Art. 2 
 
                     Inserimento dell'art. 6-bis 
                  nella legge regionale n. 26/2014 
 
  1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 26/2014  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 6-bis (Modalita' di esercizio delle funzioni sovracomunali  e
provinciali). - 1. Nelle more della piena attuazione del processo  di
riordino delle autonomie locali e fino alla costituzione e  all'avvio
di enti di area vasta, non possono essere sciolte: 
    a) le Unioni che esercitano le funzioni  di  cui  all'allegato  C
della presente legge e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale
9  dicembre  2016,   n.   20   (Soppressione   delle   Province   del
Friuli-Venezia  Giulia  e  modifiche  alle  leggi  regionali 11/1988,
18/2005,  7/2008,  9/2009,  5/2012,  26/2014,  13/2015,   18/2015   e
10/2016), che continuano a essere esercitate con le modalita' di  cui
all'art. 35, comma 4-ter; 
    b) le Unioni che esercitano le funzioni sovracomunali e  di  area
vasta gia' esercitate dalle soppresse Comunita' montane. 
  2. Le funzioni di cui al comma 1 continuano a essere  svolte  dalle
Unioni fino al trasferimento di esse ad altro ente.».