Art. 18 Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 6/2006 1. L'art. 20 della legge regionale n. 6/2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni). - 1. In ogni territorio di gestione associata e' istituita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni. 2. La costituzione dell'Assemblea e' promossa per iniziativa del Sindaco del Comune piu' popoloso dell'ambito territoriale di pertinenza. Essa e' composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'ambito o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente. 3. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti degli Enti gestori, ferma restando la disponibilita' finanziaria. Svolge in particolare le seguenti attivita': a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni; b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'art. 24, alla stipulazione del relativo accordo di programma e approva annualmente il relativo Piano attuativo annuale; c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonche' dei programmi e delle attivita' del Servizio sociale dei Comuni; d) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'art. 39; e) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni; f) monitora e verifica l'attivita' dell'Ente gestore; g) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio; h) esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma qualora il relativo ente del servizio sanitario regionale che assicura l'assistenza territoriale gestisca in delega i servizi socioassistenziali; i) esprime parere in sede di verifica degli obiettivi assegnati al Direttore del distretto, nel caso previsto alla lettera h). 4. Per le attivita' previste dal comma 3, lettere g), h) e i), qualora piu' Servizi sociali dei Comuni siano ricompresi in un unico distretto sanitario le rispettive Assemblee operano congiuntamente. 5. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati i rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000, nonche' i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche dell'ambito territoriale. 6. Il funzionamento dell'Assemblea e' disciplinato dal regolamento interno, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. 7. Qualora l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni comprenda il territorio di un solo Comune o di parte di esso, i compiti dell'Assemblea sono attribuiti al Sindaco del Comune medesimo, salve restando le funzioni consultive dei soggetti di cui al comma 5.».