Art. 110 
 
                        Abrogazione di norme 
 
  1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni: 
    a) legge regionale 3 aprile 1979, n. 16  (Norme  provvisorie  per
l'esercizio,  da  parte  della  Regione   Piemonte   delle   funzioni
amministrative  esercitate  dalle  Camere  di   commercio   industria
artigianato ed agricoltura del Piemonte in materia di  agricoltura  e
foreste); 
    b) legge regionale 22 aprile 1980, n.  27  (Norme  regionali  per
l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunita' economiche
europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n.
674,  riguardanti  le  associazioni  dei  produttori  agricoli  e  le
relative unioni); 
    c) legge regionale 13  maggio  1980,  n.  39  (Repressione  delle
frodi: sistema di rilevazione e  controllo  della  produzione  e  del
commercio dei prodotti vinicoli); 
    d) legge regionale 31 agosto 1982, n. 27 (Consorzi dei produttori
agricoli  costituiti  per  la  difesa  delle   produzioni   agricole.
Attuazione della legge 25 maggio  1970,  n.  364  e  della  legge  di
modifica ed integrazione 15 ottobre 1981, n. 590); 
    e) legge regionale  28  ottobre  1986,  n.  44  (Applicazione  in
Piemonte del regolamento delle Comunita' economiche  europee  n.  797
del 12 marzo 1985 relativo  al  miglioramento  dell'efficienza  delle
strutture agrarie); 
    f)  legge  regionale  9  aprile  1987,  n.   23   (Modifiche   ed
integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39  «Repressione
delle frodi: sistema di rilevazione e controllo  della  produzione  e
del commercio dei prodotti vinicoli»); 
    g) legge regionale 14 agosto 1987, n.  40  (Interventi  regionali
straordinari per il consolidamento e lo sviluppo  della  cooperazione
agricola di valorizzazione dei prodotti agricoli); 
    h)  legge  regionale  4  gennaio  1988,  n.  1  (Concessione   di
contributo per l'immediato ripristino a seguito  di  gravi  calamita'
atmosferiche di infrastrutture agricole); 
    i)  legge  regionale  27  dicembre  1991,  n.  64  (Modifiche  ed
integrazioni alla  legge  regionale  n.  13  maggio  1980,  n.  39  e
successive modificazioni ed integrazioni  «Repressione  delle  frodi:
sistema di rilevazione e controllo della produzione e  del  commercio
dei prodotti vinicoli»); 
    l) legge regionale 3 agosto 1993,  n.  38  (Norme  relative  alla
coltivazione ed  alla  commercializzazione  delle  piante  officinali
peculiari della Regione Piemonte); 
    m) legge regionale 21 novembre 1996, n. 87 (Semplificazione delle
procedure per l'esercizio  delle  funzioni  riguardanti  l'assistenza
agli utenti di motori agricoli); 
    n) legge regionale 8 agosto 1997, n. 49 (Abrogazione della  legge
regionale 12 maggio 1975, n. 27 «Istituzione dell'albo  professionale
degli imprenditori agricoli» e successive modifiche ed integrazioni); 
    o) legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina,
la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte),  ad  esclusione
degli articoli 3, 6, 7 e dell'art. 21 comma 2; 
    p) legge regionale 25 giugno 1999, n. 13 (Norme per  lo  sviluppo
dell'agricoltura biologica); 
    q) legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino  dell'esercizio
delle   funzioni   amministrative   in   materia   di    agricoltura,
alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca); 
    r)  legge  regionale  3  settembre  2001,   n.   23   (Interventi
straordinari per  fronteggiare  l'emergenza  nel  settore  zootecnico
causata  dall'encefalopatia  spongiforme  bovina  (BSE)  e   modifica
dell'art. 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 «Costituzione
del consorzio obbligatorio per  lo  smaltimento  o  il  recupero  dei
rifiuti di origine animale provenienti da  allevamenti  ed  industrie
alimentari»); 
    s)  legge  regionale  5  agosto  2002,  n.   21   (Modifiche   ed
integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39  «Repressione
delle frodi: sistema di rilevazione e controllo  della  produzione  e
del commercio dei prodotti vinicoli»); 
    t) legge regionale 26 giugno 2003, n. 11 (Modifiche  della  legge
regionale  25  maggio  2001,  n.  11  «Costituzione   del   consorzio
obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di  origine
animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari»); 
    u) legge regionale 26 giugno 2003, n. 12 (Interventi per  ovviare
e prevenire i danni arrecati dalle  calamita'  naturali  o  da  altri
eventi eccezionali in frutticoltura); 
    v) art. 34 della legge regionale 14  maggio  2004,  n.  9  (Legge
finanziaria per l'anno 2004); 
    z) legge regionale 29 novembre  2004,  n.  35  (Provvedimenti  in
materia di castanicoltura); 
    aa) articoli 11 e 12 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005); 
    bb) articoli 11 e comma 1 dell'art. 14 della  legge  regionale  5
ottobre 2005, n. 14  (Assestamento  al  bilancio  di  previsione  per
l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006); 
    cc) articoli 23, 24,  25,  26,  27,  28,  29  e  31  della  legge
regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006); 
    dd) legge regionale 2 agosto 2006, n. 26 (Abrogazione della legge
regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11  del
2001 e 17 del 1999); 
    ee) legge regionale 2 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni urgenti  a
salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni  agricole  di
qualita'); 
    ff) art. 24  della  legge  regionale  13  novembre  2006,  n.  35
(Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e
modifiche  della  legge  regionale  21  aprile  2006,  n.  14  «Legge
finanziaria per l'anno 2006»); 
    gg) articoli 8, 9, 11, 12, 14,  15,  16,  17  e  18  della  legge
regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007); 
    hh) comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 17  dicembre  2007,
n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei); 
    ii) commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 della  legge  regionale  23
maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008); 
    ll) articoli 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale
25 giugno 2008, n. 17 (Norme per il comparto agricolo); 
    mm) art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n.  35  (Legge
finanziaria per l'anno 2009); 
    nn) articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 della legge regionale  6
agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla  manovra  finanziaria
per l'anno 2009); 
    oo) articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 3 agosto 2010,  n.
18 (Assestamento al bilancio di  previsione  per  l'anno  finanziario
2010 e disposizioni finanziarie); 
    pp) articoli 2, 4, 5 e 6 della legge regionale 11 luglio 2011, n.
10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011); 
    qq) art. 16 e comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 4 maggio
2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012); 
    rr) articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9  e  10  della  legge  regionale  29
aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola); 
    ss)  art.  23  della  legge  regionale  12  agosto  2013,  n.  17
(Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013); 
    tt) art.  3  della  legge  regionale  30  dicembre  2014,  n.  24
(Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007,  n.  19  e  14  luglio
2009, n. 20 ed abrogazione della legge regionale 25 maggio  2001,  n.
11); 
    uu)  art.  28  della  legge  regionale  27  gennaio  2015,  n.  1
(Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale); 
    vv) legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in
materia di agriturismo); 
    zz)  art.  33  della  legge  regionale  11  marzo  2015,   n.   3
(Disposizioni in materia di semplificazione); 
    aaa) art. 8 della legge regionale 14 maggio  2015,  n.  9  (Legge
finanziaria per l'anno 2015); 
    bbb) articoli 34 e 35 della legge regionale 22 dicembre 2015,  n.
26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015); 
    ccc) art. 22  della  legge  regionale  25  ottobre  2016,  n.  19
(Disposizioni  di  riordino  e   razionalizzazione   dell'ordinamento
regionale); 
    ddd) articoli 154, 155,  156  e  157  della  legge  regionale  31
ottobre 2017, n.  16  (Legge  annuale  di  riordino  dell'ordinamento
regionale. Anno 2017). 
  2.  Dalla  data  di  approvazione  del  Programma  regionale  degli
interventi di cui all'art. 6, relativo all'anno 2020,  sono  abrogate
le seguenti disposizioni: 
    a) legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63  (Interventi  regionali
in materia di agricoltura e foreste); 
    b) legge regionale 1° dicembre 1978, n. 70 (Correzioni alla legge
regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia  di
agricoltura e foreste»); 
    c) legge  regionale  2  maggio  1980,  n.  33  (Modificazioni  ed
integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63  «Interventi
regionali in materia di agricoltura e foreste»); 
    d)  legge  regionale  3  settembre   1981,   n.   35   (Ulteriori
modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12
ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e
foreste»); 
    e) legge regionale 11 maggio 1984, n. 24 (Ulteriori modificazioni
ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12 ottobre 1978,
n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»); 
    f) legge regionale 29 aprile 1985, n. 51 (Integrazioni  dell'art.
