Regolamento di modifica al "Regolamento concernente i  criteri  e  le
  modalita' per la concessione dei contributi di cui all'articolo  14
  della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (norme in  materia  di
  cooperazione sociale) a favore delle  cooperative  sociali  e  loro
  consorzi,  per  l'esercizio  della  funzione  di  promozione  della
  cooperazione sociale prevista dall'articolo 10,  comma  1,  lettera
  b), della legge regionale 20/2006, nonche' per la  concessione  dei
  finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1,  lettera  c),  della
  legge regionale 20/2006 volti a incentivare la  stipulazione  delle
  convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8  novembre
  1991, n. 381", emanato con decreto del Presidente della regione  30
  agosto 2017, n. 198/Pres. 
 
(Omissis). 
 
 
                               Art. 1. 
 
           Modifiche all'articolo 1 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Al comma 3 dell'articolo 1 le parole: «al regolamento (UE)  n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,  pubblicato  sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352  del  24  dicembre
2013, relativo» sono sostituite con le seguenti: «ai regolamenti (UE)
n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione,  del  18  dicembre  2013,
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie  L  352
del 24 dicembre 2013, relativi» 
    2. Alla lettera a) del comma 4  dell'articolo 1  le  parole:  «in
osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con  le
seguenti:  «in  osservanza  dei  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013   e
1408/2013». 
    3. Alla lettera b) del comma 4  dell'articolo 1  le  parole:  «in
osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con  le
seguenti: «  in  osservanza  dei  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e
1408/2013». 
    4. Alla lettera c) del comma 4  dell'articolo 1  le  parole:  «in
osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con  le
seguenti: «  in  osservanza  dei  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e
1408/2013». 
    5. Alla lettera d) del comma 4  dell'articolo 1  le  parole:  «in
osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con  le
seguenti:  «in  osservanza  dei  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013   e
1408/2013». 
    6. Al comma 5 dell'articolo 1  le  parole:  «  dell'articolo  14,
comma 3, della legge regionale  20/2006  »  sono  sostituite  con  le
seguenti: «degli articoli 14, comma 3, della legge regionale  20/2006
e 8, comma la, della legge regionale 12/2018». 
    7. Alla lettera c) del comma 5  dell'articolo 1  le  parole:  «in
osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con  le
seguenti:  «in  osservanza  dei  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013   e
1408/2013». 
    8. Alla lettera g) del comma 5  dell'articolo 1  le  parole:  «in
osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con  le
seguenti:  «in  osservanza  dei  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013   e
1408/2013». 
    6. Alla lettera a) del comma 6  dell'articolo 1  le  parole:  «in
osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con  le
seguenti:  «in  osservanza  dei  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013   e
1408/2013». 
    10. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1  le  parole:  «in
osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con  le
seguenti:  «in  osservanza  dei  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013   e
1408/2013». 
    11. Il comma 7 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente comma: 
    «7. Sono concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 10, comma
lettera c), della legge regionale 20/2006, agli enti pubblici,  anche
economici, e alle societa'  di  capitali  a  partecipazione  pubblica
aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia  Giulia,  con
l'esclusione  delle  societa'  partecipate  dall'Ente  Regione,   per
l'acquisizione di beni e servizi forniti  dalle  cooperative  sociali
iscritte nella  sezione  b)  dell'Albo  e  loro  consorzi  attraverso
convenzioni finalizzate  a  creare  opportunita'  di  lavoro  per  le
persone svantaggiate, in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013
e 1408/2013, di cui al titolo VI, articolo 28.». 
    12. Al comma 8 dell'articolo 1  le  parole:  «in  osservanza  del
regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le  seguenti:  «in
osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013». 
 
 
                               Art. 2. 
 
         Aggiunta dell'articolo 1 bis del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Dopo l'articolo 1 e' aggiunto il seguente articolo: 
    «Art. 1. bis (definizioni) - 1. Ai fini del presente regolamento,
si intende per: 
    a)  "contributi"  gli  incentivi   regionali   a   favore   delle
cooperative sociali e loro consorzi iscritti all'Albo  nonche'  delle
associazioni regionali di  rappresentanza  assistenza  e  tutela  del
movimento cooperativo; 
    b) "finanziamenti" gli incentivi regionali a  favore  degli  enti
pubblici,  anche  economici,  e  delle   societa'   di   capitali   a
partecipazione pubblica.». 
 
