Regolamento di modifica del decreto del Presidente  della  Regione  5
  settembre 2005, n. 284 (Regolamento per lo svolgimento del servizio
  armato e la dotazione  del  vestiario  e  dell'equipaggiamento  del
  personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56
  della legge regionale 31 agosto 1981,  n.  53  (Stato  giuridico  e
  trattamento  economico  del  personale   della   Regione   autonoma
  Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni) 
 
(Omissis). 
 
 
                               Art. 1. 
 
                Sostituzione del capo II del decreto 
              del Presidente della Regione n. 284/2005 
 
    1. Il  capo  II  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  5
settembre 2005, n. 284 (Regolamento per lo svolgimento  del  servizio
armato e  la  dotazione  del  vestiario  e  dell'equipaggiamento  del
personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione  dell'art.  56
della legge regionale 31  agosto  1981,  n.  53  (Stato  giuridico  e
trattamento  economico   del   personale   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni) e' sostituito  dal
seguente: 
 
                              «CAPO II 
                           Servizio armato 
 
                               Art. 2. 
                   Disciplina del servizio armato 
 
    1. Sono assegnatari delle  armi  gli  appartenenti  al  Corpo  in
possesso  della  qualifica  di  agente  di   pubblica   sicurezza   e
dell'idoneita'  psicofisica  al  porto  e  all'uso  delle  armi.  Gli
assegnatari sono sottoposti a verifica periodica nei modi, nei  tempi
e  nelle  forme  stabilite  dal  medico  competente  della   Regione,
nell'ambito    del    programma     di     sorveglianza     sanitaria
dell'Amministrazione regionale. 
    2. Il personale del Corpo presta servizio armato a condizione che
abbia superato la formazione specialistica per il  tipo  di  arma  da
impiegare. 
    3. Il servizio esterno del personale del  Corpo  e'  armato.  Con
decreto del direttore preposto al coordinamento del Corpo, di seguito
denominato direttore del Corpo, sono disciplinate  le  attivita'  per
cui non e' richiesto il porto dell'arma al seguito. 
    4. Il personale del Corpo che, alla data di entrata in vigore del
regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della  Regione  1°
febbraio 2002, n. 34, risultava obiettore di coscienza ai sensi della
normativa sulla leva obbligatoria allora vigente,  e'  esonerato  dal
servizio esterno qualora servizio armato. 
    5. Per quanto non disposto nel presente capo  si  fa  riferimento
alla normativa statale vigente in materia di pubblica sicurezza e  di
armi. 
 
                               Art. 3. 
                      Tipologia dell'armamento 
 
    1. L'armamento che viene dato in dotazione al personale del Corpo
e' di proprieta' dell'Amministrazione  regionale.  Al  personale  del
Corpo durante il servizio  e'  vietato  utilizzare  armi  diverse  da
quelle previste dal presente regolamento e l'armamento e'  costituito
dalle assegnazioni di seguito indicate: 
      a) armamento individuale per la difesa personale, costituito da
una pistola semiautomatica con i relativi caricatori e munizioni; 
      b) armi da fuoco diverse da quelle di cui alla lettera a), o da
sparo, compresi i lanciasiringhe; 
      c) ogni altro strumento atto ad  offendere,  autorizzato  dalla
normativa nazionale vigente in  materia  di  armi  e  necessario  per
l'espletamento dell'attivita' d'istituto. 
    2. Le armi di cui al comma 1, lettera b), sono assegnate a titolo
di dotazione  di  reparto,  intendendosi  per  reparto  le  strutture
operative territoriali  ove  operi  personale  del  Corpo  presso  le
strutture della direzione centrale competente in materia  di  risorse
forestali, gli Ispettorati forestali e le strutture stabili di  grado
inferiore al servizio della medesima direzione  centrale.  L'utilizzo
delle stesse e' destinato in via  esclusiva  ad  una  delle  seguenti
attivita'  di  istituto,   esercitate   sulla   base   di   specifico
provvedimento amministrativo: 
      a) vigilanza e gestione in campo venatorio e faunistico; 
      b) interventi disposti dall'autorita' di pubblica  sicurezza  o
dall'autorita' sanitaria; 
      c) interventi di polizia veterinaria. 
    3. Con decreto  del  direttore  del  Corpo  sono  individuate  le
caratteristiche tecniche delle  armi  di  cui  al  comma  1  e  delle
relative  munizioni  e  le  modalita'  per  la  loro  manutenzione  e
sostituzione. 
 
                               Art. 4. 
              Modalita' di assegnazione dell'armamento 
 
    1.  L'armamento  e'  assegnato  nel  rispetto   delle   procedure
individuate nel decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2015,
n. 225 (Regolamento per la gestione dei  beni  mobili  regionali,  ai
sensi dell'art. 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n.  10  legge
finanziaria 1997). 
    2. L'armamento individuale  per  difesa  personale  e'  assegnato
secondo una delle seguenti modalita': 
      a) in via continuativa; 
      b) in via temporanea, con la procedura di cui al comma 5. 
    3.  Il  Servizio  competente  in  materia   di   Corpo   comunica
all'autorita' di pubblica sicurezza le assegnazioni di cui  al  comma
2, lettera a). 
    4. L'assegnazione di cui al comma 2, lettera a), e' sottoposta  a
revisione straordinaria su  provvedimento  del  direttore  del  Corpo
d'ufficio per motivate esigenze, o sulla base delle risultanze emerse
nell'ambito del programma di sorveglianza  sanitaria  dei  dipendenti
dell'amministrazione regionale. 
    5. Fatto salvo quanto  disposto  al  comma  1,  con  decreto  del
direttore del Corpo sono disciplinati le modalita' e i criteri  delle
assegnazioni di armi diverse da quelle di cui al comma 2, lettera a),
in dotazione per i servizi svolti dal personale del Corpo in modo non
continuativo.  L'arma  assegnata  viene  prelevata   all'inizio   del
servizio presso uno dei reparti di cui all'art. 3, comma 2, struttura
ove la stessa e' custodita e viene restituita al termine del servizio
medesimo. 
 
                               Art. 5. 
        Obblighi e responsabilita' del personale assegnatario 
                         di armi e munizioni 
 
    1. Il personale del Corpo, che  riceve  in  assegnazione  armi  e
relative  munizioni,  e'  tenuto  all'osservanza  degli  obblighi  di
seguito indicati: 
      a) verificare, all'atto della consegna, la rispondenza dei dati
identificativi e delle condizioni funzionali dell'armamento ricevuto; 
      b) custodire e curare la manutenzione dello stesso, al fine  di
assicurarne la piena efficienza con gli strumenti di cura a tal  fine
forniti dall'Amministrazione regionale; 
      c) osservare le vigenti norme in materia di armi e le misure di
sicurezza impartite dall'Amministrazione regionale per la custodia ed
il loro maneggio; 
      d) partecipare alle attivita' di formazione,  aggiornamento  ed
esercitazione; 
      e) segnalare eventuali inconvenienti funzionali; 
      f) denunciare l'eventuale furto o smarrimento all'autorita'  di
pubblica sicurezza. 
    2. L'arma e' portata in modo visibile dal personale del Corpo  in
uniforme; la stessa e' portata in modo non visibile nei casi  in  cui
il servizio sia svolto in abiti civili. 
    3. Il personale che perda  la  qualita'  di  agente  di  pubblica
sicurezza o che non appartenga piu' al Corpo  o  che  sia  sospeso  o
dispensato dal servizio armato o qualora sia disposto il  ritiro  con
provvedimento  del  direttore  del  Corpo,  consegna  le  armi  e  le
munizioni ricevute al Viceconsegnatario. Dell'avvenuto  ritiro  delle
armi e munizioni e' informata l'autorita' di pubblica sicurezza. 
 
