Art. 109 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Gli atti  amministrativi  adottati  in  attuazione  della  legge
regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema  di
rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti
vinicoli),  nonche'  le  istruzioni  per   l'applicazione   dell'art.
3-quater della legge regionale n. 39/1980 adottate con  deliberazione
della Giunta regionale 6 ottobre 1997, n. 7-22589, si applicano  fino
alla data di approvazione della deliberazione  di  cui  all'art.  53,
comma 2. 
  2. Fino alla  ridelimitazione  degli  ambiti  territoriali  di  cui
all'art. 58 permangono le delimitazioni dei comprensori di  bonifica,
irrigui ed interregionali vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  3. Gli strumenti di programmazione e di intervento  e  le  relative
modalita' di gestione, gia' approvati alla data di entrata in  vigore
della presente legge, restano efficaci fino alla data di adozione dei
nuovi strumenti di programmazione  e  di  attuazione  previsti  dalla
presente legge. 
  4. I procedimenti amministrativi attivati nella vigenza delle norme
abrogate dalla presente legge sono  conclusi  secondo  le  rispettive
normative di settore. 
  5. Fino alla data di approvazione  del  Programma  regionale  degli
interventi di cui all'art.  6,  elativo  all'anno  2020,  restano  in
vigore le seguenti disposizioni: 
    a) legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63  (Interventi  regionali
in materia di Agricoltura e foreste); 
    b) legge regionale 1° dicembre 1978, n. 70 (Correzioni alla legge
regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia  di
agricoltura e foreste»); 
    c) legge  regionale  2  maggio  1980,  n.  33  (Modificazioni  ed
integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63  «Interventi
regionali in materia di agricoltura e foreste»); 
    d)  legge  regionale  3  settembre   1981,   n.   35   (Ulteriori
modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale  1
ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e
foreste»); 
    e) legge regionale 11 maggio 1984, n. 24 (Ulteriori modificazioni
ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12 ottobre 1978,
n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»); 
    f) legge regionale 29 aprile 1985, n. 51 (Integrazioni  dell'art.
3, punto 6, della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63  «Interventi
regionali  in  materia  di  agricoltura  e  foreste»   e   successive
modificazioni ed integrazioni); 
    g) legge regionale 26 febbraio 1990,  n.  7  (Modificazione  alla
legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni  ed
integrazioni  «Interventi  regionali  in  materia  di  agricoltura  e
foreste»); 
    h) legge regionale  15  giugno  1994,  n.  19  (Modificazioni  ed
integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63  «Interventi
regionali in materia di agricoltura e foreste»); 
    i) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi  regionali
per lo sviluppo agroindustriale piemontese); 
    l) articoli 6 e 7 della legge regionale  3  agosto  1998,  n.  20
(Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura  in
Piemonte); 
    m) art.  5  della  legge  29  aprile  2013,  n.  6  (Disposizioni
regionali in materia agricola); 
    n) art. 19 della legge 29 dicembre 2015, n. 28  (Assestamento  al
bilancio di previsione per l'anno  finanziario  2015  e  disposizioni
finanziarie). 
  6.  Fino  all'approvazione  dei  regolamenti  di  cui  al  comma  2
dell'art. 40, continuano a trovare applicazione le  disposizioni  del
regolamento regionale n. 3/2016.