Regolamento di modifica al "Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonche' per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381", emanato con decreto del Presidente della regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres. (Omissis). Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del D.P.Reg. 198/2017 1. Al comma 3 dell'articolo 1 le parole: «al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, relativo» sono sostituite con le seguenti: «ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, relativi» 2. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 le parole: «in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013». 3. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 le parole: «in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: « in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013». 4. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 le parole: «in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: « in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013». 5. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 1 le parole: «in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013». 6. Al comma 5 dell'articolo 1 le parole: « dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 20/2006 » sono sostituite con le seguenti: «degli articoli 14, comma 3, della legge regionale 20/2006 e 8, comma la, della legge regionale 12/2018». 7. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 1 le parole: «in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013». 8. Alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 1 le parole: «in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013». 6. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 1 le parole: «in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013». 10. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 le parole: «in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013». 11. Il comma 7 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente comma: «7. Sono concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 10, comma lettera c), della legge regionale 20/2006, agli enti pubblici, anche economici, e alle societa' di capitali a partecipazione pubblica aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, con l'esclusione delle societa' partecipate dall'Ente Regione, per l'acquisizione di beni e servizi forniti dalle cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo e loro consorzi attraverso convenzioni finalizzate a creare opportunita' di lavoro per le persone svantaggiate, in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013, di cui al titolo VI, articolo 28.». 12. Al comma 8 dell'articolo 1 le parole: «in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «in osservanza dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013». Art. 2. Aggiunta dell'articolo 1 bis del D.P.Reg. 198/2017 1. Dopo l'articolo 1 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 1. bis (definizioni) - 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) "contributi" gli incentivi regionali a favore delle cooperative sociali e loro consorzi iscritti all'Albo nonche' delle associazioni regionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo; b) "finanziamenti" gli incentivi regionali a favore degli enti pubblici, anche economici, e delle societa' di capitali a partecipazione pubblica.». Art. 3. Modifiche all'articolo 2 del D.P.Reg. 198/2017 1. Al comma 5 dell'articolo 2 dopo le parole: «della regione Friuli Venezia Giulia» sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione delle societa' partecipate dall'Ente Regione.». Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del D.P.Reg. 198/2017 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 e' aggiunto il seguente comma: «1 bis. Per i contributi di cui al presente regolamento concessi nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento (UE) n. 1408/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima impresa unica", non puo' superare euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari,». 2. Il comma 2 dell'articolo 4 e' abrogato. 3. comma 3 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «3. La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 1 bis, e' subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013, dall'impresa unica, a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. ». Art. 5. Modifiche all'articolo 5 del D.P.Reg. 198/2017 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi: «2 bis. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1408/2013, i contributi di cui al presente regolamento concessi in base alla regola "de minimis" possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 e che la produzione primaria di prodotti agricoli non benefici degli altri aiuti «de minimis»- da garantirsi con mezzi adeguati quali la separazione delle attivita' o la distinzione dei costi. 2 ter. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013, gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il supera mento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.». Art. 6. Modifiche all'articolo 7 del D.P.Reg. 198/2017 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 e' aggiunto il seguente comma: «1 bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013, sono esclusi dall'applicazione del medesimo Regolamento (UE) n. 1408/2013 i settori di attivita' e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B bis che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.». 2. Al comma 4 dell'articolo 7 le parole: « Gli allegati B e C » sono sostituite con le seguenti: « Gli allegati B, B bis e C». Art. 7. Modifiche all'articolo 10 del D.P.Reg. 198/2017 1. Al comma 1 dell'articolo 10 le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti (UE) n.1407/2013 e 1408/2013». 