Art. 14 Gestione delle risorse pastorali 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, definisce le disposizioni per disciplinare le procedure per l'affitto, la concessione d'uso nonche' le relative condizioni contrattuali e gestionali per la conservazione e la salvaguardia dei pascoli montani e delle malghe di proprieta' pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di contratti agrari, di usi civici e di affitto dei fondi rustici. 2. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo generale per la conservazione ed il miglioramento degli agro-ecosistemi e del paesaggio a pascolo montano e la sua gestione sostenibile.