Art. 18 
 
                      Sostituzione dell'art. 20 
                   della legge regionale n. 6/2006 
 
  1. L'art. 20 della legge regionale  n.  6/2006  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 20 (Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni). -
1. In ogni territorio di gestione associata e' istituita  l'Assemblea
dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni. 
  2. La costituzione dell'Assemblea e' promossa  per  iniziativa  del
Sindaco  del  Comune  piu'  popoloso  dell'ambito   territoriale   di
pertinenza.  Essa  e'  composta  dai  Sindaci  di  tutti   i   Comuni
dell'ambito o su  loro  delega,  anche  permanente,  dagli  Assessori
competenti in materia di politiche sociali. L'Assemblea elegge al suo
interno il Presidente. 
  3. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo e regolazione in materia di
sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono  vincolanti  nei
confronti  degli  Enti  gestori,  ferma  restando  la  disponibilita'
finanziaria. Svolge in particolare le seguenti attivita': 
    a)  promuove,  tramite  il  Presidente,  la  stipulazione   della
convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni; 
    b) attiva, tramite il Presidente, il  processo  preordinato  alla
definizione del Piano di zona di cui all'art. 24,  alla  stipulazione
del relativo accordo di programma e approva annualmente  il  relativo
Piano attuativo annuale; 
    c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema
locale integrato degli interventi  e  servizi  sociali,  nonche'  dei
programmi e delle attivita' del Servizio sociale dei Comuni; 
    d) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'art.
39; 
    e) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della
dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni; 
    f) monitora e verifica l'attivita' dell'Ente gestore; 
    g) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e  alla
verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento
al proprio territorio; 
    h) esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla
sua  conferma  qualora  il  relativo  ente  del  servizio   sanitario
regionale che assicura l'assistenza territoriale gestisca in delega i
servizi socioassistenziali; 
    i) esprime parere in sede di verifica degli  obiettivi  assegnati
al Direttore del distretto, nel caso previsto alla lettera h). 
  4. Per le attivita' previste dal comma 3,  lettere  g),  h)  e  i),
qualora piu' Servizi sociali dei Comuni siano ricompresi in un  unico
distretto sanitario le rispettive Assemblee operano congiuntamente. 
  5.  Alle  riunioni  dell'Assemblea  possono   essere   invitati   i
rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4,  della  legge
n. 328/2000, nonche' i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche
dell'ambito territoriale. 
  6. Il funzionamento dell'Assemblea e' disciplinato dal  regolamento
interno, approvato con  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei
componenti. 
  7. Qualora l'ambito territoriale del Servizio  sociale  dei  Comuni
comprenda il territorio di un solo Comune  o  di  parte  di  esso,  i
compiti  dell'Assemblea  sono  attribuiti  al  Sindaco   del   Comune
medesimo, salve restando le funzioni consultive dei soggetti  di  cui
al comma 5.».