3, punto 6, della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63  «Interventi
regionali  in  materia  di  agricoltura  e  foreste»   e   successive
modificazioni ed integrazioni); 
    g) legge regionale 26 febbraio 1990,  n.  7  (Modificazione  alla
legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni  ed
integrazioni  «Interventi  regionali  in  materia  di  agricoltura  e
foreste»); 
    h) legge regionale  15  giugno  1994,  n.  19  (Modificazione  ed
integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63: «Interventi
regionali in materia di agricoltura e foreste»); 
    i) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi  regionali
per lo sviluppo agroindustriale piemontese); 
    l) articoli 6 e 7 della legge regionale  3  agosto  1998,  n.  20
(Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura  in
Piemonte); 
    m) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65 e 66 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme
in materia di bonifica e d'irrigazione); 
    n) art.  22  della  legge  regionale  13  novembre  2006,  n.  35
(Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e
modifiche  della  legge  regionale  21  aprile  2006,  n.  14  «Legge
finanziaria per l'anno 2006»); 
    o)  art.  24  della  legge  regionale  6  agosto  2009,   n.   22
(Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009); 
    p)  art.  5  della  legge  regionale  29  aprile   2013,   n.   6
(Disposizioni regionali in materia agricola); 
    q) art.  19  della  legge  regionale  29  dicembre  2015,  n.  28
(Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e
disposizioni finanziarie). 
  3. Dalla data di approvazione della deliberazione di  cui  all'art.
3, comma 4 sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) l'art. 3 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per
la disciplina, la tutela e lo sviluppo per l'apicoltura in Piemonte); 
    b)  l'art.  22  della  legge  regionale  6  agosto  2009,  n.  22
(Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009). 
  4. Dalla data di approvazione della deliberazione di  cui  all'art.
4, comma 2, e' abrogato l'art. 30 della  legge  regionale  21  aprile
2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006). 
  5. Dalla data di approvazione della deliberazione di  cui  all'art.
14,  e'  abrogato  l'art.  4  della  legge  29  aprile  2013,  n.   6
(Disposizioni regionali in materia agricola). 
  6. Dalla data di approvazione del regolamento di cui  all'art.  37,
e'  abrogato  il  regolamento  regionale  1°   marzo   2016,   n.   1
(Disposizioni regionali relative all'esercizio e  alla  funzionalita'
delle attivita' agrituristiche e dell'ospitalita' rurale familiare in
attuazione dell'art. 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n.  2
«Nuove disposizioni in materia di agriturismo»). 
  7. Dalla data di approvazione della deliberazione di  cui  all'art.
42, comma 5, e' abrogata la legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le
Enoteche regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i  Musei
etnografico-enologici, le Strade del vino). 
  8. Dalla data di approvazione del regolamento di cui  all'art.  24,
comma 6, e' abrogato l'articolo 21, comma 2 della legge  regionale  3
agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo  sviluppo
per l'apicoltura in Piemonte). 
  9. Dalla data di approvazione del regolamento di cui  all'art.  43,
comma 2, e' abrogata  la  legge  regionale  9  ottobre  2008,  n.  29
(Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e  dei
distretti  agroalimentari  di  qualita'  e  modifiche   della   legge
regionale 12 maggio 1980, n. 37 «Le enoteche regionali,  le  botteghe
del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade
del vino»); 
  10. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'art.  63,
sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) articoli 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  19,  20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  36,  37,
38, 39, 40, 41, 42 e 43 della legge regionale 9 agosto  1999,  n.  21
(Norme in materia di bonifica e d'irrigazione); 
    b) comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 12 agosto 2013,  n.
17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013); 
    c) articoli 36 e 37 della legge regionale 22  dicembre  2015,  n.
26, (Disposizioni  collegate  alla  manovra  finanziaria  per  l'anno
2015). 
  11. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'art.  72,
sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49,  50,  51  e  53  della  legge
regionale 9 agosto 1999, n.  21  (Norme  in  materia  di  bonifica  e
d'irrigazione); 
    b)  art.  7  della  legge  regionale  29  aprile   2013,   n.   6
(Disposizioni regionali in materia agricola).