 
                               Art. 3. 
 
           Modifiche all'articolo 2 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Al comma 5 dell'articolo 2  dopo  le  parole:  «della  regione
Friuli Venezia Giulia» sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione
delle societa' partecipate dall'Ente Regione.». 
 
 
                               Art. 4. 
 
           Modifiche all'articolo 4 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 e' aggiunto il seguente comma: 
    «1 bis. Per i contributi di cui al presente regolamento  concessi
nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)   n.
1408/2013, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento (UE)  n.
1408/2013, l'importo complessivo  degli  aiuti  "de  minimis"  a  una
medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo  2,
paragrafo 2, del  predetto  regolamento  (UE)  n.  1407/2013,  a  una
medesima impresa unica", non puo' superare euro  15.000,00  nell'arco
di tre esercizi finanziari,». 
    2. Il comma 2 dell'articolo 4 e' abrogato. 
    3. comma 3 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
    «3. La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 1  bis,  e'
subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di  atto  di
notorieta' attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o,  se  ricorre
la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo  2,  dei  regolamenti
(UE) n. 1407/2013  e  1408/2013,  dall'impresa  unica,  a  norma  dei
regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 o di altri regolamenti  "de
minimis"   durante   i   due   esercizi   finanziari   precedenti   e
nell'esercizio finanziario in corso. ». 
 
 
                               Art. 5. 
 
           Modifiche all'articolo 5 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Dopo il comma 2  dell'articolo  5  sono  aggiunti  i  seguenti
commi: 
    «2 bis. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo  1,  del  regolamento
(UE) n. 1408/2013,  i  contributi  di  cui  al  presente  regolamento
concessi in base alla regola "de minimis" possono essere cumulati con
gli aiuti "de minimis" concessi a  norma  di  altri  regolamenti  "de
minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 e  che
la produzione primaria di prodotti agricoli non benefici degli  altri
aiuti «de  minimis»-  da  garantirsi  con  mezzi  adeguati  quali  la
separazione delle attivita' o la distinzione dei costi. 
    2 ter. Ai sensi dell'articolo 5,  paragrafo  3,  del  regolamento
(UE) n. 1408/2013, gli aiuti "de minimis"  non  sono  cumulabili  con
aiuti di Stato concessi per gli stessi costi  ammissibili,  anche  ai
sensi del presente regolamento, se tale  cumulo  comporta  il  supera
mento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto  piu'  elevati
fissati,  per  le  specifiche  circostanze  di  ogni  caso,   in   un
regolamento d'esenzione per categoria o  in  una  decisione  adottata
dalla Commissione.». 
 
 
                               Art. 6. 
 
           Modifiche all'articolo 7 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 e' aggiunto il seguente comma: 
    «1 bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1,  paragrafi
2  e  3,  del   regolamento   (UE)   n.   1408/2013,   sono   esclusi
dall'applicazione  del  medesimo  Regolamento  (UE)  n.  1408/2013  i
settori di attivita' e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B
bis che costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
regolamento.». 
    2. Al comma 4 dell'articolo 7 le parole: « Gli allegati B e  C  »
sono sostituite con le seguenti: « Gli allegati B, B bis e C». 
 
 
                               Art. 7. 
 
