Art. 5 
 
                      Modifica all'art. 19-bis 
                  della legge regionale n. 26/2014 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 19-bis della legge regionale n. 26/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. In caso di recesso  di  un  Comune  da  un'Unione  territoriale
intercomunale e in caso di revoca di una o piu' funzioni comunali  di
cui all'art. 6, il personale trasferito all'Unione in relazione  alle
funzioni oggetto di  revoca  rientra  in  ogni  caso,  salvo  diverso
accordo tra il Comune e l'Unione  territoriale  intercomunale,  nella
dotazione organica del Comune».