Art. 2 
 
Uffici di diretta collaborazione del  Presidente  e  degli  Assessori
                              regionali 
 
  1. Gli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Presidente  della
Regione  e  degli  Assessori  regionali,  ciascuno  negli  ambiti  di
rispettiva competenza, esercitano  funzioni  e  compiti  di  supporto
all'Organo di indirizzo politico  e  di  raccordo  tra  questo  e  le
strutture dell'amministrazione, collaborando alla  definizione  degli
obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, di competenza
esclusiva,  rispettivamente,  del  Presidente   e   degli   assessori
regionali. 
  2. Gli uffici di diretta  collaborazione  del  Presidente  e  degli
Assessori regionali sono costituiti con provvedimento rispettivamente
del  Presidente  della  Regione  e  dell'Assessore   competente.   Il
provvedimento di costituzione individua con  criterio  fiduciario  il
personale assegnato all'ufficio tra  il  personale  dipendente  della
Regione o  tra  il  personale  dipendente  di  altre  amministrazioni
pubbliche ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, previa  comunicazione  alla  struttura  di  appartenenza  del
medesimo. Il personale cosi' individuato deve essere in possesso  dei
titoli  di  studio  e  professionali  richiesti  per  l'accesso  alla
qualifica cui corrispondono le funzioni contrattualmente convenute  e
affidate.  Ad  esso  sara'  riconosciuto  un  trattamento   economico
rapportato al contenuto delle  funzioni  di  supporto  dell'attivita'
politico-istituzionale convenuto. 
  3. Gli uffici sono i seguenti: 
    a) ufficio di Gabinetto; 
    b) Segreteria particolare.