Art. 6 Personale degli uffici di diretta collaborazione 1. Degli uffici di Gabinetto, delle Segreterie tecniche e delle Segreterie particolari, oltre a dipendenti dell'Amministrazione regionale, possono fare parte, nel limite di un terzo delle rispettive dotazioni, i soggetti esterni di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. 2. Per il personale di cui al precedente comma 1, assunto tramite contratto privatistico di lavoro subordinato a tempo determinato, al fine dell'individuazione delle relative qualifiche, pur in considerazione del carattere fiduciario di tali incarichi, deve tenersi conto del possesso del titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno alle corrispondenti qualifiche del personale regionale. Per il conferimento di un incarico di natura dirigenziale occorre comprovare il possesso del diploma di laurea nonche' di una particolare specializzazione professionale o di una consolidata professionalita' desumibile dalla formazione post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da esperienze lavorative maturate in precedenza. 3. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali possono, inoltre, avvalersi dei soggetti di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41. 4. Le assegnazioni agli uffici di diretta collaborazione di cui al presente regolamento ed i relativi incarichi, ivi compresi quelli conferiti al personale esterno all'amministrazione regionale, ferma restando la natura strettamente fiduciaria degli stessi, cessano di avere efficacia, fatta salva la possibilita' di revoca anticipata, con il venir meno della preposizione del Presidente della Regione e degli Assessori. 5. Gli incarichi di responsabili delle strutture di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 10/2000, non sono cumulabili con quelli di Capo Gabinetto e di dirigenti addetti agli Uffici di diretta collaborazione. 6. Per esigenze organizzative il numero di dipendenti assegnati a ciascuno degli Uffici di cui al comma 1, ferma restando la dotazione complessiva risultante dalla somma delle unita' assegnate ai medesimi uffici, puo' essere modificato, con un limite di aumento di un terzo, con provvedimento motivato del Capo di Gabinetto. 7. In sede di costituzione dei singoli uffici di diretta collaborazione e' individuata, al di fuori del personale posto alle esclusive dipendenze del Presidente e degli Assessori regionali ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 10/2000, la ulteriore dotazione di personale dipendente della Regione, addetto alla guida delle vetture di servizio del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, operante a supporto dell'ufficio stesso. 8. Il trattamento economico accessorio da corrispondere ai componenti degli uffici di diretta collaborazione appartenenti all'amministrazione regionale e' quello previsto dalle vigenti norme contrattuali e da eventuali atti e accordi attuativi delle norme stesse. 9. Per il trattamento economico da corrispondere al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione esterno all'amministrazione regionale si fara' riferimento, sia per il trattamento fondamentale che per quello accessorio, a quello spettante alle corrispondenti qualifiche del personale regionale. 10. Al Capo della Segreteria del Presidente ed al Segretario particolare del Presidente e degli Assessori, di cui all'art. 5, comma 3, spetta un trattamento economico, determinato in sede di stipula del contratto individuale, rapportato al trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dirigenti preposti alle strutture intermedie della Regione, ferma restando l'applicazione delle vigenti norme contrattuali per i dipendenti dell'amministrazione regionale. 11. Per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni il trattamento economico complessivo non puo', comunque, essere inferiore a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 12. Per il personale con qualifica dirigenziale si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale n. 10/2000.