Art. 102 
 
                 Sanzioni in materia di agriturismo 
 
  1. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art.  100,  comma
1, lettera a), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00. 
  2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art.  100,  comma
1,  lettere  b)  e  c),  e'  soggetto  al  pagamento  della  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00. 
  3. Chiunque gestisce un'azienda agrituristica in  violazione  delle
disposizioni di cui all'art. 100, comma 1, lettere d) ed  e),  ovvero
attribuisce al proprio esercizio una  classifica  diversa  da  quella
assegnata o viola gli obblighi previsti in materia di  concessione  e
utilizzo  del  marchio  grafico  nonche'  di   loghi   definiti   dal
regolamento di attuazione di cui all'art. 37, per le attivita' di cui
al capo II del titolo III, e' soggetto al  pagamento  della  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00. 
  4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art.  100,  comma
1,  lettera  f),  in  materia  di  esposizione  al   pubblico   della
provenienza dei prodotti  alimentari  utilizzati,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 250,00. 
  5. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art.  100,  comma
1, lettera g), in  materia  di  limiti  nella  ricettivita'  e  nella
somministrazione, nonche' di percentuali nell'utilizzo  dei  prodotti
propri, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
1.000,00 ad euro 3.000,00. 
  6. Chiunque compie irregolarita' nella pubblicazione dei  prezzi  e
delle caratteristiche di cui all'art. 100, comma 1,  lettera  h),  e'
soggetto alle disposizioni sanzionatorie di  cui  all''art.  6  della
legge regionale n. 22/1995. 
  7. Chiunque omette di trasmettere i dati di cui all'art. 100, comma
1, lettera i),  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  di  cui
all'art. 5-bis, comma 2, della legge regionale n. 12/1987. 
  8. Il titolare dell'azienda agrituristica che viola le disposizioni
dell'art. 100, comma 1, lettera l), in materia di comunicazione degli
alloggiati all'autorita' di pubblica sicurezza incorre nella sanzione
di cui all'art. 17 del regio decreto n. 773/1931. 
  9. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'art. 100,  comma  2,
lettera a), e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 250,00 ad euro 500,00. 
  10. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'art. 100, comma  2,
lettere b) e c), e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. 
  11. In caso di reiterata  violazione  delle  disposizioni  previste
nell'art.  100,  il  comune  o  altro  soggetto  avente  titolo  puo'
procedere  alla  sospensione  dell'attivita',  nonche'  all'eventuale
cessazione.