Art. 12 
 
Interventi per il sostegno della  ripresa  produttiva  nei  territori
  interessati da calamita' naturali, eventi eccezionali ed avversita'
  atmosferiche assimilabili a calamita' naturali 
 
  1.  La  Giunta  regionale  con  propria  deliberazione,  ai   sensi
dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102
(Interventi finanziari a sostegno delle  imprese  agricole,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo  2003,  n.  38),
procede alla delimitazione dei  territori  interessati  da  calamita'
naturali, eventi eccezionali ed avversita' atmosferiche  assimilabili
a calamita' naturali, che hanno arrecato danni al settore agricolo. 
  2. La Giunta regionale, con propria  deliberazione,  disciplina  le
modalita'  di  segnalazione  dei  danni,  individuando   i   soggetti
competenti. 
  3. La Regione, oltre  agli  interventi  a  sostegno  delle  imprese
agricole danneggiate da calamita'  naturali,  eventi  eccezionali  ed
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'  naturali,  previsti
dalla normativa statale, puo' disporre: 
    a) l'anticipazione, anteriormente al  provvedimento  ministeriale
che  dichiara  l'esistenza  del  carattere  di  eccezionalita'  delle
calamita' naturali, o del provvedimento ministeriale di  assegnazione
della quota da prelevarsi dal fondo di solidarieta' nazionale, di cui
all'art. 6, commi 2 e 3 del decreto legislativo  n.  102/2004,  degli
interventi compensativi previsti dall'art. 5 del decreto  legislativo
n. 102/2004, che riguardano: 
      1. interventi compensativi per i danni a produzioni,  scorte  e
strutture delle aziende agricole da calcolare  secondo  le  modalita'
previste dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato; 
      2. misure volte al  ripristino  delle  infrastrutture  connesse
all'attivita' agricola, comprese quelle irrigue e di bonifica; 
    b) lavori di  pronto  intervento  o  di  ripristino  urgente  per
assicurare l'efficienza delle infrastrutture  connesse  all'attivita'
agricola, comprese quelle irrigue e  di  bonifica,  i  quali  possono
essere  effettuati  anche  senza  la  delimitazione  del   territorio
prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2004; 
    c) interventi in zone non delimitate ai sensi dell'art. 6,  comma
1,  del  decreto  legislativo  n.  102/2004,  seppur  interessate  da
calamita' naturali, eventi  eccezionali  ed  avversita'  atmosferiche
assimilabili a calamita' naturali. 
  4.  L'onere  delle  provvidenze  concesse,  in  caso   di   mancato
accoglimento della  proposta  di  riconoscimento  dell'eccezionalita'
dell'evento o in caso  di  eccedenza  delle  somme  anticipate  dalla
Regione, per gli interventi di cui al  comma  3,  lettere  a)  e  b),
rispetto alle assegnazioni disposte ai sensi del decreto  legislativo
n. 102/2004, e' a carico della Regione.