Art. 108 Adeguamento normative di settore 1. E' confermato in capo alla Citta' metropolitana di Torino ed alle province l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative: a) autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica; b) istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, cosi' come individuate dal piano faunistico regionale; c) autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia e pesca previsti da norme statali e regionali, compreso il rilascio di attestati; d) autorizzazioni per l'istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica; e) autorizzazioni per la cattura, l'inanellamento e l'utilizzo della fauna selvatica a scopo scientifico, per l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica e per l'esercizio della piscicoltura agricola in risaia; f) attivita' ispettiva in materia di caccia e pesca; g) attivita' di promozione faunistica. 2. E' confermato in capo ai comuni, in forma singola o associata, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura, anche previa verifica delle risultanze del registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con propria deliberazione, individua gli adempimenti in capo ai comuni relativi alle segnalazioni dei danni da calamita' ed avversita' naturali in agricoltura.