Art. 102 Sanzioni in materia di agriturismo 1. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 100, comma 1, lettera a), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00. 2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 100, comma 1, lettere b) e c), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00. 3. Chiunque gestisce un'azienda agrituristica in violazione delle disposizioni di cui all'art. 100, comma 1, lettere d) ed e), ovvero attribuisce al proprio esercizio una classifica diversa da quella assegnata o viola gli obblighi previsti in materia di concessione e utilizzo del marchio grafico nonche' di loghi definiti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 37, per le attivita' di cui al capo II del titolo III, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00. 4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 100, comma 1, lettera f), in materia di esposizione al pubblico della provenienza dei prodotti alimentari utilizzati, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 250,00. 5. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'art. 100, comma 1, lettera g), in materia di limiti nella ricettivita' e nella somministrazione, nonche' di percentuali nell'utilizzo dei prodotti propri, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. 6. Chiunque compie irregolarita' nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche di cui all'art. 100, comma 1, lettera h), e' soggetto alle disposizioni sanzionatorie di cui all''art. 6 della legge regionale n. 22/1995. 7. Chiunque omette di trasmettere i dati di cui all'art. 100, comma 1, lettera i), e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 5-bis, comma 2, della legge regionale n. 12/1987. 8. Il titolare dell'azienda agrituristica che viola le disposizioni dell'art. 100, comma 1, lettera l), in materia di comunicazione degli alloggiati all'autorita' di pubblica sicurezza incorre nella sanzione di cui all'art. 17 del regio decreto n. 773/1931. 9. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'art. 100, comma 2, lettera a), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00. 10. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'art. 100, comma 2, lettere b) e c), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. 11. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'art. 100, il comune o altro soggetto avente titolo puo' procedere alla sospensione dell'attivita', nonche' all'eventuale cessazione.