Allegato 
 
Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli
  interventi di politica attiva del lavoro  previsti  dagli  articoli
  29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale  9  agosto  2005,  n.  18
  (Norme regionali per l'occupazione, la tutela  e  la  qualita'  del
  lavoro). 
 
 
                               Capo I 
            Requisiti per la concessione degli incentivi 
 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1.  Il  presente  regolamento  stabilisce,  in  attuazione  degli
articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005,  n.
18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e  la  qualita'  del
lavoro), i criteri e le modalita' per la concessione  e  l'erogazione
di incentivi per interventi di politica attiva del lavoro,  anche  al
fine dell'attuazione degli interventi previsti dai Piani di  gestione
delle situazioni di grave difficolta' occupazionale  approvati  dalla
Giunta regionale. 
    2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per  i  seguenti
interventi: 
      a) ai sensi degli articoli 30, 32 e 48, comma  1,  lettera  a),
della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo
indeterminato e l'inserimento in qualita'  di  soci -  lavoratori  in
cooperative; 
      b) in via eccezionale, ai sensi dell'art. 30,  comma  2,  della
legge regionale 18/2005,  per  l'assunzione  con  contratti  a  tempo
determinato; 
      c) ai sensi dell'art. 33, comma  1,  lettera  c),  della  legge
regionale 18/2005, per la trasformazione di  rapporti  di  lavoro  ad
elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato. 
    3. Ai fini del presente Regolamento per disoccupati si  intendono
soggetti privi di impiego  che  dichiarano  in  forma  telematica  la
propria  immediata  disponibilita'  allo  svolgimento  di   attivita'
lavorativa e sottoscrivono il patto di servizio personalizzato presso
un centro per l'impiego regionale. 
 
 
                               Art. 2. 
 
                              Finalita' 
 
    1. Attraverso gli incentivi di cui all'art. 1, comma 2, ven  gono
sostenuti  l'assunzione,  l'inserimento  in  qualita'   di   soci   -
lavoratori in cooperative  e  la  stabilizzazione  occupazionale  dei
seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari  o  extracomunitari
in regola con  la  vigente  normativa  in  materia  di  immigrazione,
residenti sul territorio regionale: 
      a) donne disoccupate; 
      b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale: ai  fini
del presente regolamento sono tali donne  e  uomini  disoccupati  che
hanno compiuto il sessantesimo anno di eta'; 
      c) soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di
una situazione  di  grave  difficolta'  occupazionale:  ai  fini  del
presente regolamento sono tali coloro  che  hanno  perso  la  propria
occupazione e sono disoccupati a seguito di uno dei seguenti  eventi,
la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficolta'
occupazionale  dichiarata  con   decreto   dell'Assessore   regionale
competente  in  materia  di  lavoro  secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 46 della legge regionale 18/2005 ovvero  sia  riconducibile
alla crisi industriale complessa di Trieste riconosciuta dall'art. 1,
comma 7-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013,  n.  43  (Disposizioni
urgenti  per  il  rilancio  dell'area  industriale  di  Piombino,  di
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle  zone  terremotate
del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione  in  Abruzzo  e  la
realizzazione  degli  interventi  per  Expo  2015),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71: 
        1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli  4  e  24
della legge 23  luglio  1991  n.  223  (Norme  in  materia  di  cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunita' europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro); 
        2) licenziamento per giustificato  motivo  oggettivo  di  cui
alla  legge  15  luglio  1966,  n.  604  (Norme   sui   licenziamenti
individuali); 
        3) risoluzione,  per  decorso  del  termine  o  della  durata
pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto
di lavoro subordinato  a  tempo  determinato,  anche  parziale,  come
disciplinato  dal  decreto  legislativo  6  settembre  2001  n.   368
(Attuazione della direttiva 1999/70/CE  relativa  all'accordo  quadro
sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal  CEEP  e  dal
CES) o dal Capo III del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81
(Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge  10  dicembre  2014,  n.  183),  ad  un  contratto  di   lavoro
intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un  contratto  di
inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero  ad
un contratto di lavoro a progetto; 
        4) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al  termine
o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni  volontarie
del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del  rapporto,  di  un
rapporto di lavoro instaurato in  base  ad  un  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato, anche  parziale,  come  disciplinato
dal  decreto  legislativo  368/2001  o  dal  Capo  III  del   decreto
legislativo 81/2015, ad un contratto di lavoro intermittente,  ad  un
contratto di apprendistato, ad un contratto  di  inserimento,  ad  un
contratto di somministrazione di lavoro ovvero  ad  un  contratto  di
lavoro a progetto; 
        5) dimissioni per giusta causa  del  lavoratore,  determinate
dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma
o indennita' dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata
regolarizzazione   della   posizione   contributiva   o   dall'omesso
versamento dei contributi previdenziali; 
      d) soggetti a  rischio  di  disoccupazione  a  seguito  di  una
situazione  di  grave  crisi  occupazionale:  Ai  fini  del  presente
regolamento sono tali coloro che  siano  stati  sospesi  o  posti  in
riduzione di orario con  ricorso  alla  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria,  per  tutte  le  fattispecie  previste  dalla  vigente
normativa  nazionale  in  materia,  ivi  compreso  il  contratto   di
solidarieta', o con ricorso alle prestazioni  erogate  dai  Fondi  di
solidarieta' di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di ammortizzatori sociali in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  in
esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)  in  relazione  alle
causali previste dalla vigente  normativa  nazionale  in  materia  di
cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi compreso l'assegno  di
solidarieta', ovvero posti in distacco ai sensi dell'art. 8, comma 3,
del decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148  (Interventi  urgenti  a
sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19  luglio  1993,  n.
236, per motivi riconducibili ad una situazione di grave  difficolta'
occupazionale  dichiarata  con   decreto   dell'Assessore   regionale
competente in materia  di  lavoro  ovvero  riconducibili  alla  crisi
industriale complessa di  Trieste  riconosciuta  dall'art.  1,  comma
7-bis, del  decreto-legge  43/2013,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 71/2013. 
      e) soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria: ai
fini del presente  regolamento  sono  tali  le  donne  e  gli  uomini
indipendentemente  dall'eta'  anagrafica,   che   nei   cinque   anni
precedenti alla trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'art.
6 abbiano prestato la loro opera, anche a favore di diversi datori di
lavoro, per un periodo complessivamente non inferiore a dodici  mesi,
nella realizzazione  di  progetti  di  lavori  socialmente  utili,  a
condizione che l'opera sia stata prestata  quali  disoccupati,  nella
realizzazione di tirocini rientranti nell'ambito di applicazione  del
Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento
e di tirocini estivi ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 3, della  legge
regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la
tutela e la qualita' del lavoro), emanato con decreto del  Presidente
della Regione 18 ottobre 2016, n.  198  ovvero  del  Regolamento  per
l'attivazione di tirocini  extracurriculari  ai  sensi  dell'art.  63
della legge regionale 9 agosto  2005,  n.  18  (norme  regionali  per
l'occupazione, la tutela e  la  qualita'  del  lavoro),  emanato  con
decreto del Presidente della Regione  19  marzo  2018,  n.  57  o  in
esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali: 
        1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; 
        2) contratto di lavoro intermittente; 
        3) contratto di formazione e lavoro; 
        4) contratto di inserimento; 
        5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 
        6) contratto di lavoro a progetto; 
        7) contratto di lavoro interinale; 
        8) contratto di somministrazione di lavoro; 
        9) contratto di apprendistato. 
 
