Art. 5 Segreteria particolare del Presidente della Regione e degli Assessori regionali 1. La Segreteria particolare del Presidente della Regione opera alle dirette dipendenze del Presidente ed e' composta dal Capo della Segreteria, dal Segretario particolare e da ulteriori due unita' di personale. Il Capo della Segreteria sovrintende alla cura dell'Ufficio di Segreteria, provvede al coordinamento degli impegni, alla corrispondenza e alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Presidente. Il Segretario particolare cura l'agenda, nonche' i rapporti del Presidente con soggetti pubblici e privati, connessi al suo incarico istituzionale, assicurando altresi', in relazione al tipo di iniziative pubbliche, l'intervento dell'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale e le relative modalita'. 2. La Segreteria particolare dei singoli assessori opera alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale di riferimento ed e' composta dal Segretario particolare, preposto alla stessa, e da ulteriori tre unita' di personale. 3. Il capo della Segreteria del Presidente e il Segretario particolare del Presidente e degli Assessori sono scelti tra il personale dell'amministrazione regionale appartenente al comparto dirigenziale e non dirigenziale, o tra i soggetti esterni di cui al successivo art. 6, comma 1, su base esclusivamente fiduciaria. 4. La Segreteria particolare svolge compiti di supporto all'attivita' dell'organo politico, coordinandone gli impegni e curandone i rapporti con altri soggetti pubblici e privati. Cura, inoltre, attraverso il necessario raccordo con l'ufficio di Gabinetto, l'agenda e la corrispondenza indirizzata all'organo politico e provvede all'istruttoria o alla predisposizione degli atti relativi agli incontri ed agli interventi dello stesso.