           Modifiche all'articolo 10 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 10 le parole: «del  regolamento  (UE)
n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti  (UE)
n.1407/2013 e 1408/2013». 
    2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 e' sostituita dalla
seguente: « b) per la progettazione e direzione lavori; ». 
    3. Al comma 3 dell'articolo 10 le parole: « del regolamento  (UE)
n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: « dei regolamenti (UE)
n.1407/2013 e 1408/2013». 
    4. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 10 e' sostituita dalla
seguente: «b) per la progettazione e direzione lavori;». 
    5. La lettera b) del comma  4  dell'articolo  10  e',  sostituita
dalla seguente: «b) costi dei lavori per l'ampliamento degli immobili
aziendali esistenti;». 
    6. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 10 e' sostituita dalla
seguente: «d) costi per interventi di manutenzione ordinaria;». 
    7. Il comma 5 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), ai  sensi
dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013,  sono  ammissibili  le
seguenti  spese,  a  condizione  che  l'immobile,   al   momento   di
presentazione della domanda di  contributo,  sia  in  regola  con  le
normative  vigenti  in  materia  urbanistica  ed  edilizia,  sia   di
proprieta'  del   soggetto   richiedente   ovvero   sia   nella   sua
disponibilita' mediante un contratto di durata almeno pari  a  quella
del vincolo  di  destinazione  di  cui  all'articolo  46,  e  che  il
proprietario presti il proprio assenso scritto ai lavori: 
    a) costi dei lavori per le ristrutturazioni edilizie; 
    b) costi dei lavori per l'ampliamento  degli  immobili  aziendali
esistenti; 
    c) costi dei materiali utilizzati per i lavori, comprensivi delle
spese di trasporto; 
    d) costi per interventi di manutenzione ordinaria; 
    e) costi per interventi di manutenzione straordinaria. 
    8. Dopo il comma 5  dell'articolo  10  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
    «5 bis. Gli investimenti aziendali  inerenti  i  lavori  indicati
dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), di nuova costruzione,  di
ampliamento, ristrutturazione edilizia  e  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria di immobili  esistenti,  sono  quelli  descritti  dalla
legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, articolo 4.». 
    9. Al comma 7 dell'articolo 10 le parole: «del  regolamento  (UE)
n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti  (UE)
n.1407/2013 e 1408/2013». 
    10. Al comma 8 dell'articolo 10 le parole: «del regolamento  (UE)
n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti  (UE)
n. 1407/2013 e 1408/2013». 
    11. Al comma l0 dell'articolo 10 le parole: «del regolamento (UE)
n. 1407/2013 » sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti (UE)
n. 1407/2013 e 1408/2013». 
 
 
                               Art. 8. 
 
           Modifiche all'articolo 11 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 11 le parole: «del  regolamento  (UE)
n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti  (UE)
n. 1407/2013 e 1408/2013». 
 
 
                               Art. 9. 
 
           Modifiche all'articolo 17 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Il comma 4 dell'articolo 17 e' abrogato. 
 
 
                               Art. 10 
 
           Modifiche all'articolo 18 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 18 le parole: «del  regolamento  (UE)
n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti  (UE)
n. 1407/2013 e 1408/2013». 
 
 
                              Art. 11. 
 
           Modifiche all'articolo 20 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Al comma 3 dell'articolo 20 le parole: «del  regolamento  (UE)
n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti  (UE)
n. 1407/2013 e 1408/2013». 
    2.  Al  comma  3  dell'articolo  20  dopo  le  parole:   «addetto
all'assistenza di persone svantaggiate» sono aggiunte le seguenti: «,
mantenute in occupazione,». 
 
 
                              Art. 12. 
 
           Modifiche all'articolo 21 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    2. Il comma 4 dell'articolo 21 e' abrogato. 
 
 
                              Art. 13. 
 
           Modifiche all'articolo 26 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo  26  dopo  le  parole:  «societa'  di
capitali a partecipazione pubblica, » sono aggiunte le seguenti: «con
l'esclusione delle societa' partecipate dall'Ente Regione,». 
 
 
                              Art. 14. 
 
           Modifiche all'articolo 27 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 27 le parole: «del  regolamento  (UE)
n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti  (UE)
n. 1407/2013 e 1408/2013». 
 
 
                              Art. 15. 
 
    Modifica della rubrica del Titolo VIII del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. La rubrica del  Titolo  VIII  e'  sostituita  dalla  seguente:
«PROCEDIMENTO DI INCENTIVAZIONE». 
 
 
                              Art. 16. 
 