 
                               Art. 3. 
 
                     Beneficiari degli incentivi 
 
    1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'art.  1,  comma
2, i seguenti soggetti : 
      a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti
esercenti le libere professioni in  forma  individuale,  associata  o
societaria; 
      b) cooperative e loro consorzi. 
    2. I soggetti di cui al  comma  1  devono  possedere  i  seguenti
requisiti: 
      a) se imprese, risultare iscritte  al  Registro  delle  imprese
della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o  unita'
locale; 
      b) se cooperative  o  consorzi  di  cooperative  con  sede  nel
territorio  regionale,  risultare  altresi'  iscritti   al   Registro
regionale delle cooperative; 
      c) se cooperative  o  consorzi  di  cooperative  con  sede  nel
territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia,  avere  sedi
secondarie o unita'  locali  nel  territorio  regionale,  purche'  il
rapporto di lavoro per la cui instaurazione e' chiesto il  contributo
si svolga in Friuli Venezia Giulia; 
      d) se imprese artigiane, risultare altresi'  iscritte  all'Albo
delle  imprese  artigiane  e  svolgere  la  propria   attivita'   nel
territorio regionale; 
      e) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel  territorio
regionale; 
      f)  se  prestatori  di   attivita'   professionali   in   forma
individuale, associata o societaria, svolgere la  propria  attivita',
nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale; 
      g) rispettare integralmente le norme che regolano  il  rapporto
di lavoro, la  normativa  disciplinante  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a  tutela  della
salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  e  la   contrattazione
collettiva nazionale,  territoriale  e  aziendale  e  i  principi  di
parita' giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori; 
      h) non aver fatto ricorso,  nei  dodici  mesi  precedenti  alla
presentazione della domanda,  a  licenziamenti  collettivi  ai  sensi
degli articoli 4 e 24  della  legge  223/1991,  per  professionalita'
identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione  si  richiede
l'incentivo ai sensi del presente regolamento; 
      i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad
oggetto la prestazione di attivita' lavorative  da  parte  dei  soci,
rispettare  negli  inserimenti  lavorativi  i  contratti   collettivi
nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni  del
proprio regolamento interno in materia di organizzazione  del  lavoro
dei soci  alle  disposizioni  della  legge  3  aprile  2001,  n.  142
(Revisione  della  legislazione  in  materia  cooperativistica,   con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore); 
      j) se imprese, non svolgere la  propria  attivita'  principale,
quale risultante  dall'iscrizione  al  Registro  delle  imprese,  nei
settori esclusi dal campo di applicazione degli aiuti  «de  minimis».
Se l'assunzione e' effettuata in una sede secondaria o  in  un'unita'
locale,  quest'ultima  non  deve  svolgere   la   propria   attivita'
principale nei predetti settori. 
 
 
                               Art. 4. 
 
Incentivi per l'assunzione con  contratti  a  tempo  indeterminato  e
                    l'inserimento in cooperative 
 
    1. Sono incentivabili  le  assunzioni  con  contratti  di  lavoro
subordinato  di  cui  all'art.  2094  del  codice  civile,  a   tempo
indeterminato, anche parziale non  inferiore  al  70  per  cento,  di
soggetti che, alla data di  assunzione,  appartengono  ad  una  delle
categorie cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d). 
    2. Per essere ammissibili a  incentivo,  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato soddisfano tutti i seguenti requisiti: 
      a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi,  a
seguito  di  licenziamenti,   nei   dodici   mesi   precedenti   alla
presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni  avvengano
per  l'acquisizione  di  professionalita'  diverse  da   quelle   dei
lavoratori licenziati; 
      b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato  di
disoccupazione a seguito della cessazione di un  precedente  rapporto
di lavoro subordinato con il medesimo datore di  lavoro  richiedente,
intervenuta nei  dodici  mesi  precedenti  alla  presentazione  della
domanda. La  previsione  di  cui  alla  presente  lettera  non  trova
applicazione  qualora  le  assunzioni  riguardino  soggetti  di   cui
all'art. 2, comma 1,  lettera  b),  nella  sola  ipotesi  in  cui  la
cessazione del precedente rapporto di lavoro  sia  stata  determinata
dalla naturale scadenza del termine di un rapporto di lavoro a  tempo
determinato di cui al Capo III del decreto legislativo 81/2015; 
      c) rispettare  i  principi  di  cui  all'art.  31  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per  il  riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro  e  di  politiche
attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre  2014,
n. 183); 
      d) avere ad oggetto rapporti di  lavoro  che  si  svolgono  nel
territorio regionale; 
      e) non essere riferibili a  trasferimenti  di  azienda  di  cui
all'art. 2112 del codice civile, salvi i casi  di  cui  all'art.  47,
commi 4-bis o 5, della legge 29 dicembre 1990, n.  428  (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. legge europea per il 1990); 
      f) non riguardare soggetti che siano  amministratori  o  legale
rappresentante,   titolare    di    impresa    individuale,    libero
professionista,   titolare    di    impresa    individuale,    libero
professionista del  beneficiario  ovvero  in  caso  di  trasferimento
d'azienda dell'impresa cedente. La presente  disposizione  non  trova
applicazione nelle ipotesi di  inserimento  in  qualita'  di  soci  -
lavoratori in cooperativa. 
      g) qualora effettuate da ditte individuali o  da  esercenti  le
libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i
parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro; 
    3. Possono beneficiare  degli  incentivi  previsti  dal  presente
regolamento gli inserimenti  lavorativi  a  tempo  indeterminato  dei
soggetti di cui al  comma  2,  in  qualita'  di  soci  lavoratori  di
cooperative. 
    4. Per essere ammissibili a incentivo, gli inserimenti lavorativi
in cooperativa, di cui al comma 4, possiedono i seguenti requisiti: 
      a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei
dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito  di
recesso  od  esclusione  di  un  socio,  salvo  che  gli  inserimenti
lavorativi avvengano per l'acquisizione di  professionalita'  diverse
da quelle dei soci receduti o esclusi; 
      b) avvenire in cooperative che soddisfino i  requisiti  di  cui
all'art. 3, comma 2. 
 
 
                               Art. 5. 
 
    Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo determinato 
 
    1. Sono incentivabili  le  assunzioni  con  contratti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato, anche parziale non inferiore  al  70
per cento, di cui al Capo III  del  decreto  legislativo  81/2015  di
durata non inferiore a otto mesi, riguardanti soggetti che alla  data
di assunzione, appartengono alla categoria cui all'art. 2,  comma  1,
lettera b). 
    2. Per essere ammissibili a incentivo, le assunzioni  di  cui  al
presente articolo soddisfano tutti i requisiti  di  cui  all'art.  4,
comma 3. 
 
 
                               Art. 6. 
 
Incentivi per la trasformazione di  rapporti  di  lavoro  ad  elevato
    rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato 
 
