Art. 3 
 
                   Eventi successivi alla fusione 
 
  1. Alla data di istituzione del Comune di Valdilana gli  organi  di
revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono.
Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Valdilana  le
funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di  revisione
in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di  Valle
Mosso. 
  2.  I  consiglieri  comunali  cessati  per  effetto  della  fusione
continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla  nomina  dei
nuovi rappresentati da parte del nuovo comune. 
  3. I soggetti  nominati  in  enti,  aziende,  istituzioni  o  altri
organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare  il
loro mandato fino alla nomina dei successori.