Art. 5 
 
Segreteria particolare del Presidente della Regione e degli Assessori
                              regionali 
 
  1. La Segreteria particolare del  Presidente  della  Regione  opera
alle dirette dipendenze del Presidente ed e' composta dal Capo  della
Segreteria, dal Segretario particolare e da ulteriori due  unita'  di
personale.  Il  Capo   della   Segreteria   sovrintende   alla   cura
dell'Ufficio di Segreteria, provvede al coordinamento degli  impegni,
alla corrispondenza e alla  predisposizione  dei  materiali  per  gli
interventi del Presidente. Il Segretario particolare  cura  l'agenda,
nonche' i rapporti del Presidente con soggetti  pubblici  e  privati,
connessi al suo  incarico  istituzionale,  assicurando  altresi',  in
relazione al tipo di iniziative pubbliche, l'intervento  dell'Ufficio
di rappresentanza e del cerimoniale e le relative modalita'. 
  2. La Segreteria  particolare  dei  singoli  assessori  opera  alle
dirette dipendenze dell'Assessore  regionale  di  riferimento  ed  e'
composta dal Segretario  particolare,  preposto  alla  stessa,  e  da
ulteriori tre unita' di personale. 
  3.  Il  capo  della  Segreteria  del  Presidente  e  il  Segretario
particolare del Presidente e  degli  Assessori  sono  scelti  tra  il
personale dell'amministrazione  regionale  appartenente  al  comparto
dirigenziale e non dirigenziale, o tra i soggetti esterni di  cui  al
successivo art. 6, comma 1, su base esclusivamente fiduciaria. 
  4.  La  Segreteria   particolare   svolge   compiti   di   supporto
all'attivita'  dell'organo  politico,  coordinandone  gli  impegni  e
curandone i rapporti con altri soggetti  pubblici  e  privati.  Cura,
inoltre,  attraverso  il  necessario  raccordo   con   l'ufficio   di
Gabinetto,  l'agenda  e  la  corrispondenza  indirizzata   all'organo
politico e provvede all'istruttoria o alla predisposizione degli atti
relativi agli incontri ed agli interventi dello stesso.