    1. Sono incentivabili i seguenti interventi nel solo caso in  cui
non vi sia soluzione di continuita' tra il rapporto di lavoro oggetto
di trasformazione e il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato
derivante dalla trasformazione: 
      a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di  cui
all'art.  2094  del  codice  civile,  a  tempo  indeterminato,  anche
parziale non inferiore al  70  per  cento,  di  contratti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato, anche  parziale,  come  disciplinati
dal Capo III del decreto legislativo  81/2015,  ovvero  stipulati  ai
sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 223/1991, che scadano,  anche
per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata
in vigore del presente regolamento,  entro  ventiquattro  mesi  dalla
data di presentazione della domanda; 
      b) l'assunzione con contratti  di  lavoro  subordinato  di  cui
all'art.  2094  del  codice  civile,  a  tempo  indeterminato,  anche
parziale non inferiore al 70 per cento,  di  personale  prestante  la
propria opera presso il  soggetto  richiedente  in  base  a  uno  dei
seguenti contratti: 
        1) contratto di lavoro intermittente indeterminato; 
        2) contratto di lavoro intermittente a tempo determinato; 
        3) contratto di lavoro a progetto; 
        4) contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 
      c) l'assunzione con contratti  di  lavoro  subordinato  di  cui
all'art.  2094  del  codice  civile,  a  tempo  indeterminato,  anche
parziale di durata non inferiore al 70 per cento,  di  personale  che
risultasse prestare la propria opera presso il  soggetto  richiedente
in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro; 
      d) qualora il soggetto richiedente sia una  cooperativa,  anche
gli inserimenti lavorativi in cooperativa che avvengano nel  rispetto
dei contratti collettivi nazionali di lavoro, purche' essi riguardino
personale che risultasse prestare la propria opera presso il soggetto
richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di  cui  alle
lettere a), b) e c). 
    2. Gli  interventi  previsti  dal  comma  1  sono  ammissibili  a
incentivo a condizione che riguardino soggetti che  alla  data  della
trasformazione risultano avere una condizione occupazionale precaria. 
    3. Ai fini della verifica del requisito di cui  al  comma  2,  si
prendono a riferimento i  periodi  di  vigenza  dei  contratti  e  si
sommano in  termini  di  mesi.  I  periodi  di  vigenza  contrattuale
inferiore al mese e i  resti  di  giorni  risultanti  da  periodi  di
vigenza contrattuale superiore al mese  concorrono  a  loro  volta  a
formare un mese se la sommatoria e' pari a trenta giorni. 
    4. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di  cui  al
presente articolo sono ammissibili a  incentivo  solo  se  soddisfano
tutte le seguenti condizioni: 
      a) se il rapporto di  lavoro  derivante  dalle  trasformazioni,
assunzioni o inserimenti di cui al presente articolo  e'  svolto  nel
territorio regionale; 
      b) se il contratto di lavoro subordinato di cui  all'art.  2094
del  codice  civile  derivante  dalle  trasformazioni,  assunzioni  o
inserimenti e' diverso dalla tipologia di cui ai commi 1, lettera b),
numero 1); 
      c) se, qualora effettuate da ditte individuali o  da  esercenti
le  libere  professioni  in  forma  individuale,  non  riguardano  il
coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore  di
lavoro; 
      d) se rispettano i principi di cui all'art. 4, comma 3, lettera
c). 
    5. E' ammissibile  a  incentivo  l'assunzione  con  contratto  di
lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  anche   parziale   non
inferiore al  70  per  cento,  di  soggetti  che,  al  momento  della
trasformazione,  risultavano  avere  una   condizione   occupazionale
precaria e risultavano prestare la propria opera presso  il  soggetto
richiedente  in  esecuzione  di  un  contratto  di  apprendistato,  a
condizione che la stabilizzazione soddisfi le condizioni  di  cui  al
comma 4. 
    6. E' ammissibile  a  incentivo  l'assunzione  con  contratto  di
lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  anche   parziale   non
inferiore al  70  per  cento,  di  soggetti  che,  al  momento  della
trasformazione,  risultavano  avere  una   condizione   occupazionale
precaria e stavano realizzando  presso  il  soggetto  richiedente  un
tirocinio, a condizione che il tirocinio risulti conforme al  decreto
del Presidente della Regione  198/2016  ovvero  del  Regolamento  per
l'attivazione di tirocini  extracurriculari  ai  sensi  dell'art.  63
della legge regionale 9 agosto  2005,  n.  18  (norme  regionali  per
l'occupazione, la tutela e  la  qualita'  del  lavoro),  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 19 marzo  2018,  n.  57,  e  che
l'assunzione soddisfi le condizioni di cui al comma 4. 
 
 
                               Capo II 
                      Ammontare degli incentivi 
 
 
                               Art. 7. 
 
            Ammontare degli incentivi di cui all'art. 4. 
 
    1. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento di
cui all'art. 4, l'ammontare dell'incentivo e' pari a € 7.000,00; 
    2. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene  incrementato
di € 1.000,00 nei seguenti casi: 
      a)  individuazione  del  disoccupato  avvenuta  attraverso   la
preselezione effettuata dai Centri per l'Impiego regionali a  seguito
di una richiesta di  personale  effettuata  dal  medesimo  datore  di
lavoro; 
      b) assunzione di soggetti di cui all'art. 2, comma  1,  lettera
c); 
      c) assunzione di soggetti disoccupati di cui all'art. 1,  comma
3, da almeno 12 mesi. 
    3. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene  incrementato
di € 3.000,00 nei seguenti casi: 
      a) assunzione di donne con contratto di lavoro a  tempo  pieno,
con almeno un figlio  di  eta'  fino  a  cinque  anni  non  compiuti;
l'incentivo viene ulteriormente incrementato di € 3.000,00  nel  caso
in cui il datore di  lavoro  dispone  di  almeno  un  delle  seguenti
tipologie di misure di welfare aziendale  per  la  conciliazione  tra
vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari: 
        1) flessibilita' dell'orario di lavoro o banca delle ore; 
        2) nido aziendale o convenzionato; 
      b) assunzione di soggetti di cui all'art. 2, comma  1,  lettera
b) la cui disoccupazione deriva da un  contratto  con  riconoscimento
della  qualifica  dirigenziale,   con   contratto   di   lavoro   con
riconoscimento della qualifica dirigenziale a tempo pieno. 
    4. Gli incrementi di cui ai commi 2 e 3 sono tra loro cumulabili. 
 
