Art. 5 
 
                           Sede del comune 
 
  1. Se non diversamente disposto dallo statuto  provvisorio  di  cui
all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)  e  fino
alla data di entrata in vigore dello statuto  del  nuovo  comune,  la
sede legale provvisoria del Comune di  Quaregna  Cerreto  e'  situata
presso la sede dell'estinto Comune di Quaregna.