(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2018) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'articolo 10 della legge regionale 26  ottobre  2006  n.  20
(Norme  in  materia  di  cooperazione   sociale),   come   sostituito
dall'articolo 2, comma 31, della legge regionale 29 dicembre 2016  n.
25 (Legge di  stabilita'  2017),  che  attribuisce  alla  Regione  le
funzioni  di  regolamentazione,  programmazione  e  attuazione  degli
interventi contributivi di cui all'articolo 14 della  medesima  legge
regionale 20/2006, nonche' le funzioni di realizzazione e sostegno di
progetti volti  alla  promozione  della  cooperazione  sociale  e  le
funzioni   relative   alla   concessione   di   finanziamenti    alle
amministrazioni pubbliche finalizzati a incentivare  la  stipulazione
di convenzioni previste all'articolo 5, comma della legge 8  novembre
1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); 
  Vista la legge regionale 12 dicembre  2014,  n.  26  (Riordino  del
sistema  Regione-Autonomie  locali   nel   Friuli   Venezia   Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali  e  riallocazione
di   funzioni   amministrative)   e   successive    integrazioni    e
modificazioni, che ha  previsto  il  passaggio  dalle  Province  alla
Regione delle funzioni relative al sostegno e alla  promozione  della
cooperazione sociale come individuate all'allegato  B,  comma 11  bis
(Funzioni in materia di attivita' produttive); 
  Dato atto, altresi', che ai  sensi  dell'articolo  10  della  legge
regionale 20/2006, nel testo previgente alla sua sostituzione con  la
citata legge regionale 25/2016, alla Regione era gia'  attribuita  la
competenza di regolamentazione degli interventi contributivi a favore
delle  cooperative  sociali,  in   particolare   sotto   il   profilo
dell'armonizzazione con la normativa concernente gli aiuti di  stato,
nonche' di definizione con regolamento dei  criteri  e  modalita'  di
ripartizione tra le singole Province delle  risorse  finanziarie  per
l'esercizio delle funzioni  di  cui  alla  medesima  legge  regionale
20/2006; 
  Visto  il  testo  del  "Regolamento  concernente  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione dei contributi di  cui  all'articolo  14
della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20  (norme  in  materia  di
cooperazione sociale) a  favore  delle  cooperative  sociali  e  loro
consorzi,  per  l'esercizio  della  funzione  di   promozione   della
cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera  b),
della  legge  regionale  20/2006,  nonche'  per  la  concessione  dei
finanziamenti di cui all'articolo 10,  comma  1,  lettera  c),  della
legge regionale 20/2006 volti a  incentivare  la  stipulazione  delle
convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della  legge  8  novembre
1991, n. 381", emanato con  proprio  decreto  n.  0198/Pres.  del  30
agosto 2017; 
  Visto l'articolo 8, comma 18 della legge regionale  n.  12  del  27
marzo 2018, con cui  l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a
concedere contributi di cui agli articoli 10,  comma  1, lettere  a),
b), e c), e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in
materia di cooperazione sociale), anche nel rispetto delle condizioni
di cui al regolamento  (UE)  1408/2013,  al  fine  di  promuovere  lo
sviluppo  delle  attivita'  di  inserimento  lavorativo  di   persone
svantaggiate anche nel settore  agricolo,  mediante  l'incentivazione
delle cooperative sociali che operano in tale settore; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  n.   1407/2013   e   1408/2013   della
Commissione,  del  18  dicembre  2013,  pubblicati   sulla   Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea serie  L  352  del  24  dicembre  2013,
relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ovvero nei
limiti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del
17 giugno  2014,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea serie L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Visto l'articolo 2, paragrafo punto  31  del  Regolamento  (UE)  n.
651/2014 ove definisce  i  «costi  salariali»  come  "importo  totale
effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in  relazione  ai
posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima
delle  imposte  e  i  contributi   obbligatori,   quali   gli   oneri
previdenziali e i contributi  assistenziali  per  figli  e  familiari
durante un periodo di tempo definito". 
  Visto  il  testo  del  «Regolamento  di  modifica  al  "Regolamento
concernente  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione   dei
contributi di cui all'articolo 14 della legge  regionale  26  ottobre
2006, n. 20 (norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle
cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio  della  funzione
di promozione della cooperazione sociale prevista  dall'articolo  10,
comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006,  nonche'  per  la
concessione  dei  finanziamenti  di  cui   all'articolo   10,   comma
1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a  incentivare  la
stipulazione delle convenzioni di cui  all'articolo  5,  comma  della
legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato  con  decreto  del  Presidente
della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres."» e ritenuto di emanarlo; 
  Vista la  legge  regionale  17/2007,  con  particolare  riferimento
all'articolo 14, comma lettera r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 6  dicembre  2018,
n. 2306 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  di  modifica   al   "Regolamento
concernente  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione   dei
contributi di cui all'articolo 14 della legge  regionale  26  ottobre
2006, n. 20 (norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle
cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio  della  funzione
di promozione della cooperazione sociale prevista  dall'articolo  10,
comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006,  nonche'  per  la
concessione  dei  finanziamenti  di  cui   all'articolo   10,   comma
1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a  incentivare  la
stipulazione delle convenzioni di cui  all'articolo  5,  comma  della
legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato  con  decreto  del  Presidente
della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres."»,  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA