Art. 25 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Gli articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 24 si applicano dal 1° gennaio 2019. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 28 dicembre 2018 FEDRIGA (Omissis).