Art. 105 Sanzioni in materia di frodi agroalimentari 1. L'omessa restituzione del documento riassuntivo consolidato secondo le modalita' di cui all'art. 52, comma 3, o la sua compilazione con dichiarazioni incomplete o mendaci, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00; la sanzione minima e' ridotta di un quinto se la violazione consiste nel ritardo nella presentazione della dichiarazione non superiore a trenta giorni. 2. L'applicazione della sanzione di cui al comma 1, anche qualora estinta con il pagamento in misura ridotta, comporta l'esclusione dei trasgressori da ogni provvidenza comunque amministrata dalla Regione ed il diniego di autorizzazioni regionali a qualsiasi titolo richieste, fino all'adempimento degli obblighi previsti. 3. La violazione degli obblighi previsti dai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettere b) e c), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00 per ogni cento chilogrammi di prodotto avviato a usi non consentiti; la stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica a coloro che trasformano il prodotto in difformita' da quanto stabilito dalla Regione. 4. All'accertamento delle sanzioni di cui al comma 1, provvedono gli enti individuati nell'articolo 54; l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' di competenza della Citta' metropolitana di Torino o della provincia competente per territorio.