           Modifiche all'articolo 33 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Dopo il comma 2 dell'articolo  33  sono  aggiunti  i  seguenti
commi: 
    «2  bis.  Le  domande  di  contributi  sono  presentate  per   la
concessione di un  contributo  per  ogni  singola  iniziativa,  salvo
quanto disposto dal comma  11;  le  eventuali  ulteriori  domande  di
contributi per la medesima iniziativa vengono istruite solamente dopo
che  sono  state  ammesse  tutte  le  prime  richieste  avanzate  dai
beneficiari, nei limiti della capienza dei fondi stanziati. 
    2 ter. Le domande di contributi di cui al comma 2 bis  presentate
dallo stesso richiedente per la medesima iniziativa vengono  istruite
in ordine inverso d'arrivo. » 
    2. Il comma 3 dell'articolo 33 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Il termine per la presentazione delle domande di incentivo e'
perentorio, ed e' compreso tra il 2 gennaio ed il 31 marzo; nel  caso
in cui tali termini ricadano  in  una  giornata  non  lavorativa  per
l'ufficio competente, essi si intendono  prorogati  ai  primo  giorno
lavorativo seguente. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data
e l'ora di ricezione. Le domande sono presentate a partire dalle  ore
9.15 del giomo iniziale e sino alle ore 16.30 del  giorno  finale  di
presentazione delle stesse. » 
    3. La lettera a) del comma  10  dell'articolo  33  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «a) dalla relazione illustrativa;». 
    4. Dopo la lettera b) del comma 10 dell'articolo 33  e'  aggiunta
la seguente: 
    «b bis) nel caso di richiesta di contributo per sostenere i costi
salariali  del  personale  addetto   all'assistenza   delle   persone
svantaggiate, mantenute in occupazione di cui all'articolo 20,  comma
3, dal curriculum vitae del personale addetto;» 
    5. Dopo il punto 1) della lettera c) del comma  10  dell'articolo
33 e' aggiunto il seguente: 
    «1 bis) la dimensione dell'impresa definita con riferimento  alla
disciplina in materia dettata dall'Allegato I al regolamento (UE)  n.
651/2014;». 
    6. Al punto 5 della lettera c) del comma 10 dell'articolo  33  le
parole: «del regolamento (UE) n.  1407/2013,  dall'impresa  unica,  a
norma del regolamento (UE)  n.  1407/2013»  sono  sostituite  con  le
seguenti:  «  dei  regolamenti  (UE)  n.   1407/2013   e   1408/2013,
dall'impresa unica, a norma  dei  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e
1408/2013». 
    7. Il punto 6) della lettera c) del comma 10 dell'articolo 33  e'
sostituito dal seguente: 
    «6) se la domanda e' presentata in  applicazione  del  regime  di
aiuto in esenzione di cui all'articolo paragrafo 4,  del  regolamento
(UE) n. 651/2014; 
    8. Dopo il punto 8) della lettera c) del comma  10  dell'articolo
33 e' inserito il seguente: 
    «8 bis) di applicare nei confronti  dei  lavoratori,  compresi  i
soci lavoratori, le clausole dei  contratti  collettivi  nazionali  e
degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia
per la parte economica che per la parte normativa, e corrispondere ai
soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato,
in assenza di contratti o accordi collettivi  specifici,  trattamenti
economici complessivi non inferiori  ai  compensi  medi  in  uso  per
prestazioni analoghe rese in forma di lavoro  autonomo,  fatto  salvo
quanto stabilito dall'articolo 6, comma lettere d), e) ed f), e comma
2 bis, della legge 142/2001;». 
    9. La lettera d) del comma  10  dell'articolo  33  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «d)  dall'impegno  a  comunicare   ogni   successiva   variazione
rilevante in riferimento ai dati dichiarati nella domanda.». 
    10. Il comma 1 dell'articolo 33 e' sostituito dal seguente: 
    « 11. Le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma lettere
a) e b), che svolgono attivita' plurima possono  presentare  separate
domande di contributo riferite sia  a  iniziative  connesse  in  modo
esclusivo     all'erogazione     di      servizi      socio-sanitari,
socio-assistenziali ed educativi per  i  quali  sono  iscritte  nella
sezione a) dell'Albo sia a  iniziative  connesse  in  modo  esclusivo
all'esercizio di altre attivita' economiche per le quali le  medesime
cooperative sono iscritte nella sezione b) dell'Albo. La  connessione
tra l'iniziativa oggetto della richiesta di contributo e  l'attivita'
esercitata e' descritta nella relazione illustrativa  dell'iniziativa
e attestata da idonea documentazione tecnico-contabile. 
 
