Art. 21 Disposizioni transitorie in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona 1. Nelle more del processo di riordino delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, in relazione all'inserimento nell'assetto delle funzioni e degli interventi in materia di servizi sociali e sociosanitari, le competenze che la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia), attribuisce all'Assessore regionale per le autonomie locali sono trasferite all'Assessore regionale e alla Direzione centrale competenti nei settori sanitario, sociosanitario e sociale. 2. Per effetto del processo di riordino di cui al comma 1, il termine del 31 dicembre 2019 indicato all'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 19/2003, e' prorogato al 31 dicembre 2020.