Art. 6 
 
          Personale degli uffici di diretta collaborazione 
 
  1. Degli uffici di Gabinetto, delle  Segreterie  tecniche  e  delle
Segreterie  particolari,  oltre  a  dipendenti   dell'Amministrazione
regionale,  possono  fare  parte,  nel  limite  di  un  terzo   delle
rispettive dotazioni, i soggetti esterni di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001. 
  2. Per il personale di cui al precedente comma 1,  assunto  tramite
contratto privatistico di lavoro subordinato a tempo determinato,  al
fine  dell'individuazione   delle   relative   qualifiche,   pur   in
considerazione del  carattere  fiduciario  di  tali  incarichi,  deve
tenersi conto del  possesso  del  titolo  di  studio  necessario  per
l'accesso dall'esterno alle corrispondenti qualifiche  del  personale
regionale. Per il conferimento di un incarico di natura  dirigenziale
occorre comprovare il possesso del diploma di laurea nonche'  di  una
particolare  specializzazione  professionale  o  di  una  consolidata
professionalita' desumibile dalla formazione  post-universitaria,  da
pubblicazioni scientifiche o da  esperienze  lavorative  maturate  in
precedenza. 
  3. Il Presidente della Regione e gli Assessori  regionali  possono,
inoltre, avvalersi dei soggetti di cui agli articoli 50  e  51  della
legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41. 
  4. Le assegnazioni agli uffici di diretta collaborazione di cui  al
presente regolamento ed i relativi  incarichi,  ivi  compresi  quelli
conferiti al personale esterno all'amministrazione  regionale,  ferma
restando la natura strettamente fiduciaria degli stessi,  cessano  di
avere efficacia, fatta salva la possibilita'  di  revoca  anticipata,
con il venir meno della preposizione del Presidente della  Regione  e
degli Assessori. 
  5. Gli incarichi di responsabili delle strutture di cui all'art. 4,
comma 1, della legge regionale n. 10/2000, non  sono  cumulabili  con
quelli di Capo Gabinetto  e  di  dirigenti  addetti  agli  Uffici  di
diretta collaborazione. 
  6. Per esigenze organizzative il numero di dipendenti  assegnati  a
ciascuno degli Uffici di cui al comma 1, ferma restando la  dotazione
complessiva risultante dalla somma delle unita' assegnate ai medesimi
uffici, puo' essere modificato, con un limite di aumento di un terzo,
con provvedimento motivato del Capo di Gabinetto. 
  7.  In  sede  di  costituzione  dei  singoli  uffici   di   diretta
collaborazione e' individuata, al di fuori del personale  posto  alle
esclusive dipendenze del Presidente e degli  Assessori  regionali  ai
sensi dell'art. 4, comma 6, della  legge  regionale  n.  10/2000,  la
ulteriore dotazione di personale dipendente  della  Regione,  addetto
alla guida delle vetture di servizio del Presidente della  Regione  e
degli Assessori regionali, operante a supporto dell'ufficio stesso. 
  8.  Il  trattamento  economico  accessorio  da   corrispondere   ai
componenti  degli  uffici  di  diretta  collaborazione   appartenenti
all'amministrazione regionale e' quello previsto dalle vigenti  norme
contrattuali e da eventuali atti  e  accordi  attuativi  delle  norme
stesse. 
  9. Per il  trattamento  economico  da  corrispondere  al  personale
assegnato   agli   uffici   di   diretta    collaborazione    esterno
all'amministrazione  regionale  si  fara'  riferimento,  sia  per  il
trattamento  fondamentale  che  per  quello  accessorio,   a   quello
spettante alle corrispondenti qualifiche del personale regionale. 
  10. Al Capo  della  Segreteria  del  Presidente  ed  al  Segretario
particolare del Presidente e degli  Assessori,  di  cui  all'art.  5,
comma 3, spetta un trattamento  economico,  determinato  in  sede  di
stipula  del  contratto  individuale,   rapportato   al   trattamento
economico fondamentale ed  accessorio  dei  dirigenti  preposti  alle
strutture intermedie della  Regione,  ferma  restando  l'applicazione
delle    vigenti    norme    contrattuali    per     i     dipendenti
dell'amministrazione regionale. 
  11. Per il personale dipendente da altre pubbliche  amministrazioni
il trattamento  economico  complessivo  non  puo',  comunque,  essere
inferiore  a  quello  in  godimento   presso   l'amministrazione   di
appartenenza. 
  12. Per il personale con qualifica  dirigenziale  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale n. 10/2000.