 
                              Art. 17. 
 
           Modifiche all'articolo 35 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 35 e' abrogata. 
    2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 35 dopo  le  parole:
«dell'articolo 3» sono aggiunte  le  seguenti:  «pur  avendo  ammesso
l'intera spesa presentata». 
    3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 35 e' aggiunta la
seguente: 
    «d bis) assenza, originaria o per sopravvenuta cancellazione,  in
capo al  richiedente  del  requisito  di  iscrizione  all'Albo  della
Regione Friuli Venezia Giulia.» 
    4.Il comma 4 dell'articolo 35 e' sostituito dal seguente: 
    « 4. Nei casi di seguito indicati il Servizio  competente,  prima
della  formale  adozione   del   provvedimento   negativo,   comunica
tempestivamente agli istanti i  motivi  che  ostano  all'accoglimento
della domanda,  concedendo  loro  un  termine  di  dieci  giorni  dal
ricevimento della comunicazione per presentare le loro osservazioni: 
    a) scadenza del  termine  per  provvedere  alla  regolarizzazione
della domanda ai sensi del comma 2; 
    b) il contributo concedibile e'  inferiore  all'importo  di  euro
1.000,00 ai sensi dell'articolo 3 per inammissibilita' di parte della
spesa presentata. 
 
 
                              Art. 18. 
 
           Modifiche all'articolo 36 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Il comma 1 dell'articolo 36 e' sostituito dal seguente: 
    «1. La concessione di contributi per l'acquisto di beni  immobili
e' disposta dal Servizio competente per un importo  commisurato  alla
spesa ritenuta ammissibile e pari al minor valore tra  il  prezzo  di
compravendita e la perizia di stima del valore dell'immobile  redatta
da tecnico abilitato.». 
    2. Il comma 2 dell'articolo 36 e' sostituito dal seguente: 
    «La concessione  di  contributi  riguardanti  i  lavori  indicati
all'articolo  10,  comma  1, lettere  a)  e  b)  afferenti   immobili
aziendali  e'  disposta  dal  Servizio  competente  per  un   importo
commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base  di  elaborati
tecnici progettuali di adeguato approfondimento  redatti  da  tecnici
abilitati per le rispettive  competenze  e  recanti  una  descrizione
puntuale delle opere edili e impiantistiche oggetto d'intervento.». 
 
 
                              Art. 19. 
 
           Modifiche all'articolo 37 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. La rubrica dell'articolo  37  e'  sostituita  dalla  seguente:
«(Formazione delle graduatorie e concessione degli incentivi)». 
    2. Il comma 2 dell'articolo 37 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Le graduatorie approvate unitamente ai relativi elenchi delle
domande di contributo  non  ammissibili  nonche'  l'approvazione  del
riparto del finanziamento per rapporti convenzionali sono  pubblicati
sul sito web istituzionale della Regione; la pubblicazione vale  come
comunicazione di assegnazione ai  soggetti  le  cui  iniziative  sono
state ammesse a incentivo.». 
    3. Dopo il comma 2  dell'articolo  37  e'  inserito  il  seguente
comma: 
    «2 bis. Decorsi sette giomi lavorativi dalla pubblicazione di cui
al comma 2, in mancanza  di  comunicazione  contraria  da  parte  del
singolo assegnatario, l'incentivo si intende accettato.  In  caso  di
comunicazione contraria da parte di uno o piu'  singoli  assegnatari,
si procedera' allo scorrimento della graduatoria. ». 
    4. Il comma 3 dell'articolo 37 e' sostituito dal seguente: 
    «Gli incentivi sono concessi entro il termine di 60 giorni  dalle
approvazioni  di  cui  al  comma  2  e  nei  limiti   delle   risorse
disponibili.». 
 
 
                              Art. 20. 
 
