Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 284 (Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni) (Omissis). Art. 1. Sostituzione del capo II del decreto del Presidente della Regione n. 284/2005 1. Il capo II del decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 284 (Regolamento per lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale, in esecuzione dell'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e successive modificazioni) e' sostituito dal seguente: «CAPO II Servizio armato Art. 2. Disciplina del servizio armato 1. Sono assegnatari delle armi gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e dell'idoneita' psicofisica al porto e all'uso delle armi. Gli assegnatari sono sottoposti a verifica periodica nei modi, nei tempi e nelle forme stabilite dal medico competente della Regione, nell'ambito del programma di sorveglianza sanitaria dell'Amministrazione regionale. 2. Il personale del Corpo presta servizio armato a condizione che abbia superato la formazione specialistica per il tipo di arma da impiegare. 3. Il servizio esterno del personale del Corpo e' armato. Con decreto del direttore preposto al coordinamento del Corpo, di seguito denominato direttore del Corpo, sono disciplinate le attivita' per cui non e' richiesto il porto dell'arma al seguito. 4. Il personale del Corpo che, alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2002, n. 34, risultava obiettore di coscienza ai sensi della normativa sulla leva obbligatoria allora vigente, e' esonerato dal servizio esterno qualora servizio armato. 5. Per quanto non disposto nel presente capo si fa riferimento alla normativa statale vigente in materia di pubblica sicurezza e di armi. Art. 3. Tipologia dell'armamento 1. L'armamento che viene dato in dotazione al personale del Corpo e' di proprieta' dell'Amministrazione regionale. Al personale del Corpo durante il servizio e' vietato utilizzare armi diverse da quelle previste dal presente regolamento e l'armamento e' costituito dalle assegnazioni di seguito indicate: a) armamento individuale per la difesa personale, costituito da una pistola semiautomatica con i relativi caricatori e munizioni; b) armi da fuoco diverse da quelle di cui alla lettera a), o da sparo, compresi i lanciasiringhe; c) ogni altro strumento atto ad offendere, autorizzato dalla normativa nazionale vigente in materia di armi e necessario per l'espletamento dell'attivita' d'istituto. 2. Le armi di cui al comma 1, lettera b), sono assegnate a titolo di dotazione di reparto, intendendosi per reparto le strutture operative territoriali ove operi personale del Corpo presso le strutture della direzione centrale competente in materia di risorse forestali, gli Ispettorati forestali e le strutture stabili di grado inferiore al servizio della medesima direzione centrale. L'utilizzo delle stesse e' destinato in via esclusiva ad una delle seguenti attivita' di istituto, esercitate sulla base di specifico provvedimento amministrativo: a) vigilanza e gestione in campo venatorio e faunistico; b) interventi disposti dall'autorita' di pubblica sicurezza o dall'autorita' sanitaria; c) interventi di polizia veterinaria. 3. Con decreto del direttore del Corpo sono individuate le caratteristiche tecniche delle armi di cui al comma 1 e delle relative munizioni e le modalita' per la loro manutenzione e sostituzione. Art. 4. Modalita' di assegnazione dell'armamento 1. L'armamento e' assegnato nel rispetto delle procedure individuate nel decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2015, n. 225 (Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 legge finanziaria 1997). 2. L'armamento individuale per difesa personale e' assegnato secondo una delle seguenti modalita': a) in via continuativa; b) in via temporanea, con la procedura di cui al comma 5. 3. Il Servizio competente in materia di Corpo comunica all'autorita' di pubblica sicurezza le assegnazioni di cui al comma 2, lettera a). 4. L'assegnazione di cui al comma 2, lettera a), e' sottoposta a revisione straordinaria su provvedimento del direttore del Corpo d'ufficio per motivate esigenze, o sulla base delle risultanze emerse nell'ambito del programma di sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'amministrazione regionale. 5. