Art. 4 
 
                         Segreteria tecnica 
 
  1. Nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto, alle dipendenze del  Capo
di Gabinetto, opera la Segreteria tecnica  che  svolge  attivita'  di
supporto tecnico all'organo  politico.  La  Segreteria  tecnica  cura
l'esame o la predisposizione di schemi  di  disegni  di  legge  e  di
regolamenti nonche' degli atti  amministrativi  di  competenza  degli
uffici  di  diretta  collaborazione.  Cura,  inoltre,  le   attivita'
connesse  all'istruttoria,  all'esame  ed  al  riscontro  degli  atti
ispettivi parlamentari, l'istruttoria  relativa  ai  procedimenti  di
designazione  e  di  nomina  di  competenza  dei  rispettivi   organi
politici, nonche' gli atti amministrativi  rientranti  esclusivamente
nell'ambito degli affari  di  indirizzo  politico  del  Presidente  o
dell'Assessore. 
  2. La Segreteria tecnica del Presidente della Regione e' costituita
complessivamente da non piu'  di  sei  unita'  di  personale,  mentre
quella degli Assessori regionali da non piu' di quattro unita'. 
  3. Fra i componenti dell'ufficio di Gabinetto, ad una delle  unita'
con qualifica dirigenziale, o ad uno dei soggetti esterni di  cui  al
successivo art. 6, comma 1, viene attribuito, su base  esclusivamente
fiduciaria, l'incarico di coordinamento della segreteria tecnica.  Se
la nomina e' rivolta  a  soggetto  esterno,  questi  deve  essere  in
possesso  dei  requisiti  normalmente  previsti  per  l'accesso  alla
qualifica dirigenziale e di esperienze connotate dalla partecipazione
a  processi  decisionali  complessi,  ovvero  dallo  svolgimento   di
attivita' professionale.