Art. 5 Modifica all'art. 19-bis della legge regionale n. 26/2014 1. Il comma 1 dell'art. 19-bis della legge regionale n. 26/2014 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di recesso di un Comune da un'Unione territoriale intercomunale e in caso di revoca di una o piu' funzioni comunali di cui all'art. 6, il personale trasferito all'Unione in relazione alle funzioni oggetto di revoca rientra in ogni caso, salvo diverso accordo tra il Comune e l'Unione territoriale intercomunale, nella dotazione organica del Comune».