Art. 15 Modifiche all'art. 17-bis della legge regionale n. 6/2006 1. All'art. 17-bis della legge regionale n. 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'organizzazione del Servizio sociale dei Comuni deve assicurare sul territorio regionale uniformita' dei livelli minimi di offerta e omogeneita' di risposta ai bisogni della popolazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Regione.»; b) al comma 3 le parole: «, che le Unioni territoriali intercomunali garantiscono con utilizzo degli spazi assunzionali disponibili e con ricorso ad affidamenti esterni» sono soppresse.