Art. 106 
 
                  Destinazione delle somme riscosse 
 
  1. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
spettano ai soggetti competenti all'irrogazione della sanzione. 
  2. In deroga al comma 1,  i  proventi  derivanti  dall'applicazione
dell'art. 105 spettano alla Regione.