Art. 25 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
  2. Gli articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 14,  15,  16,  17,
18, 19 e 24 si applicano dal 1° gennaio 2019. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 
 
    Trieste, 28 dicembre 2018 
 
                               FEDRIGA 
 
(Omissis).