Art. 3 Ufficio di Gabinetto 1. L'ufficio di Gabinetto supporta l'organo di indirizzo politico, coordinando le attivita' degli Uffici di diretta collaborazione ed assicurando il necessario raccordo tra l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali svolte dalle strutture dipartimentali, in coerenza col principio di separazione delle stesse. Esso, altresi', cura i rapporti con gli Organi istituzionali dello Stato, nonche' con quelli di enti, organizzazioni ed organismi sia pubblici che privati riconducibili alle competenze dei rispettivi rami di amministrazione. 2. L'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione si compone complessivamente di non piu' di otto unita' di personale; quello degli Assessori regionali di non piu' di sei unita'. 3. All'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori e' preposto il Capo di Gabinetto, nominato tra i dirigenti dell'amministrazione regionale, il quale collabora con l'organo politico nello svolgimento delle attivita' di indirizzo politico-amministrativo; cura l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e ne coordina le attivita', al fine di assicurare l'unitarieta' delle funzioni di supporto all'organo politico e degli uffici di diretta collaborazione. 4. Nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto il Presidente della Regione e gli Assessori regionali possono nominare, scegliendolo, su base esclusivamente fiduciaria, tra i componenti con qualifica dirigenziale o tra i soggetti esterni di cui al successivo art. 6, comma 1, un Capo di Gabinetto vicario, che sostituisce il Capo di Gabinetto in caso di assenza od impedimento. Se la nomina e' rivolta a soggetto esterno, questi deve essere in possesso dei requisiti normalmente previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e di esperienze connotate dalla partecipazione a processi decisionali complessi, ovvero dallo svolgimento di attivita' professionale. 5. L'ufficio di Gabinetto cura altresi' la programmazione ed il monitoraggio in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52. Presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica opera altresi', in posizione di autonomia ed indipendenza, l'Organismo indipendente di valutazione, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 52/2012.