2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente: « b) per la progettazione e direzione lavori; ». 3. Al comma 3 dell'articolo 10 le parole: « del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: « dei regolamenti (UE) n.1407/2013 e 1408/2013». 4. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente: «b) per la progettazione e direzione lavori;». 5. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 10 e', sostituita dalla seguente: «b) costi dei lavori per l'ampliamento degli immobili aziendali esistenti;». 6. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente: «d) costi per interventi di manutenzione ordinaria;». 7. Il comma 5 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente: «5. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera b), ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013, sono ammissibili le seguenti spese, a condizione che l'immobile, al momento di presentazione della domanda di contributo, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia, sia di proprieta' del soggetto richiedente ovvero sia nella sua disponibilita' mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 46, e che il proprietario presti il proprio assenso scritto ai lavori: a) costi dei lavori per le ristrutturazioni edilizie; b) costi dei lavori per l'ampliamento degli immobili aziendali esistenti; c) costi dei materiali utilizzati per i lavori, comprensivi delle spese di trasporto; d) costi per interventi di manutenzione ordinaria; e) costi per interventi di manutenzione straordinaria. 8. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 e' aggiunto il seguente comma: «5 bis. Gli investimenti aziendali inerenti i lavori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), di nuova costruzione, di ampliamento, ristrutturazione edilizia e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili esistenti, sono quelli descritti dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, articolo 4.». 9. Al comma 7 dell'articolo 10 le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti (UE) n.1407/2013 e 1408/2013». 10. Al comma 8 dell'articolo 10 le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013». 11. Al comma l0 dell'articolo 10 le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013 » sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013». Art. 8. Modifiche all'articolo 11 del D.P.Reg. 198/2017 1. Al comma 1 dell'articolo 11 le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013». Art. 9. Modifiche all'articolo 17 del D.P.Reg. 198/2017 1. Il comma 4 dell'articolo 17 e' abrogato. Art. 10 Modifiche all'articolo 18 del D.P.Reg. 198/2017 1. Al comma 1 dell'articolo 18 le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013». Art. 11. Modifiche all'articolo 20 del D.P.Reg. 198/2017 1. Al comma 3 dell'articolo 20 le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013». 2. Al comma 3 dell'articolo 20 dopo le parole: «addetto all'assistenza di persone svantaggiate» sono aggiunte le seguenti: «, mantenute in occupazione,». Art. 12. Modifiche all'articolo 21 del D.P.Reg. 198/2017 2. Il comma 4 dell'articolo 21 e' abrogato. Art. 13. Modifiche all'articolo 26 del D.P.Reg. 198/2017 1. Al comma 1 dell'articolo 26 dopo le parole: «societa' di capitali a partecipazione pubblica, » sono aggiunte le seguenti: «con l'esclusione delle societa' partecipate dall'Ente Regione,». Art. 14. Modifiche all'articolo 27 del D.P.Reg. 198/2017 1. Al comma 1 dell'articolo 27 le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: «dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013». Art. 15. Modifica della rubrica del Titolo VIII del D.P.Reg. 198/2017 1. La rubrica del Titolo VIII e' sostituita dalla seguente: «PROCEDIMENTO DI INCENTIVAZIONE». Art. 16. Modifiche all'articolo 33 del D.P.Reg. 198/2017 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 sono aggiunti i seguenti commi: «2 bis. Le domande di contributi sono presentate per la concessione di un contributo per ogni singola iniziativa, salvo quanto disposto dal comma 11; le eventuali ulteriori domande di contributi per la medesima iniziativa vengono istruite solamente dopo che sono state ammesse tutte le prime richieste avanzate dai beneficiari, nei limiti della capienza dei fondi stanziati. 2 ter. Le domande di contributi di cui al comma 2 bis presentate dallo stesso richiedente per la medesima iniziativa vengono istruite in ordine inverso d'arrivo. » 2. Il comma 3 dell'articolo 33 e' sostituito dal seguente: «3. Il termine per la presentazione delle domande di incentivo e' perentorio, ed e' compreso tra il 2 gennaio ed il 31 marzo; nel caso in cui tali termini ricadano in una giornata non lavorativa per l'ufficio competente, essi si intendono prorogati ai primo giorno lavorativo seguente. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data e l'ora di ricezione. Le domande sono presentate a partire dalle ore 9.15 del giomo iniziale e sino alle ore 16.30 del giorno finale di presentazione delle stesse. » 3. La lettera a) del comma 10 dell'articolo 33 e' sostituita dalla seguente: «a) dalla relazione illustrativa;». 4. Dopo la lettera b) del comma 10 dell'articolo 33 e' aggiunta la seguente: «b bis) nel caso di richiesta di contributo per sostenere i costi salariali del personale addetto all'assistenza delle persone svantaggiate, mantenute in occupazione di cui all'articolo 20, comma 3, dal curriculum vitae del personale addetto;» 5. Dopo il punto 1) della lettera c) del comma 10 dell'articolo 33 e' aggiunto il seguente: «1 bis) la dimensione dell'impresa definita con riferimento alla disciplina in materia dettata dall'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;». 