Art. 13 Interventi regionali per la gestione e prevenzione del rischio in agricoltura 1. In accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura, la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi relativi: a) al pagamento di premi assicurativi per la produzione agricola primaria per i danni arrecati da calamita' naturali o eventi eccezionali, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, da incidente ambientale per la rimozione e la distruzione dei capi morti e per i danni causati da animali protetti; b) al pagamento di contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali o per i danni causati da emergenze ambientali; c) al sostegno a strumenti di stabilizzazione del reddito degli agricoltori, che offrano la compensazione per perdite rilevanti di reddito o di ricavo; d) ad azioni di prevenzione dei danni da calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di portata catastrofica, incidente ambientale, da animali selvatici, epizoozie ed organismi nocivi ai vegetali.