Art. 12 Interventi per il sostegno della ripresa produttiva nei territori interessati da calamita' naturali, eventi eccezionali ed avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali 1. La Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), procede alla delimitazione dei territori interessati da calamita' naturali, eventi eccezionali ed avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, che hanno arrecato danni al settore agricolo. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalita' di segnalazione dei danni, individuando i soggetti competenti. 3. La Regione, oltre agli interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali, eventi eccezionali ed avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, previsti dalla normativa statale, puo' disporre: a) l'anticipazione, anteriormente al provvedimento ministeriale che dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalita' delle calamita' naturali, o del provvedimento ministeriale di assegnazione della quota da prelevarsi dal fondo di solidarieta' nazionale, di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 102/2004, degli interventi compensativi previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004, che riguardano: 1. interventi compensativi per i danni a produzioni, scorte e strutture delle aziende agricole da calcolare secondo le modalita' previste dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato; 2. misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, comprese quelle irrigue e di bonifica; b) lavori di pronto intervento o di ripristino urgente per assicurare l'efficienza delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, comprese quelle irrigue e di bonifica, i quali possono essere effettuati anche senza la delimitazione del territorio prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2004; c) interventi in zone non delimitate ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2004, seppur interessate da calamita' naturali, eventi eccezionali ed avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali. 4. L'onere delle provvidenze concesse, in caso di mancato accoglimento della proposta di riconoscimento dell'eccezionalita' dell'evento o in caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione, per gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b), rispetto alle assegnazioni disposte ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, e' a carico della Regione.