 
                               Art. 8. 
 
            Ammontare degli incentivi di cui all'art. 5. 
 
    1. Per ciascuna assunzione a tempo determinato di cui all'art. 5,
di durata non inferiore a otto mesi,  l'ammontare  dell'incentivo  e'
pari a € 2.000,00. 
    2. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene  incrementato
di € 1.000,00 nei seguenti casi: 
      a)  individuazione  del  disoccupato  avvenuta  attraverso   la
preselezione effettuata dai Centri per l'Impiego regionali a  seguito
di una richiesta di  personale  effettuata  dal  medesimo  datore  di
lavoro; 
      b) assunzione di soggetti di cui all'art. 2, comma  1,  lettera
c); 
      c) assunzione di soggetti disoccupati di cui all'art. 1,  comma
3, da almeno 12 mesi. 
    3. Gli incrementi di cui al comma 2 sono tra loro cumulabili. 
 
 
                               Art. 9. 
 
            Ammontare degli incentivi di cui all'art. 6. 
 
    1. Per ciascuna trasformazione di rapporti di lavoro  ad  elevato
rischio  di  precarizzazione  in  rapporti  a   tempo   indeterminato
l'ammontare dell'incentivo di cui all'art. 6 e' pari a € 7.000,00. 
    2. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene  incrementato
di € 1.000,00 nel caso in cui la trasformazione riguardi  i  seguenti
casi: 
      a)  soggetti  a  rischio   di   disoccupazione   che   all'atto
dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero  del  tirocinio  del
quale viene prevista la stabilizzazione con conseguente presentazione
della domanda  di  incentivo,  soddisfacessero  i  requisiti  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera c) o d); 
      b) soggetti di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  e)  che  nei
cinque anni precedenti alla  data  di  trasformazione  del  contratto
abbiano prestato la loro opera, anche a favore di diversi  datori  di
lavoro, per un periodo  complessivamente  non  inferiore  a  diciotto
mesi. 
    3. L'importo dell'incentivo di cui al comma 1 viene  incrementato
di € 2.000,00 nel caso in cui la trasformazione riguardi soggetti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera e) che nei  cinque  anni  precedenti
alla data di trasformazione del contratto abbiano  prestato  la  loro
opera,  con  lo   stesso   datore   di   lavoro,   per   un   periodo
complessivamente non inferiore a ventiquattro mesi. 
    4. Gli incrementi di cui ai commi 2 e 3 sono tra loro cumulabili. 
 
 
                              Art. 10. 
 
            Regole comuni sull'ammontare degli incentivi 
                    di cui agli articoli 7, 8 e 9 
 
    1.  Qualora  il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  o
determinato per la cui instaurazione e' stata presentata  domanda  di
incentivo sia a tempo parziale di durata  non  inferiore  al  70  per
cento,  l'incentivo  e'  ridotto  in   proporzione   alla   riduzione
dell'orario  contrattuale  indicata  nella  domanda  di   contributo.
Qualora  la  stipulazione  del  contratto  a  tempo  indeterminato  o
determinato sia  gia'  intervenuta  anteriormente  alla  concessione,
l'incentivo e' ridotto  in  proporzione  alla  riduzione  dell'orario
contrattuale risultante all'atto della concessione. 
 
 
                              Capo III 
                           Regimi di aiuto 
 
 
                              Art. 11. 
 
                     Regime di aiuti de minimis 
 
    1. Gli incentivi di cui agli articoli 4, 5, e 6, sono concessi  a
titolo di aiuto «de minimis» nel rispetto integrale delle  condizioni
poste dai seguenti regolamenti europei: 
      a) Regolamento (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013; 
      b) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno
2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore della pesca e dell'acquacoltura,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190/45 del 28 giungo 2014; 
      c) Regolamento (UE)  n.  1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea serie L n. 352/9 del 24 dicembre 2013. 
    2. Il superamento dei massimali previsti dei regolamenti  europei
di cui al comma 1, impedisce la concessione degli incentivi. 
 
 
                              Art. 12. 
 
                    Cumulabilita' degli incentivi 
 
    1. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti  pubblici
concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo da'  luogo  a
un'intensita' d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche
circostanze di ogni caso, dalla normativa europea. 
    2. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono  fra  di
loro cumulabili per il medesimo intervento. La presente  disposizione
non trova applicazione per gli interventi di cui all'art. 5. 
 
 
                               Capo IV 
                      Disposizioni procedurali 
 
 
                              Art. 13. 
 
