Art. 10 
 
                       Programmi cofinanziati 
 
  1. La Regione puo' cofinanziare progetti ricadenti  sul  territorio
regionale  inseriti  in  programmi  di  intervento  statali   purche'
coerenti con la programmazione agricola regionale e con il  Programma
regionale degli interventi di cui all'art. 6.