Art. 105 
 
                         Sanzioni in materia 
                       di frodi agroalimentari 
 
  1. L'omessa  restituzione  del  documento  riassuntivo  consolidato
secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.  52,  comma  3,  o  la  sua
compilazione  con  dichiarazioni  incomplete  o   mendaci,   comporta
l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
500,00 ad euro 5.000,00; la sanzione minima e' ridotta di  un  quinto
se la violazione  consiste  nel  ritardo  nella  presentazione  della
dichiarazione non superiore a trenta giorni. 
  2. L'applicazione della sanzione di cui al comma 1,  anche  qualora
estinta con il pagamento in misura ridotta, comporta l'esclusione dei
trasgressori da ogni provvidenza comunque amministrata dalla  Regione
ed  il  diniego  di  autorizzazioni  regionali  a  qualsiasi   titolo
richieste, fino all'adempimento degli obblighi previsti. 
  3. La violazione degli obblighi previsti dai provvedimenti adottati
ai  sensi  dell'art.  52,  comma  1,  lettere  b)  e   c),   comporta
l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
100,00 ad euro 300,00 per ogni cento chilogrammi di prodotto  avviato
a usi non consentiti; la stessa sanzione amministrativa pecuniaria si
applica a coloro che trasformano il prodotto in difformita' da quanto
stabilito dalla Regione. 
  4. All'accertamento delle sanzioni di cui al  comma  1,  provvedono
gli enti individuati nell'articolo 54; l'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative di cui al  comma  1  e'  di  competenza  della  Citta'
metropolitana di Torino o della provincia competente per territorio.