Art. 2 
 
                          Decadenza organi 
                        e nomina commissario 
 
  1. Alla data di istituzione del Comune di Quaregna Cerreto i comuni
originari sono  estinti.  I  rispettivi  organi,  sindaci,  giunte  e
consigli comunali decadono. 
  2. Dalla data di istituzione del Comune di Quaregna Cerreto e  fino
all'insediamento, a  seguito  delle  elezioni  amministrative,  degli
organi del  nuovo  comune,  le  relative  funzioni  di  Governo  sono
esercitate  dal  commissario,  nominato  ai   sensi   della   vigente
legislazione statale. 
  3. Il commissario e' coadiuvato, fino all'elezione  del  sindaco  e
dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai  sindaci  dei
comuni originari sulla base di quanto  disposto  dall'art.  1,  comma
120, della legge 7 aprile 2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).