Art. 104 
 
Sanzioni in materia di sistema di qualita' delle produzioni  agricole
                          ed agroalimentari 
 
  1. L'accertamento dell'uso del logo identificativo del  sistema  di
qualita' delle produzioni agricole ed agroalimentari, di cui all'art.
40, in modo difforme da  quanto  stabilito  nei  regolamenti  di  cui
all'art. 40, comma 2, e nei piani di controllo di  cui  all'art.  40,
comma 3, lettera c), comporta: 
  a) il richiamo scritto nel quale sono fissati i termini per  sanare
le non conformita' lievi, diverse da quelle di cui alla lettera b); 
  b) la  sospensione  del  diritto  all'uso  del  logo,  nei  termini
stabiliti dall'organismo di controllo,  ai  sensi  dell'art.  14  del
regolamento regionale 14 marzo 2016, n. 3 (Sistema di qualita'  delle
produzioni agroalimentari «Art. 2, legge regionale 11 luglio 2011, n.
10». Abrogazione del regolamento regionale 11 novembre 2013, n.  11),
nel caso di non conformita' lievi; 
  c) la revoca dell'autorizzazione all'uso del logo nel caso  di  non
conformita' gravi. 
  2. L'accertamento di non conformita'  lievi,  cosi'  come  definite
nell'art. 13, comma  1,  lettera  b)  del  regolamento  regionale  n.
3/2016,  comporta  l'applicazione  di  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 200,00 ad euro 500,00. 
  3. L'accertamento di non conformita'  gravi,  cosi'  come  definite
nell'art. 13, comma  1,  lettera  c)  del  regolamento  regionale  n.
3/2016,  comporta  l'applicazione  di  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 501,00 ad euro 1.000,00.