                     Presentazione delle istanze 
 
    1. La domanda e' predisposta e presentata solo ed  esclusivamente
per via telematica tramite il sistema FEG a cui si accede,  dal  sito
www.regione.fvg.it nella  sezione  dedicata  al  regolamento,  previa
autenticazione con una delle modalita' previste dall'art.  65,  comma
1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale  (SPID-Sistema
pubblico di identita' digitale, CIE-Carta di  identita'  elettronica,
CNS-Carta  nazionale  dei  servizi)  o  con  firma  digitale  qualora
contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile,  secondo
le modalita' riportate nelle linee  guida  di  cui  al  comma  5.  La
domanda si considera  sottoscritta  e  inoltrata,  al  termine  della
compilazione  e  del  caricamento  degli  allegati,  all'atto   della
convalida finale. 
    2. La domanda puo' essere sottoscritta e inoltrata: 
      a)  dal  legale  rappresentante,  dal   titolare   di   impresa
individuale,  dal  libero  professionista,  dal  procuratore  interno
all'impresa; 
      b) da soggetto esterno  delegato  tramite  formale  procura  da
parte del legale rappresentante,  titolare  di  impresa  individuale,
libero professionista di cui all'art.  38  comma  3-bis  del  decreto
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  «recante  Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa». 
    3. Qualora i documenti  allegati  alla  domanda  e  caricati  sul
sistema siano firmati digitalmente, la  firma  digitale  o  la  firma
elettronica qualificata apposta e' considerata valida se basata su un
certificato  qualificato  rilasciato  da  un  prestatore  di  servizi
fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui  all'allegato  I
del Regolamento  (UE)  n.  910/2014  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014  in   materia   di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta
utilizzando  dispositivi  che   soddisfino   i   requisiti   di   cui
all'allegato II del Regolamento EIDAS. Qualora i  documenti  allegati
alla domanda siano con firma autografa, e' necessario allegare  copia
di un documento di identita' valido. 
    4. Non e' ammissibile la domanda presentata fuori termine  o  non
corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonche'  della
documentazione obbligatoria richiesta,  ovvero  redatta  e/o  inviata
secondo modalita' non previste dal presente regolamento. 
    5. Le linee  guida  a  supporto  della  predisposizione  e  della
presentazione della documentazione attraverso  il  sistema  FEG  sono
pubblicate sul sito  www.regione.fvg.it  nella  sezione  dedicata  al
regolamento. 
    6. Le i stanze per la  concessione  degli  incentivi  di  cui  al
presente regolamento sono presentate,  a  pena  di  inammissibilita',
dalle ore 10 del 2 gennaio alle ore 12 del 31 agosto di ciascun anno. 
    7. Annualmente, il termine finale di presentazione delle  istanze
di cui al comma 6 puo'  essere  modificato  con  deliberazione  della
Giunta regionale adottata entro il 31 luglio. 
    8. La  deliberazione  di  cui  al  comma  7,  e'  pubblicata  sul
Bollettino Ufficiale della Regione e  sul  sito  istituzionale  della
Regione. 
 
 
                              Art. 14. 
 
         Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi 
                     di cui agli articoli 4 e 5 
 
    1.  Le  istanze  di  incentivo  sono  presentate,   a   pena   di
inammissibilita',  anteriormente  all'assunzione  o   all'inserimento
lavorativo   ovvero   anche    successivamente    all'assunzione    o
all'inserimento lavorativo, purche'  entro  il  giorno  15  del  mese
successivo a quello in cui l'evento si e' verificato e devono  essere
corredate da: 
      a) una dichiarazione, sottoscritta dal  legale  rappresentante,
titolare di impresa individuale, libero  professionista,  e  resa  ai
sensi  della  vigente   normativa   in   materia   di   dichiarazioni
sostitutive, attestante: 
        1) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e  2.
I soggetti per i quali non sussiste obbligo di iscrizione al registro
delle imprese devono altresi' attestare i motivi di tale esenzione; 
        2) l'esercizio della  propria  attivita'  in  Friuli  Venezia
Giulia al momento dell'instaurazione del rapporto di  lavoro  per  il
quale viene richiesto l'incentivo; 
      b) una comunicazione contenete i dati  del  lavoratore  da  cui
rilevi il possesso da  parte  dello  stesso,  dei  requisiti  di  cui
all'art. 4, comma 2, o di cui all'art. 5, comma 1; 
    2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi  di  cui  al  presente
articolo,  nel  caso  in  cui  la  domanda  sia  presentata  in  data
antecedente a quella di assunzione, il soggetto beneficiario stipula,
entro  il  termine  perentorio  di  novanta  giorni  dalla  data   di
ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo,  il
contratto di lavoro a tempo indeterminato o,  nelle  ipotesi  di  cui
all'art. 5, a tempo determinato. Il servizio competente in materia di
lavoro  verifica  l'intervenuta  stipulazione  del  contratto  e   la
sussistenza  del  relativo  rapporto  di  lavoro.  Qualora,  all'atto
dell'erogazione, la durata  dell'orario  di  lavoro  risulti  ridotta
rispetto a quella verificata ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1,  il
servizio competente in materia di  lavoro  provvede  a  rideterminare
l'ammontare dell'incentivo. 
 
 
                              Art. 15. 
 
         Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi 
                          di cui all'art. 6 
 
    1.  Le  istanze  di  incentivo  sono  presentate,   a   pena   di
inammissibilita',  anteriormente  alla  trasformazione  ovvero  anche
successivamente alla trasformazione, purche' entro il giorno  15  del
mese successivo a quello in cui l'evento si e'  verificato  e  devono
essere corredate da: 
      a) una dichiarazione, sottoscritta dal  legale  rappresentante,
titolare di impresa individuale, libero  professionista,  e  resa  ai
sensi  della  vigente   normativa   in   materia   di   dichiarazioni
sostitutive, attestante: 
        1) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e  2.
I soggetti per i quali non sussiste obbligo di iscrizione al registro
delle imprese devono altresi' attestare i motivi di tale esenzione; 
        2) l'esercizio della  propria  attivita'  in  Friuli  Venezia
Giulia al momento dell'instaurazione del rapporto di  lavoro  per  il
quale viene richiesto l'incentivo; 
        3) la vigenza del contratto di apprendistato che  si  intende
stabilizzare ovvero il soddisfacimento,  da  parte  del  rapporto  ad
elevato rischio di precarizzazione o del  tirocinio  che  si  intende
stabilizzare, di tutti i requisiti di cui all'art. 6, commi 2 o  5  o
6; 
        4) l'impegno a realizzare  la  trasformazione  del  rapporto,
l'assunzione o l'inserimento in caso di ammissione a incentivo di cui
al presente regolamento; 
    2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi  di  cui  al  presente
articolo,  nel  caso  in  cui  la  domanda  sia  presentata  in  data
antecedente a quella di assunzione, il soggetto beneficiario stipula,
entro  il  termine  perentorio  di  novanta  giorni  dalla  data   di
ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo,  il
contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio competente  in
materia di lavoro verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e
la sussistenza del relativo rapporto  di  lavoro.  Qualora,  all'atto
dell'erogazione, la durata  dell'orario  di  lavoro  risulti  ridotta
rispetto a quella verificata ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1,  il
servizio competente in materia di  lavoro  provvede  a  rideterminare
l'ammontare dell'incentivo. 
 
 
                              Art. 16. 
 
                   Disposizioni procedurali comuni 
 
    1. La procedura valutativa e' svolta  secondo  le  modalita'  del
procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della  legge
regionale 7/2000 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
    2. Al fine della determinazione della  posizione  in  graduatoria
fanno fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite  il  sistema
di gestione on line delle domande FEG (Front end generalizzato). 
    3. Verificata la sussistenza dei  requisiti  per  la  concessione
degli incentivi il Servizio competente in materia di lavoro  richiede
al soggetto che ha presentato l'istanza: 
      a) una dichiarazione sottoscritta  dal  legale  rappresentante,
titolare di impresa individuale, libero  professionista,  e  resa  ai
sensi  della  vigente   normativa   in   materia   di   dichiarazioni
sostitutive, attestante l'applicazione, nell'esercizio finanziario in
corso, alla data di ricevimento della richiesta di  cui  al  presente
comma e nei  due  esercizi  finanziari  precedenti,  del  regime  «de
minimis»  applicabile  al  caso  di  specie.  La  dichiarazione  deve
altresi' contenere l'impegno a comunicare ogni successiva  variazione
rilevante  ai  fini   dell'applicazione   della   normativa   europea
applicabile di specie; 
      b) una dichiarazione sottoscritta  dal  legale  rappresentante,
titolare di impresa individuale,  libero  professionista,  attestante
l'accettazione dell'incentivo. 
    4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere presentata dal
soggetto che ha presentato istanza  di  incentivo  entro  il  termine
perentorio di venti giorni dal ricevimento  della  richiesta  inviata
dal Servizio competente  in  materia  di  lavoro.  Nel  caso  in  cui
l'istanza sia presentata da uno dei  soggetti  di  cui  all'art.  13,
comma 2, lettera b), la documentazione di cui al comma 3 deve  essere
firmata dal legale rappresentante, titolare di  ditta  individuale  o
libero  professionista.  In  caso  di  inadempienza  l'istanza  viene
rigettata. 
    5. Conclusa l'istruttoria il Servizio competente  in  materia  di
lavoro provvede alla concessione del contributo entro novanta  giorni
dalla data di presentazione dell'istanza di incentivo. 
    6.  Il  provvedimento  di  concessione  dell'incentivo,   prevede
espressamente che l'incentivo ha natura  di  «de  minimis»  ai  sensi
della normativa europea applicabile al caso di specie. 
    7.  Il  Servizio  competente  in  materia   di   lavoro   procede
all'erogazione  dell'incentivo  una  volta   effettuata   con   esito
favorevole la verifica di cui agli articoli 14, comma 2, e 15,  comma
2. 
    8. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  della  legge
regionale 7/2000. 
 
 
                              Art. 17. 
 
