(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2018) IL PRESIDENTE Visto l'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 2006 n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), come sostituito dall'articolo 2, comma 31, della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (Legge di stabilita' 2017), che attribuisce alla Regione le funzioni di regolamentazione, programmazione e attuazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale 20/2006, nonche' le funzioni di realizzazione e sostegno di progetti volti alla promozione della cooperazione sociale e le funzioni relative alla concessione di finanziamenti alle amministrazioni pubbliche finalizzati a incentivare la stipulazione di convenzioni previste all'articolo 5, comma della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e successive integrazioni e modificazioni, che ha previsto il passaggio dalle Province alla Regione delle funzioni relative al sostegno e alla promozione della cooperazione sociale come individuate all'allegato B, comma 11 bis (Funzioni in materia di attivita' produttive); Dato atto, altresi', che ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20/2006, nel testo previgente alla sua sostituzione con la citata legge regionale 25/2016, alla Regione era gia' attribuita la competenza di regolamentazione degli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali, in particolare sotto il profilo dell'armonizzazione con la normativa concernente gli aiuti di stato, nonche' di definizione con regolamento dei criteri e modalita' di ripartizione tra le singole Province delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni di cui alla medesima legge regionale 20/2006; Visto il testo del "Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonche' per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381", emanato con proprio decreto n. 0198/Pres. del 30 agosto 2017; Visto l'articolo 8, comma 18 della legge regionale n. 12 del 27 marzo 2018, con cui l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi di cui agli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e c), e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), anche nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) 1408/2013, al fine di promuovere lo sviluppo delle attivita' di inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche nel settore agricolo, mediante l'incentivazione delle cooperative sociali che operano in tale settore; Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ovvero nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria); Visto l'articolo 2, paragrafo punto 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 ove definisce i «costi salariali» come "importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito". Visto il testo del «Regolamento di modifica al "Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonche' per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres."» e ritenuto di emanarlo; Vista la legge regionale 17/2007, con particolare riferimento all'articolo 14, comma lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2018, n. 2306 Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al "Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonche' per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres."», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. FEDRIGA