           Modifiche all'articolo 38 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 38 le parole: «oggetto di  contributo
» sono sostituite con le seguenti: oggetto di incentivo». 
    2. Il comma 1 bis dell'articolo 38 e' sostituito dal seguente: 
    «1 bis. Il termine per  la  presentazione  della  rendicontazione
delle spese di cui al comma 1 e' perentorio ed e'  fissato  alle  ore
16.30 dell'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo a quello di
presentazione della domanda di incentivo  salvo  il  diverso  termine
fissato nel decreto di concessione  in  relazione  alla  specificita'
dell'iniziativa; nel caso in cui il termine ricada  in  una  giornata
non lavorativa per l'ufficio competente, esso  si  intende  prorogato
alle ore 16.30 del primo  giomo  lavorativo  seguente.  Ai  fini  del
rispetto del termine fa fede la data e l'ora di ricezione.». 
    3. Il comma 2 dell'articolo 38 e' sostituito dal seguente: 
    «2. In relazione  ai  finanziamenti  di  cui  al  titolo  VI  per
iniziative riguardanti convenzioni di  durata  pluriennale  tra  enti
pubblici, anche economici, e societa' di  capitali  a  partecipazione
pubblica,  con  l'esclusione  delle  societa'  partecipate  dall'Ente
Regione, e cooperative sociali iscritte alla sezione b) dell'Albo, la
rendicontazione e' relativa  alle  quote  annuali  delle  prestazioni
dedotte in convenzione e deve essere presentata entro  le  ore  16,30
dell'ultimo giorno di febbraio di ogni anno  successivo  all'anno  di
riferimento delle spese ovvero entro il diverso termine previsto  dal
decreto di  concessione.  Il  primo  anno  di  rendicontazione,  sono
ammissibili anche le spese per  prestazioni  dedotte  in  convenzione
riferite al secondo anno antecedente. » 
    4. Il comma 5 dell'articolo 38 e' sostituito dal seguente: 
    « 5. In caso di  mancato  accoglimento  dell'istanza  di  proroga
possono comunque essere fatte salve le  spese  ammissibili  sostenute
fino alla scadenza dei termini medesimi, previa valutazione da  parte
del   Servizio   competente   della   realizzazione   dell'iniziativa
conformemente agli obiettivi indicati nella domanda di contributo. ». 
 
 
                              Art. 21. 
 
           Modifiche all'articolo 39 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Il comma 1 dell'articolo 39 e' sostituito dal seguente: 
    «1. I beneficiari effettuano  tutti  i  pagamenti  relativi  alle
spese da rendicontare ivi compresi gli anticipi e salvo  le  voci  di
costo indicate al comma 1 bis, dal  giorno  successivo  a  quello  di
presentazione della domanda di contributo ed entro il termine  ultimo
di rendicontazione della spesa, salvo quanto diversamente previsto in
relazione agli interventi di cui agli articoli 12, 13, da 16 a 21,  e
31.I pagamenti relativi  alle  spese  rendicontate  effettuati  prima
della  presentazione  della  domanda  o  prima  degli  altri  termini
previsti  dagli  articoli  12,  13,  da  16  a  21,  e   31,   oppure
successivamente al termine  ultimo  di  rendicontazione,  determinano
l'inammissibilita' delle spese medesime.». 
    2. Dopo il comma 1 dell'articolo  39  sono  inseriti  i  seguenti
commi: 
    «1 bis. Sono ammessi a rendicontazione, con le modalita'  di  cui
al comma 2, b  bis),  i  costi  salariali  maturati  nel  periodo  di
ammissibilita' della spesa. 
    1 ter. I beneficiari dei  finanziamenti  di  cui  al  Titolo  VI,
effettuano tutti i  pagamenti  entro  i  termini  di  rendicontazione
relativi disciplinati dall'articolo 38, comma 2.» 
    3. Il comma 5 dell'articolo 39 e' sostituito dal seguente: 
    « 5. Il pagamento delle spese, ad eccezione di quelle di  cui  al
comma 2, lettera b bis), attestato dalla documentazione probatoria di
cui  al  comma  6,  deve  avvenire  con   modalita'   conformi   alle
disposizioni normative vigenti in materia al momento del sostenimento
delle spese e, in particolare, nell'osservanza delle norme in materia
di antiriciclaggio. ». 
    4. Le lettere a), b) e c)  del  comma  6  dell'articolo  39  sono
sostituite dalle seguenti: 
    «a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca
l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni  e
dei prestatori di servizi, in  relazione  ai  relativi  documenti  di
spesa presentati a rendiconto; 
    b) copia delle ricevute bancarie o  dei  bollettini  postali  dai
quali si evinca l'effettivo trasferimento  di  denaro  a  favore  dei
fornitori di beni e  dei  prestatori  di  servizi,  in  relazione  ai
relativi documenti di spesa presentati a rendiconto; 
    c) dichiarazione liberatoria del  fornitore  di  beni  e  servizi
oppure copia del documento di spesa riportante la  dicitura  "pagato"
con firma, data e timbro del fornitore  di  beni  o  servizi  apposti
sull'originale del documento. ». 
 