6. Al punto 5 della lettera c) del comma 10 dell'articolo 33 le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono sostituite con le seguenti: « dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013, dall'impresa unica, a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013». 7. Il punto 6) della lettera c) del comma 10 dell'articolo 33 e' sostituito dal seguente: «6) se la domanda e' presentata in applicazione del regime di aiuto in esenzione di cui all'articolo paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 651/2014; 8. Dopo il punto 8) della lettera c) del comma 10 dell'articolo 33 e' inserito il seguente: «8 bis) di applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrispondere ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma lettere d), e) ed f), e comma 2 bis, della legge 142/2001;». 9. La lettera d) del comma 10 dell'articolo 33 e' sostituita dalla seguente: «d) dall'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante in riferimento ai dati dichiarati nella domanda.». 10. Il comma 1 dell'articolo 33 e' sostituito dal seguente: « 11. Le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma lettere a) e b), che svolgono attivita' plurima possono presentare separate domande di contributo riferite sia a iniziative connesse in modo esclusivo all'erogazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi per i quali sono iscritte nella sezione a) dell'Albo sia a iniziative connesse in modo esclusivo all'esercizio di altre attivita' economiche per le quali le medesime cooperative sono iscritte nella sezione b) dell'Albo. La connessione tra l'iniziativa oggetto della richiesta di contributo e l'attivita' esercitata e' descritta nella relazione illustrativa dell'iniziativa e attestata da idonea documentazione tecnico-contabile. Art. 17. Modifiche all'articolo 35 del D.P.Reg. 198/2017 1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 35 e' abrogata. 2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 35 dopo le parole: «dell'articolo 3» sono aggiunte le seguenti: «pur avendo ammesso l'intera spesa presentata». 3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 35 e' aggiunta la seguente: «d bis) assenza, originaria o per sopravvenuta cancellazione, in capo al richiedente del requisito di iscrizione all'Albo della Regione Friuli Venezia Giulia.» 4.Il comma 4 dell'articolo 35 e' sostituito dal seguente: « 4. Nei casi di seguito indicati il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, concedendo loro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare le loro osservazioni: a) scadenza del termine per provvedere alla regolarizzazione della domanda ai sensi del comma 2; b) il contributo concedibile e' inferiore all'importo di euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 3 per inammissibilita' di parte della spesa presentata. Art. 18. Modifiche all'articolo 36 del D.P.Reg. 198/2017 1. Il comma 1 dell'articolo 36 e' sostituito dal seguente: «1. La concessione di contributi per l'acquisto di beni immobili e' disposta dal Servizio competente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile e pari al minor valore tra il prezzo di compravendita e la perizia di stima del valore dell'immobile redatta da tecnico abilitato.». 2. Il comma 2 dell'articolo 36 e' sostituito dal seguente: «La concessione di contributi riguardanti i lavori indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) afferenti immobili aziendali e' disposta dal Servizio competente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento redatti da tecnici abilitati per le rispettive competenze e recanti una descrizione puntuale delle opere edili e impiantistiche oggetto d'intervento.». Art. 19. Modifiche all'articolo 37 del D.P.Reg. 198/2017 1. La rubrica dell'articolo 37 e' sostituita dalla seguente: «(Formazione delle graduatorie e concessione degli incentivi)». 2. Il comma 2 dell'articolo 37 e' sostituito dal seguente: «2. Le graduatorie approvate unitamente ai relativi elenchi delle domande di contributo non ammissibili nonche' l'approvazione del riparto del finanziamento per rapporti convenzionali sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione; la pubblicazione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti le cui iniziative sono state ammesse a incentivo.». 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 e' inserito il seguente comma: «2 bis. Decorsi sette giomi lavorativi dalla pubblicazione di cui al comma 2, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, l'incentivo si intende accettato. In caso di comunicazione contraria da parte di uno o piu' singoli assegnatari, si procedera' allo scorrimento della graduatoria. ». 4. Il comma 3 dell'articolo 37 e' sostituito dal seguente: «Gli incentivi sono concessi entro il termine di 60 giorni dalle approvazioni di cui al comma 2 e nei limiti delle risorse disponibili.». Art. 20. Modifiche all'articolo 38 del D.P.Reg. 198/2017 1. Al comma 1 dell'articolo 38 le parole: «oggetto di contributo » sono sostituite con le seguenti: oggetto di incentivo». 2. Il comma 1 bis dell'articolo 38 e' sostituito dal seguente: «1 bis. Il termine per la presentazione della rendicontazione delle spese di cui al comma 1 e' perentorio ed e' fissato alle ore 16.30 dell'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di incentivo salvo il diverso termine fissato nel decreto di concessione in relazione alla specificita' dell'iniziativa; nel caso in cui il termine ricada in una giornata non lavorativa per l'ufficio competente, esso si intende prorogato alle ore 16.30 del primo giomo lavorativo seguente. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data e l'ora di ricezione.». 