Art. 12 
 
                        Modifiche all'art. 14 
                  della legge regionale n. 18/2015 
 
  1. All'art. 14 della legge regionale n. 18/2015 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) la lettera b) del comma 9 e' sostituita dalla seguente: 
      «b) a favore dei Comuni non  in  Unione,  singoli  o  associati
mediante convenzione, e delle Unioni territoriali  intercomunali,  il
fondo  straordinario  unitario  per   gli   investimenti   strategici
sovracomunali, stanziato e ripartito dalla  legge  di  stabilita'  in
base agli esiti della concertazione di cui all'art. 7  e  finalizzato
ad assicurare la perequazione infrastrutturale dei territori.»; 
    b) al comma 10 dopo le parole «di cui al comma 9, lettera b).» e'
aggiunto il seguente periodo: «Le Direzioni centrali  competenti  per
materia gestiscono  la  concessione,  l'erogazione,  il  monitoraggio
dell'attuazione degli investimenti, la verifica della rendicontazione
finale degli interventi individuati dalla legge di stabilita' in base
agli esiti della concertazione e ogni altro  adempimento  connesso  e
conseguente con riferimento agli investimenti rientranti nel  settore
seguito per competenza.»; 
    c) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
      «10-bis. Le risorse del fondo di cui al comma  9,  lettera  b),
sono concesse a richiesta dell'ente locale  alla  Direzione  centrale
competente  per  materia  corredata  di  una  relazione  illustrativa
dell'intervento,  del  cronoprogramma  di  attuazione   e   integrata
dell'ulteriore   documentazione   chiesta   dall'ufficio    regionale
istruttore in relazione alla legislazione di settore. L'erogazione e'
disposta  a  richiesta  dell'ente  locale  alla  Direzione   centrale
competente per materia corredata della  documentazione  indicata  dal
decreto di concessione che fissa anche il termine di  rendicontazione
finale. 
      10-ter.  Per  la  rendicontazione  finale  degli   investimenti
finanziati con le risorse del fondo di cui al comma  9,  lettera  b),
trova applicazione quanto  previsto  in  materia  di  rendicontazione
semplificata dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000,  n.  7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso).».