Art. 108 
 
                  Adeguamento normative di settore 
 
  1. E' confermato in capo alla Citta'  metropolitana  di  Torino  ed
alle province l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative: 
    a) autorizzazioni concernenti  il  controllo  e  l'immissione  di
fauna selvatica; 
    b) istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione
dell'avifauna, cosi' come individuate dal piano faunistico regionale; 
    c) autorizzazioni per lo  svolgimento  di  corsi  in  materia  di
caccia e pesca previsti da norme statali  e  regionali,  compreso  il
rilascio di attestati; 
    d) autorizzazioni per l'istituzione di centri di  riproduzione  e
di recupero per la fauna selvatica; 
    e) autorizzazioni per la cattura,  l'inanellamento  e  l'utilizzo
della fauna selvatica a scopo scientifico, per l'uso di apparecchi  a
generatore autonomo di energia  elettrica  e  per  l'esercizio  della
piscicoltura agricola in risaia; 
    f) attivita' ispettiva in materia di caccia e pesca; 
    g) attivita' di promozione faunistica. 
  2. E' confermato in capo ai comuni, in forma singola  o  associata,
l'esercizio   delle   funzioni    amministrative    riguardanti    il
riconoscimento  della   qualifica   professionale   di   imprenditore
agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta  in
materia di agricoltura, anche previa verifica  delle  risultanze  del
registro delle imprese  istituito  presso  le  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura. 
  3. La Giunta regionale, entro centottanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge con propria deliberazione, individua  gli
adempimenti in capo ai comuni relativi alle segnalazioni dei danni da
calamita' ed avversita' naturali in agricoltura.