Art. 14 
 
                  Gestione delle risorse pastorali 
 
  1. La Giunta regionale, con propria  deliberazione,  previo  parere
della commissione consiliare competente,  definisce  le  disposizioni
per disciplinare le procedure per  l'affitto,  la  concessione  d'uso
nonche' le relative  condizioni  contrattuali  e  gestionali  per  la
conservazione e la salvaguardia dei pascoli montani e delle malghe di
proprieta' pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale
vigente in materia di contratti agrari, di usi civici  e  di  affitto
dei fondi rustici. 
  2. La Giunta regionale adotta atti di  indirizzo  generale  per  la
conservazione  ed  il  miglioramento  degli  agro-ecosistemi  e   del
paesaggio a pascolo montano e la sua gestione sostenibile.