Art. 103 
 
Sanzioni in materia di lavorazione, trasformazione e  confezionamento
  dei prodotti di esclusiva provenienza aziendale 
 
  1. Chiunque non effettui la notifica di cui all'art. 49,  comma  1,
e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6, comma  3,
del decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.  193  (Attuazione  della
direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in  materia  di  sicurezza
alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel  medesimo
settore). 
  2.   Chiunque   non   rispetti   i   requisiti    strutturali    ed
igienico-sanitari  dei  locali,  definiti  nel  regolamento  di   cui
all'art. 48, comma 5, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.