3. Il comma 2 dell'articolo 38 e' sostituito dal seguente: «2. In relazione ai finanziamenti di cui al titolo VI per iniziative riguardanti convenzioni di durata pluriennale tra enti pubblici, anche economici, e societa' di capitali a partecipazione pubblica, con l'esclusione delle societa' partecipate dall'Ente Regione, e cooperative sociali iscritte alla sezione b) dell'Albo, la rendicontazione e' relativa alle quote annuali delle prestazioni dedotte in convenzione e deve essere presentata entro le ore 16,30 dell'ultimo giorno di febbraio di ogni anno successivo all'anno di riferimento delle spese ovvero entro il diverso termine previsto dal decreto di concessione. Il primo anno di rendicontazione, sono ammissibili anche le spese per prestazioni dedotte in convenzione riferite al secondo anno antecedente. » 4. Il comma 5 dell'articolo 38 e' sostituito dal seguente: « 5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza dei termini medesimi, previa valutazione da parte del Servizio competente della realizzazione dell'iniziativa conformemente agli obiettivi indicati nella domanda di contributo. ». Art. 21. Modifiche all'articolo 39 del D.P.Reg. 198/2017 1. Il comma 1 dell'articolo 39 e' sostituito dal seguente: «1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese da rendicontare ivi compresi gli anticipi e salvo le voci di costo indicate al comma 1 bis, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa, salvo quanto diversamente previsto in relazione agli interventi di cui agli articoli 12, 13, da 16 a 21, e 31.I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda o prima degli altri termini previsti dagli articoli 12, 13, da 16 a 21, e 31, oppure successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilita' delle spese medesime.». 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 sono inseriti i seguenti commi: «1 bis. Sono ammessi a rendicontazione, con le modalita' di cui al comma 2, b bis), i costi salariali maturati nel periodo di ammissibilita' della spesa. 1 ter. I beneficiari dei finanziamenti di cui al Titolo VI, effettuano tutti i pagamenti entro i termini di rendicontazione relativi disciplinati dall'articolo 38, comma 2.» 3. Il comma 5 dell'articolo 39 e' sostituito dal seguente: « 5. Il pagamento delle spese, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, lettera b bis), attestato dalla documentazione probatoria di cui al comma 6, deve avvenire con modalita' conformi alle disposizioni normative vigenti in materia al momento del sostenimento delle spese e, in particolare, nell'osservanza delle norme in materia di antiriciclaggio. ». 4. Le lettere a), b) e c) del comma 6 dell'articolo 39 sono sostituite dalle seguenti: «a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi, in relazione ai relativi documenti di spesa presentati a rendiconto; b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi, in relazione ai relativi documenti di spesa presentati a rendiconto; c) dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento. ». Art. 22. Modifiche all'articolo 40 del D.P.Reg. 198/2017 1. Il comma 1 dell'articolo 40 e' sostituito dal seguente: « 1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ammesse a contributo.». 2. Il comma 2 dell'articol o 40 e' sostituito dal seguente: « 2. Le proposte di variazione nei contenuti delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al Servizio competente per l'approvazione, da adottarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.». Art. 23. Modifiche alla rubrica del Capo II del Titolo VIII del D.P.Reg. 198/2017 1. La rubrica del Capo II del Titolo VIII e' sostituita dalla seguente: «Liquidazione, rideterminazione e sospensione dell'erogazione dell'incentivo». Art. 24. Modifiche all'articolo 43 del D.P.Reg. 198/2017 1. Al comma 2 dell'articolo 43 le parole: « del contributo » sono sostituite con le seguenti: «dell'incentivo». 2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 43 e' sostituita dalla seguente: «c) qualora la documentazione giustificativa della spesa o il pagamento della stessa si riferisca integralmente a spese sostenute in data diversa da quella ammessa, nei casi specificatamente previsti per le iniziative di cui agli articoli 12, 13, da 16 a 21, 25, comma 3, e da 26 a 31.». 3. Al comma 3 dell'articolo 43 le parole: «del contributo» sono sostituite con le seguenti: «dell'incentivo». 4. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 e' sostituita dalla seguente: «a) la rendicontazione della spesa sia presentata oltre i termini di cui all'articolo 38;». 5. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 e' inserita la seguente: «a bis) qualora l'ufficio operi ai sensi dell'articolo 38, comma 5, facendo salve le spese sostenute entro il termine di rendicontazione, e il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione trasmessa decorra inutilmente;». 6. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 43 e' sostituita dalla seguente: «d) in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella approvata; ». 7. Al comma 5 dell'articolo 43 le parole: «al contributo» sono sostituite con le seguenti: « all'incentivo». Art. 25. Modifiche all'articolo 46 del D.P.Reg. 198/2017 1. Al comma 6 dell'articolo 46 la parola: «procede» e' sostituita con le seguenti: «puo' procedere». Art. 26. Inserimento dell'allegato B bis al D.P.Reg. 198/2017 1. Dopo l'allegato B al D.P.Reg. 198/2017 e' inserito l'allegato A al presente regolamento. Art. 27. Sostituzione dell'allegato D al D.P.Reg. 198/2017 1. L'allegato D al D.P.Reg. 198/2017 e' sostituito dall'allegato B al presente regolamento. Art. 28. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto: Il Presidente: Fedriga