Art. 3 
 
                        Ufficio di Gabinetto 
 
  1. L'ufficio di Gabinetto supporta l'organo di indirizzo  politico,
coordinando le attivita' degli Uffici di  diretta  collaborazione  ed
assicurando il necessario raccordo tra l'esercizio delle funzioni  di
indirizzo politico-amministrativo e quelle  gestionali  svolte  dalle
strutture dipartimentali, in coerenza col  principio  di  separazione
delle  stesse.  Esso,  altresi',  cura  i  rapporti  con  gli  Organi
istituzionali dello Stato, nonche' con quelli di enti, organizzazioni
ed organismi sia pubblici che privati riconducibili  alle  competenze
dei rispettivi rami di amministrazione. 
  2. L'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione  si  compone
complessivamente di non piu' di  otto  unita'  di  personale;  quello
degli Assessori regionali di non piu' di sei unita'. 
  3. All'ufficio di Gabinetto del Presidente della  Regione  e  degli
Assessori e' preposto il Capo di Gabinetto, nominato tra i  dirigenti
dell'amministrazione  regionale,  il  quale  collabora  con  l'organo
politico   nello   svolgimento   delle   attivita'    di    indirizzo
politico-amministrativo; cura l'organizzazione interna  degli  uffici
di diretta collaborazione e ne coordina  le  attivita',  al  fine  di
assicurare  l'unitarieta'  delle  funzioni  di  supporto   all'organo
politico e degli uffici di diretta collaborazione. 
  4.  Nell'ambito  dell'ufficio  di  Gabinetto  il  Presidente  della
Regione e gli Assessori regionali possono nominare, scegliendolo,  su
base  esclusivamente  fiduciaria,  tra  i  componenti  con  qualifica
dirigenziale o tra i soggetti esterni di cui al  successivo  art.  6,
comma 1, un Capo di Gabinetto vicario, che  sostituisce  il  Capo  di
Gabinetto in caso di assenza od impedimento. Se la nomina e'  rivolta
a soggetto esterno, questi deve  essere  in  possesso  dei  requisiti
normalmente previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale  e  di
esperienze connotate  dalla  partecipazione  a  processi  decisionali
complessi, ovvero dallo svolgimento di attivita' professionale. 
  5. L'ufficio di Gabinetto cura altresi'  la  programmazione  ed  il
monitoraggio in materia di  misurazione,  valutazione  e  trasparenza
della performance ai sensi dell'art. 6  del  decreto  del  Presidente
della Regione 21 giugno 2012, n. 52. Presso  l'Assessorato  regionale
delle autonomie locali e della funzione pubblica opera  altresi',  in
posizione di autonomia ed indipendenza, l'Organismo  indipendente  di
valutazione, di cui all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 52/2012.