                               Art. 6. 
                             Formazione 
 
    1. Il personale del Corpo con qualifica  di  agente  di  pubblica
sicurezza supera annualmente almeno un corso di lezioni regolamentari
di tiro a segno presso una delle sezioni dell'Unione Italiana Tiro  a
Segno (UITS) ai sensi dell'art. 251, comma 1, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)  e  partecipa
alle altre attivita' formative previste per l'impiego delle  armi  in
dotazione  per  l'espletamento  degli  specifici  compiti  a  cui  e'
destinato. Per le attivita'  didattiche  che  si  svolgono  presso  i
poligoni UITS il Corpo si avvale  di  proprio  personale  qualificato
istruttore istituzionale UITS. 
    2. Gli istruttori di cui al comma 1 collaborano con  il  Servizio
competente in  materia  di  Corpo  per  garantire  i  corsi  di  tiro
obbligatorio  di  cui  al  medesimo  comma,   nell'aggiornamento   ed
adeguamento della dotazione delle armi e munizioni del  Corpo,  nella
programmazione teorica e  pratica  dei  percorsi  formativi,  nonche'
nella programmazione dei cicli di approfondimento  per  il  personale
specializzato. 
    3. Con decreto  del  direttore  del  Corpo  sono  individuati  le
modalita', gli obiettivi e i criteri delle attivita' formative di cui
al presente articolo. 
 
                               Art. 7. 
                   Custodia delle armi e munizioni 
 
    1. Le armi di cui al presente regolamento e le relative munizioni
sono custodite presso le  strutture  operative  territoriali  con  le
modalita'  e  le  specifiche  tecniche  stabilite  con  decreto   del
direttore del Corpo. Tutte le armi sono sempre custodite scariche. 
    2. Presso le strutture operative territoriali sono  custodite  un
numero di armi per difesa personale pari ai dipendenti a ciascuna  di
esse assegnati e un numero di armi  di  reparto  corrispondente  alle
specifiche attivita'  d'istituto  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  a
disposizione del personale abilitato. 
    3. Il direttore del  Corpo  comunica  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza competente territorialmente la decisione di procedere  alla
custodia di armi e munizioni in numero superiore a  quanto  stabilito
al comma 2 per le necessita'  di  conservazione  delle  dotazioni  di
riserva di cui all'art. 14, comma 1, lettera J). 
 
                               Art. 8. 
              Custodia delle armi per difesa personale 
                    assegnate in via continuativa 
 
    1. Le armi assegnate in via continuativa al personale del Corpo e
le relative munizioni sono custodite  presso  la  struttura  dove  il
dipendente presta servizio, il  quale  e'  tenuto  a  riporre  l'arma
scarica e le relative munizioni separata dalla stessa all'interno del
vano di  sicurezza  individuale  ad  accesso  esclusivo  assegnatogli
dall'Amministrazione regionale. 
    2.  Il  personale  e'  autorizzato  dal  direttore  del  Corpo  a
custodire    l'arma    nella    propria    abitazione,     sollevando
l'Amministrazione regionale da ogni responsabilita'. 
    3. Nei casi di cui  al  comma  2,  al  di  fuori  dell'orario  di
servizio, e' consentito portare  l'arma  assegnata  limitatamente  al
tempo necessario per percorrere il tragitto fino alla sede di  lavoro
o alla destinazione di servizio e alla propria abitazione. 
    4. Il personale di cui al comma 2: 
      a) custodisce l'arma in modo  tale  da  porre  in  essere  ogni
precauzione  finalizzata  ad  evitare  lo  smarrimento,   il   furto,
l'asportazione o l'uso da parte di terzi; 
      b)  riconsegna  temporaneamente  l'arma  e  le   munizioni   al
Viceconsegnatario per assenze prolungate dal servizio.». 
 
 
                               Art. 2. 
 
                Abrogazione dell'art. 13 del decreto 
              del Presidente della Regione n. 284/2005 
 
    1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 284/2005
e' abrogato. 
 
 
                               Art. 3. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga