Art. 11 
 
                 Servizi ed attuazione di interventi 
                 diretti a supporto dell'agricoltura 
 
  1. Per l'attuazione di quanto disposto dalla  normativa  europea  e
statale in materia di agricoltura e per le finalita' di cui  all'art.
1, la Regione, direttamente o mediante affidamento a terzi: 
    a) realizza indagini, studi, monitoraggi e programmi  o  progetti
di  ricerca,  di  sperimentazione,  di  dimostrazione,  di  sviluppo,
d'innovazione e di trasferimento tecnologico; 
    b)  svolge  attivita'  di  informazione   e   formazione   e   di
divulgazione; 
    c) eroga servizi tra cui la consulenza  agricola  e  l'assistenza
agli utenti motori agricoli (UMA); 
    d) attua specifici interventi previsti  nel  Programma  regionale
degli interventi di cui all'articolo 6  nonche'  in  altri  programmi
europei e statali. 
  2. Per la  realizzazione  dei  servizi,  delle  attivita'  e  degli
interventi di cui  al  comma  1,  la  Regione  opera  direttamente  o
tramite: 
    a) l'affidamento agli enti strumentali; 
    b) l'affidamento in house; 
    c) l'affidamento o la collaborazione con organismi di  ricerca  e
di diffusione della conoscenza,  con  le  strutture  dei  servizi  di
sviluppo e altri soggetti operanti nel settore agricolo; 
    d) l'acquisizione di consulenze specialistiche; 
    e) l'adesione a societa' scientifiche  inerenti  il  campo  della
ricerca; 
    f) i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).