Art. 109 Norme transitorie 1. Gli atti amministrativi adottati in attuazione della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli), nonche' le istruzioni per l'applicazione dell'art. 3-quater della legge regionale n. 39/1980 adottate con deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 1997, n. 7-22589, si applicano fino alla data di approvazione della deliberazione di cui all'art. 53, comma 2. 2. Fino alla ridelimitazione degli ambiti territoriali di cui all'art. 58 permangono le delimitazioni dei comprensori di bonifica, irrigui ed interregionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalita' di gestione, gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge. 4. I procedimenti amministrativi attivati nella vigenza delle norme abrogate dalla presente legge sono conclusi secondo le rispettive normative di settore. 5. Fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 6, elativo all'anno 2020, restano in vigore le seguenti disposizioni: a) legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste); b) legge regionale 1° dicembre 1978, n. 70 (Correzioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»); c) legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»); d) legge regionale 3 settembre 1981, n. 35 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 1 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»); e) legge regionale 11 maggio 1984, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»); f) legge regionale 29 aprile 1985, n. 51 (Integrazioni dell'art. 3, punto 6, della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste» e successive modificazioni ed integrazioni); g) legge regionale 26 febbraio 1990, n. 7 (Modificazione alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»); h) legge regionale 15 giugno 1994, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»); i) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo agroindustriale piemontese); l) articoli 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte); m) art. 5 della legge 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola); n) art. 19 della legge 29 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie). 6. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 2 dell'art. 40, continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento regionale n. 3/2016.