Art. 2 Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali 1. Gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, ciascuno negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano funzioni e compiti di supporto all'Organo di indirizzo politico e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, di competenza esclusiva, rispettivamente, del Presidente e degli assessori regionali. 2. Gli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali sono costituiti con provvedimento rispettivamente del Presidente della Regione e dell'Assessore competente. Il provvedimento di costituzione individua con criterio fiduciario il personale assegnato all'ufficio tra il personale dipendente della Regione o tra il personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa comunicazione alla struttura di appartenenza del medesimo. Il personale cosi' individuato deve essere in possesso dei titoli di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica cui corrispondono le funzioni contrattualmente convenute e affidate. Ad esso sara' riconosciuto un trattamento economico rapportato al contenuto delle funzioni di supporto dell'attivita' politico-istituzionale convenuto. 3. Gli uffici sono i seguenti: a) ufficio di Gabinetto; b) Segreteria particolare.