Art. 14 
 
                      Sostituzione dell'art. 17 
                   della legge regionale n. 6/2006 
 
  1. L'art. 17 della legge regionale 31 marzo  2006,  n.  6  (Sistema
integrato di interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei
diritti di cittadinanza sociale), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17 (Servizio sociale dei Comuni). - 1. I Comuni esercitano le
funzioni comunali di cui all'art. 10, ivi comprese le attivita',  gli
interventi e i servizi di cui all'art. 6, in forma associata  secondo
le  modalita'  stabilite  dall'art.  18,  negli  ambiti  territoriali
individuati  con  deliberazione  della   Giunta   regionale,   aventi
dimensione demografica non inferiore a  45.000  abitanti,  ridotti  a
25.000 qualora piu' della meta' siano residenti in comuni  montani  o
parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002,
n.  33  (Istituzione  dei  Comprensori  montani  del   Friuli-Venezia
Giulia). 
  2. L'esercizio associato delle funzioni e  dei  servizi  assume  la
denominazione di Servizio sociale  dei  Comuni  (SSC)  e  costituisce
requisito per accedere agli incentivi regionali. 
  3. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'art. 10, comma 1,
lettera d), il  Servizio  sociale  dei  Comuni  svolge  attivita'  di
supporto  al  rilascio  delle  autorizzazioni,   alla   vigilanza   e
all'accreditamento,  nonche'  alle   verifiche   delle   segnalazioni
certificate di inizio attivita'. 
  4. A  fini  di  economicita'  e  semplificazione  gestionale  e  di
omogeneizzazione dei servizi, due o piu' Servizi sociali  dei  Comuni
rientranti nel territorio del medesimo ente  del  servizio  sanitario
regionale che assicurano l'assistenza territoriale possono  stipulare
accordi per gestire in comune uno o piu' servizi. 
  5. I Comuni possono in  ogni  caso  stabilire  anche  singolarmente
eventuali livelli di assistenza ulteriori e  integrativi  rispetto  a
quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.».