Art. 14 Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 6/2006 1. L'art. 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Servizio sociale dei Comuni). - 1. I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all'art. 10, ivi comprese le attivita', gli interventi e i servizi di cui all'art. 6, in forma associata secondo le modalita' stabilite dall'art. 18, negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale, aventi dimensione demografica non inferiore a 45.000 abitanti, ridotti a 25.000 qualora piu' della meta' siano residenti in comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia). 2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali. 3. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), il Servizio sociale dei Comuni svolge attivita' di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonche' alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attivita'. 4. A fini di economicita' e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o piu' Servizi sociali dei Comuni rientranti nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale possono stipulare accordi per gestire in comune uno o piu' servizi. 5. I Comuni possono in ogni caso stabilire anche singolarmente eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.».