Art. 4 Segreteria tecnica 1. Nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto, alle dipendenze del Capo di Gabinetto, opera la Segreteria tecnica che svolge attivita' di supporto tecnico all'organo politico. La Segreteria tecnica cura l'esame o la predisposizione di schemi di disegni di legge e di regolamenti nonche' degli atti amministrativi di competenza degli uffici di diretta collaborazione. Cura, inoltre, le attivita' connesse all'istruttoria, all'esame ed al riscontro degli atti ispettivi parlamentari, l'istruttoria relativa ai procedimenti di designazione e di nomina di competenza dei rispettivi organi politici, nonche' gli atti amministrativi rientranti esclusivamente nell'ambito degli affari di indirizzo politico del Presidente o dell'Assessore. 2. La Segreteria tecnica del Presidente della Regione e' costituita complessivamente da non piu' di sei unita' di personale, mentre quella degli Assessori regionali da non piu' di quattro unita'. 3. Fra i componenti dell'ufficio di Gabinetto, ad una delle unita' con qualifica dirigenziale, o ad uno dei soggetti esterni di cui al successivo art. 6, comma 1, viene attribuito, su base esclusivamente fiduciaria, l'incarico di coordinamento della segreteria tecnica. Se la nomina e' rivolta a soggetto esterno, questi deve essere in possesso dei requisiti normalmente previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e di esperienze connotate dalla partecipazione a processi decisionali complessi, ovvero dallo svolgimento di attivita' professionale.