Art. 13 Norme transitorie per la gestione delle risorse assegnate con la concertazione Regione - Autonomie locali negli anni 2017 e 2018. 1. La proroga della tempistica di rendicontazione finale degli interventi finanziati con le risorse della concertazione Regione - Autonomie locali degli anni 2017 e 2018-2020, riferita ai fondi dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilita'), all'art. 2 e comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilita'), ai commi 82 e 83 e commi 98 e 99 dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), ai commi 5 e 6 dell'art. 8 e commi 2 e 4 dell'art. 32 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), ai commi da 17 a 22 dell'art. 4 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attivita' venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attivita' produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversita', paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), ai commi da 14 a 24 dell'art. 10 della legge 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), e la fissazione di un nuovo termine di rendicontazione sono disposte con decreto del Direttore del Servizio competente per materia oggetto dell'intervento, tenuto conto dello stato di avanzamento della spesa da parte dell'ente locale. 2. Le economie risultanti dagli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 sono restituite alla Regione. 3. La modifica dell'oggetto degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 e' disposta con legge regionale e solo a parita' di Missione e Programma gia' codificati.