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, con decreto del direttore del Corpo sono disciplinati le modalita' e i criteri delle assegnazioni di armi diverse da quelle di cui al comma 2, lettera a), in dotazione per i servizi svolti dal personale del Corpo in modo non continuativo. L'arma assegnata viene prelevata all'inizio del servizio presso uno dei reparti di cui all'art. 3, comma 2, struttura ove la stessa e' custodita e viene restituita al termine del servizio medesimo. Art. 5. Obblighi e responsabilita' del personale assegnatario di armi e munizioni 1. Il personale del Corpo, che riceve in assegnazione armi e relative munizioni, e' tenuto all'osservanza degli obblighi di seguito indicati: a) verificare, all'atto della consegna, la rispondenza dei dati identificativi e delle condizioni funzionali dell'armamento ricevuto; b) custodire e curare la manutenzione dello stesso, al fine di assicurarne la piena efficienza con gli strumenti di cura a tal fine forniti dall'Amministrazione regionale; c) osservare le vigenti norme in materia di armi e le misure di sicurezza impartite dall'Amministrazione regionale per la custodia ed il loro maneggio; d) partecipare alle attivita' di formazione, aggiornamento ed esercitazione; e) segnalare eventuali inconvenienti funzionali; f) denunciare l'eventuale furto o smarrimento all'autorita' di pubblica sicurezza. 2. L'arma e' portata in modo visibile dal personale del Corpo in uniforme; la stessa e' portata in modo non visibile nei casi in cui il servizio sia svolto in abiti civili. 3. Il personale che perda la qualita' di agente di pubblica sicurezza o che non appartenga piu' al Corpo o che sia sospeso o dispensato dal servizio armato o qualora sia disposto il ritiro con provvedimento del direttore del Corpo, consegna le armi e le munizioni ricevute al Viceconsegnatario. Dell'avvenuto ritiro delle armi e munizioni e' informata l'autorita' di pubblica sicurezza. Art. 6. Formazione 1. Il personale del Corpo con qualifica di agente di pubblica sicurezza supera annualmente almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso una delle sezioni dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) ai sensi dell'art. 251, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e partecipa alle altre attivita' formative previste per l'impiego delle armi in dotazione per l'espletamento degli specifici compiti a cui e' destinato. Per le attivita' didattiche che si svolgono presso i poligoni UITS il Corpo si avvale di proprio personale qualificato istruttore istituzionale UITS. 2. Gli istruttori di cui al comma 1 collaborano con il Servizio competente in materia di Corpo per garantire i corsi di tiro obbligatorio di cui al medesimo comma, nell'aggiornamento ed adeguamento della dotazione delle armi e munizioni del Corpo, nella programmazione teorica e pratica dei percorsi formativi, nonche' nella programmazione dei cicli di approfondimento per il personale specializzato. 3. Con decreto del direttore del Corpo sono individuati le modalita', gli obiettivi e i criteri delle attivita' formative di cui al presente articolo. Art. 7. Custodia delle armi e munizioni 1. Le armi di cui al presente regolamento e le relative munizioni sono custodite presso le strutture operative territoriali con le modalita' e le specifiche tecniche stabilite con decreto del direttore del Corpo. Tutte le armi sono sempre custodite scariche. 2. Presso le strutture operative territoriali sono custodite un numero di armi per difesa personale pari ai dipendenti a ciascuna di esse assegnati e un numero di armi di reparto corrispondente alle specifiche attivita' d'istituto di cui all'art. 3, comma 2, a disposizione del personale abilitato. 3. Il direttore del Corpo comunica all'autorita' di pubblica sicurezza competente territorialmente la decisione di procedere alla custodia di armi e munizioni in numero superiore a quanto stabilito al comma 2 per le necessita' di conservazione delle dotazioni di riserva di cui all'art. 14, comma 1, lettera J). Art. 8. Custodia delle armi per difesa personale assegnate in via continuativa 1. Le armi assegnate in via continuativa al personale del Corpo e le relative munizioni sono custodite presso la struttura dove il dipendente presta servizio, il quale e' tenuto a riporre l'arma scarica e le relative munizioni separata dalla stessa all'interno del vano di sicurezza individuale ad accesso esclusivo assegnatogli dall'Amministrazione regionale. 2. Il personale e' autorizzato dal direttore del Corpo a custodire l'arma nella propria abitazione, sollevando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilita'. 3. Nei casi di cui al comma 2, al di fuori dell'orario di servizio, e' consentito portare l'arma assegnata limitatamente al tempo necessario per percorrere il tragitto fino alla sede di lavoro o alla destinazione di servizio e alla propria abitazione. 4. Il personale di cui al comma 2: a) custodisce l'arma in modo tale da porre in essere ogni precauzione finalizzata ad evitare lo smarrimento, il furto, l'asportazione o l'uso da parte di terzi; b) riconsegna temporaneamente l'arma e le munizioni al Viceconsegnatario per assenze prolungate dal servizio.». Art. 2. Abrogazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 284/2005 1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 284/2005 e' abrogato. Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Fedriga