzione e formazione ladina si avvale dell'Ufficio amministrazione scolastica. 4. All'interno della Direzione provinciale e della Ripartizione possono essere istituiti centri di coordinamento, servizi o unita'. Il coordinatore/La coordinatrice puo' essere sia dipendente provinciale sia insegnante in comando. 5. Le denominazioni giuridiche delle unita' organizzative nelle tre lingue ufficiali sono elencate nell'Allegato A.