 
                              Art. 22. 
 
           Modifiche all'articolo 40 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Il comma 1 dell'articolo 40 e' sostituito dal seguente: 
    « 1. I beneficiari  dei  contributi  sono  tenuti  all'esecuzione
dell'iniziativa  conformemente  alle  voci   di   spesa   ammesse   a
contributo.». 
    2. Il comma 2 dell'articol o 40 e' sostituito dal seguente: 
    « 2. Le proposte di variazione  nei  contenuti  delle  iniziative
relative  alle  singole  voci  di  spesa  ammesse  sono   debitamente
giustificate e comunicate tempestivamente al Servizio competente  per
l'approvazione, da adottarsi entro 60 giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione.». 
 
 
                              Art. 23. 
 
                 Modifiche alla rubrica del Capo II 
                del Titolo VIII del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. La rubrica del Capo II del Titolo  VIII  e'  sostituita  dalla
seguente:    «Liquidazione,    rideterminazione     e     sospensione
dell'erogazione dell'incentivo». 
 
 
                              Art. 24. 
 
           Modifiche all'articolo 43 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Al comma 2 dell'articolo 43 le parole: « del contributo » sono
sostituite con le seguenti: «dell'incentivo». 
    2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 43 e' sostituita dalla
seguente: 
    «c) qualora la documentazione giustificativa  della  spesa  o  il
pagamento della stessa si riferisca integralmente a  spese  sostenute
in data diversa da quella ammessa, nei casi specificatamente previsti
per le iniziative di cui agli articoli 12, 13, da 16 a 21, 25,  comma
3, e da 26 a 31.». 
    3. Al comma 3 dell'articolo 43 le parole: «del  contributo»  sono
sostituite con le seguenti: «dell'incentivo». 
    4. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 e' sostituita dalla
seguente: 
    «a) la rendicontazione della spesa sia presentata oltre i termini
di cui all'articolo 38;». 
    5. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 e' inserita la
seguente: 
    «a bis) qualora l'ufficio operi ai sensi dell'articolo 38,  comma
5,  facendo  salve  le  spese   sostenute   entro   il   termine   di
rendicontazione,  e  il  termine  assegnato   per   provvedere   alla
regolarizzazione  o  integrazione  della  rendicontazione   trasmessa
decorra inutilmente;». 
    6. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 43 e' sostituita dalla
seguente: 
    «d) in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione  degli
obiettivi  originari  o  dell'impianto  complessivo   dell'iniziativa
ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale  nei
contenuti  tra  l'iniziativa  effettivamente  realizzata   e   quella
approvata; ». 
    7. Al comma 5 dell'articolo 43 le parole:  «al  contributo»  sono
sostituite con le seguenti: « all'incentivo». 
 
 
                              Art. 25. 
 
           Modifiche all'articolo 46 del D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Al comma 6 dell'articolo 46 la parola: «procede» e' sostituita
con le seguenti: «puo' procedere». 
 
 
                              Art. 26. 
 
                      Inserimento dell'allegato 
                     B bis al D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. Dopo l'allegato B al D.P.Reg. 198/2017 e' inserito  l'allegato
A al presente regolamento. 
 
 
                              Art. 27. 
 
          Sostituzione dell'allegato D al D.P.Reg. 198/2017 
 
    1. L'allegato D al D.P.Reg. 198/2017 e' sostituito  dall'allegato
B al presente regolamento. 
 
 
                              Art. 28. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
(Omissis). 
 
                                        Visto: Il Presidente: Fedriga