           Variazioni intervenute nel soggetto richiedente 
 
    1. Qualora,  successivamente  all'assunzione,  all'inserimento  o
alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che abbia presentato
domanda per gli incentivi  di  cui  agli  articoli  4,  5,  e  6  sia
interessato da trasformazione o da fusione di societa',  realizzi  un
conferimento, un trasferimento o un affitto  di  azienda,  ovvero  da
cessione del contratto di lavoro, l'incentivo richiesto  e'  concesso
o,  se  gia'  concesso,  erogato   al   soggetto   risultante   dalla
trasformazione o dalla fusione ovvero al quale  l'azienda  sia  stata
conferita, trasferita o affittata, purche'  in  capo  a  tale  ultimo
soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la cui  instaurazione  o
stabilizzazione era stato richiesto l'incentivo. 
    2.  Ai  fini  del  comma  1,   il   soggetto   risultante   dalla
trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al  quale  l'azienda
sia stata conferita, trasferita o affittata  ovvero  al  quale  venga
ceduto il contratto  di  lavoro,  presenta  istanza  di  subentro  al
servizio regionale competente in  materia  di  lavoro  entro  novanta
giorni dalla data dell'evento di cui al comma 1. 
    3. L'istanza di cui al comma 2 e corredata da: 
      a) documentazione attestante uno degli eventi di cui  al  comma
1; 
      b) documentazione attestante la prosecuzione  del  rapporto  di
lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione  e'  stato  chiesto
l'incentivo; 
      c) una dichiarazione, sottoscritta dal  legale  rappresentante,
titolare di impresa individuale, libero  professionista,  e  resa  ai
sensi  della  vigente   normativa   in   materia   di   dichiarazioni
sostitutive, attestante  il  possesso,  alla  data  di  presentazione
dell'istanza di cui al comma 2, dei  requisiti  di  cui  all'art.  3,
commi 1 e 2. 
    4. Verificata la sussistenza dei  requisiti  per  la  concessione
degli incentivi per le  istanze  di  cui  al  comma  2,  il  Servizio
competente  in  materia  di  lavoro  richiede  al  soggetto  che   ha
presentato istanza di subentro: 
      a) una dichiarazione sottoscritta  dal  legale  rappresentante,
titolare di impresa individuale, libero  professionista,  e  resa  ai
sensi  della  vigente   normativa   in   materia   di   dichiarazioni
sostitutive, attestante l'applicazione, nell'esercizio finanziario in
corso, alla data di ricevimento della richiesta di  cui  al  presente
comma e nei  due  esercizi  finanziari  precedenti,  del  regime  «de
minimis»  applicabile  al  caso  di  specie.  La  dichiarazione  deve
altresi' contenere l'impegno a comunicare ogni successiva  variazione
rilevante  ai  fini   dell'applicazione   della   normativa   europea
applicabile di specie; 
      b) una dichiarazione sottoscritta  dal  legale  rappresentante,
titolare di impresa individuale,  libero  professionista,  attestante
l'accettazione dell'incentivo. 
 
 
                              Art. 18. 
 
                         Revoca dei benefici 
 
    1. Comportano la  revoca  totale  degli  incentivi  di  cui  agli
articoli 4 e 6: 
      a) la mancata stipulazione del  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato entro il termine perentorio di novanta  giorni  di  cui
agli articoli 14, comma 2 e 15 comma 2; 
      b) la mancata sussistenza del rapporto  di  lavoro  al  momento
dell'erogazione dell'incentivo di cui agli articoli 14, comma 2 e  15
comma 2. 
      c) la cessazione a qualunque titolo  del  rapporto  di  lavoro,
intervenuta dopo l'erogazione ed entro dodici mesi dall'assunzione. 
    2. Comporta la  revoca  parziale  degli  incentivi  di  cui  agli
articoli 4 e 6 la cessazione  a  qualunque  titolo  del  rapporto  di
lavoro,  intervenuta  dopo  l'erogazione   ed   entro   cinque   anni
dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione  effettuati
ai sensi del presente regolamento. 
    3. Nel caso di cui al comma 2 il soggetto  beneficiario  provvede
alla restituzione di una quota parte dell'incentivo cosi commisurata: 
      a) nella misura del 70 per cento se la cessazione  si  verifica
dopo  dodici  mesi  ed  entro  ventiquattro   mesi   dall'assunzione,
dall'inserimento o dalla stabilizzazione; 
      b) nella misura del 60 per cento se la cessazione  si  verifica
dopo ventiquattro  mesi  ed  entro  trentasei  mesi  dall'assunzione,
dall'inserimento o dalla stabilizzazione; 
      c) nella misura del 50 per cento se la cessazione  si  verifica
successivamente    al    trentaseiesimo     mesi     dall'assunzione,
dall'inserimento o dalla stabilizzazione. 
    4. La revoca parziale dell'incentivo di cui al comma  3,  lettera
c) non si applica nel caso di cessazione del rapporto di  lavoro  per
dimissioni volontarie del lavoratore o giusta causa. 
    5. In relazione all'incentivo  di  cui  all'art.  5  comporta  la
revoca totale dell'incentivo: 
      a) la mancata stipulazione del  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato entro il termine perentorio  di  novanta  giorni  di  cui
all'art. 14, comma 2; 
      b) la mancata sussistenza del rapporto  di  lavoro  al  momento
dell'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 14, comma 2; 
      c) la cessazione a qualunque titolo  del  rapporto  di  lavoro,
intervenuta dopo l'erogazione ed entro otto mesi dall'assunzione. 
 
 
                               Capo V 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
 
                              Art. 19. 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. E' abrogato il Regolamento per la concessione  e  l'erogazione
degli incentivi per gli interventi  di  politica  attiva  del  lavoro
previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge  regionale  9
agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la
qualita' del  lavoro),  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione 22 dicembre 2016, n. 255. 
 
 
                              Art. 20. 
 
                      Disposizioni transitorie. 
 
    1. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'art.  19  continuano  a
trovare applicazione con riferimento ai  procedimenti  relativi  alle
domande di incentivo presentate anteriormente all'entrata  in  vigore
del presente regolamento. 
 
 
                              Art. 21. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.