Art. 12 Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 18/2015 1. All'art. 14 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 9 e' sostituita dalla seguente: «b) a favore dei Comuni non in Unione, singoli o associati mediante convenzione, e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo straordinario unitario per gli investimenti strategici sovracomunali, stanziato e ripartito dalla legge di stabilita' in base agli esiti della concertazione di cui all'art. 7 e finalizzato ad assicurare la perequazione infrastrutturale dei territori.»; b) al comma 10 dopo le parole «di cui al comma 9, lettera b).» e' aggiunto il seguente periodo: «Le Direzioni centrali competenti per materia gestiscono la concessione, l'erogazione, il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti, la verifica della rendicontazione finale degli interventi individuati dalla legge di stabilita' in base agli esiti della concertazione e ogni altro adempimento connesso e conseguente con riferimento agli investimenti rientranti nel settore seguito per competenza.»; c) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: «10-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 9, lettera b), sono concesse a richiesta dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. L'erogazione e' disposta a richiesta dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale. 10-ter. Per la rendicontazione finale degli investimenti finanziati con le risorse del fondo di cui al comma 9, lettera b), trova applicazione quanto previsto in materia di rendicontazione semplificata dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».