Art. 3 Competenze della Direzione istruzione, formazione e cultura ladina 1. La Direzione istruzione, formazione e cultura ladina: a) assicura il raccordo con le politiche formative e culturali; b) assicura e coordina lo sviluppo complessivo del sistema educativo di istruzione e formazione; c) assicura la disponibilita' delle risorse e ne coordina l'impiego e la distribuzione all'interno della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina stessa; d) esercita funzioni di coordinamento nei confronti della Direzione provinciale e della Ripartizione, a cui puo' delegare proprie funzioni amministrative; e) esercita le funzioni previste dall'art. 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. 2. In generale la Direzione istruzione, formazione e cultura ladina assicura: a) l'istruzione e la formazione della persona, promuovendo una visione olistica improntata all'inclusione, alla partecipazione, all'individualizzazione e alla personalizzazione; b) il sostegno e lo sviluppo dell'identita', della lingua e della cultura ladina in un contesto plurilingue, creando contatti e occasioni di scambio con le comunita' ladine residenti al di fuori della Provincia di Bolzano e con altre minoranze linguistiche; c) la promozione e lo sviluppo della cultura ladina in tutte le sue espressioni; d) un servizio efficiente e conforme alle esigenze dei cittadini e delle cittadine, nonche' trasparenza nella comunicazione interna ed esterna; e) una collaborazione proficua con le altre istituzioni ladine della Provincia di Bolzano, assumendo il coordinamento di attivita' in comune; f) la connessione con altre istituzioni formative e culturali e la cooperazione con altre minoranze linguistiche. 3. La Direzione istruzione, formazione e cultura ladina e', per quanto concerne le questioni educative, formative e culturali, il punto di riferimento per il gruppo linguistico ladino.