Art. 13 
 
                Interventi regionali per la gestione 
              e prevenzione del rischio in agricoltura 
 
  1. In accompagnamento alle  misure  di  aiuto  attivate  a  livello
statale per la prevenzione e la gestione del rischio in  agricoltura,
la  Giunta  regionale  con  propria  deliberazione  attiva  specifici
interventi relativi: 
    a) al pagamento di premi assicurativi per la produzione  agricola
primaria  per  i  danni  arrecati  da  calamita'  naturali  o  eventi
eccezionali,  avversita'  atmosferiche   assimilabili   a   calamita'
naturali, epizoozie e organismi  nocivi  ai  vegetali,  da  incidente
ambientale per la rimozione e la distruzione dei capi morti e  per  i
danni causati da animali protetti; 
    b) al pagamento di contributi  finanziari  versati  ai  fondi  di
mutualizzazione  per  danni  causati   da   avversita'   atmosferiche
assimilabili a calamita' naturali, epizoozie e  organismi  nocivi  ai
vegetali o per i danni causati da emergenze ambientali; 
    c) al sostegno a strumenti di stabilizzazione del  reddito  degli
agricoltori, che offrano la compensazione per  perdite  rilevanti  di
reddito o di ricavo; 
    d) ad azioni di prevenzione  dei  danni  da  calamita'  naturali,
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di
portata catastrofica, incidente  ambientale,  da  animali  selvatici,
epizoozie ed organismi nocivi ai vegetali.