Art. 11 Servizi ed attuazione di interventi diretti a supporto dell'agricoltura 1. Per l'attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura e per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione, direttamente o mediante affidamento a terzi: a) realizza indagini, studi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di dimostrazione, di sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico; b) svolge attivita' di informazione e formazione e di divulgazione; c) eroga servizi tra cui la consulenza agricola e l'assistenza agli utenti motori agricoli (UMA); d) attua specifici interventi previsti nel Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 nonche' in altri programmi europei e statali. 2. Per la realizzazione dei servizi, delle attivita' e degli interventi di cui al comma 1, la Regione opera direttamente o tramite: a) l'affidamento agli enti strumentali; b) l'affidamento in house; c) l'affidamento o la collaborazione con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, con le strutture dei servizi di sviluppo e altri soggetti operanti nel settore agricolo; d) l'acquisizione di consulenze specialistiche; e) l'adesione a societa' scientifiche inerenti il campo della ricerca; f) i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).