Art. 2 Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 26/2014 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 26/2014 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Modalita' di esercizio delle funzioni sovracomunali e provinciali). - 1. Nelle more della piena attuazione del processo di riordino delle autonomie locali e fino alla costituzione e all'avvio di enti di area vasta, non possono essere sciolte: a) le Unioni che esercitano le funzioni di cui all'allegato C della presente legge e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), che continuano a essere esercitate con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4-ter; b) le Unioni che esercitano le funzioni sovracomunali e di area vasta gia' esercitate dalle soppresse Comunita' montane. 2. Le funzioni di cui al comma 1 continuano a essere svolte dalle Unioni fino al trasferimento di esse ad altro ente.».