Art. 103 Sanzioni in materia di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di esclusiva provenienza aziendale 1. Chiunque non effettui la notifica di cui all'art. 49, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore). 2. Chiunque non rispetti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali, definiti nel regolamento di cui all'art. 48, comma 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.