Art. 110 Abrogazione di norme 1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni: a) legge regionale 3 aprile 1979, n. 16 (Norme provvisorie per l'esercizio, da parte della Regione Piemonte delle funzioni amministrative esercitate dalle Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura del Piemonte in materia di agricoltura e foreste); b) legge regionale 22 aprile 1980, n. 27 (Norme regionali per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunita' economiche europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, riguardanti le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni); c) legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli); d) legge regionale 31 agosto 1982, n. 27 (Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25 maggio 1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15 ottobre 1981, n. 590); e) legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 (Applicazione in Piemonte del regolamento delle Comunita' economiche europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie); f) legge regionale 9 aprile 1987, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 «Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli»); g) legge regionale 14 agosto 1987, n. 40 (Interventi regionali straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola di valorizzazione dei prodotti agricoli); h) legge regionale 4 gennaio 1988, n. 1 (Concessione di contributo per l'immediato ripristino a seguito di gravi calamita' atmosferiche di infrastrutture agricole); i) legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 13 maggio 1980, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni «Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli»); l) legge regionale 3 agosto 1993, n. 38 (Norme relative alla coltivazione ed alla commercializzazione delle piante officinali peculiari della Regione Piemonte); m) legge regionale 21 novembre 1996, n. 87 (Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli); n) legge regionale 8 agosto 1997, n. 49 (Abrogazione della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 «Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli» e successive modifiche ed integrazioni); o) legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte), ad esclusione degli articoli 3, 6, 7 e dell'art. 21 comma 2; p) legge regionale 25 giugno 1999, n. 13 (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica); q) legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca); r) legge regionale 3 settembre 2001, n. 23 (Interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e modifica dell'art. 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 «Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari»); s) legge regionale 5 agosto 2002, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 «Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli»); t) legge regionale 26 giugno 2003, n. 11 (Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 «Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari»); u) legge regionale 26 giugno 2003, n. 12 (Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamita' naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura); v) art. 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004); z) legge regionale 29 novembre 2004, n. 35 (Provvedimenti in materia di castanicoltura); aa) articoli 11 e 12 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005); bb) articoli 11 e comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006); cc) articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006); dd) legge regionale 2 agosto 2006, n. 26 (Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999); ee) legge regionale 2 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualita'); ff) art. 24 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 «Legge finanziaria per l'anno 2006»); gg) articoli 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007); hh) comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei); ii) commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008); ll) articoli 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 17 (Norme per il comparto agricolo); mm) art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009); nn) articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009); oo) articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie); pp) articoli 2, 4, 5 e 6 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011); qq) art. 16 e comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012); rr) articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola); ss) art. 23 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013); tt) art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24 (Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 ed abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11); uu) art. 28 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale); vv) legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo); zz) art. 33 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni in materia di semplificazione); aaa) art. 8 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015); bbb) articoli 34 e 35 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015); ccc) art. 22 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 (Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale); ddd) articoli 154, 155, 156 e 157 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017). 2. Dalla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 6, relativo all'anno 2020, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste); b) legge regionale 1° dicembre 1978, n. 70 (Correzioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»); c) legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»); d) legge regionale 3 settembre 1981, n. 35 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»); e) legge regionale 11 maggio 1984, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»); f) legge regionale 29 aprile 1985, n. 51 (Integrazioni dell'art. 3, punto 6, della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste» e successive modificazioni ed integrazioni); g) legge regionale 26 febbraio 1990, n. 7 (Modificazione alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»); h) legge regionale 15 giugno 1994, n. 19 (Modificazione ed integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63: «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste»); i) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo agroindustriale piemontese); l) articoli 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte); m) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione); n) art. 22 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 «Legge finanziaria per l'anno 2006»); o) art. 24 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009); p) art. 5 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola); q) art. 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie). 3. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'art. 3, comma 4 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'art. 3 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo per l'apicoltura in Piemonte); b) l'art. 22 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009). 4. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'art. 4, comma 2, e' abrogato l'art. 30 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006). 5. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'art. 14, e' abrogato l'art. 4 della legge 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola). 6. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 37, e' abrogato il regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1 (Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalita' delle attivita' agrituristiche e dell'ospitalita' rurale familiare in attuazione dell'art. 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 «Nuove disposizioni in materia di agriturismo»). 7. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'art. 42, comma 5, e' abrogata la legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le Enoteche regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino). 8. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 24, comma 6, e' abrogato l'articolo 21, comma 2 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo per l'apicoltura in Piemonte). 9. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 43, comma 2, e' abrogata la legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 (Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualita' e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 «Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino»); 10. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 63, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione); b) comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013); c) articoli 36 e 37 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26, (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015). 11. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 72, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 53 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione); b) art. 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola).