Art. 15 
 
           Produzione di materiale vivaistico certificato 
 
  1. Al fine di promuovere  la  produzione  di  materiale  vivaistico
viticolo  certificato,  la  Regione  realizza,  in  quanto  titolare,
direttamente  o  affidando  il  servizio  a   soggetti   qualificati,
l'attivita'  del  centro  di  premoltiplicazione  materiale  viticolo
(CEPREMAVI),  autorizzato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo  ad  esercitare  la  funzione  di
nucleo di premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite. 
  2.  Per  consentire  la  produzione  di  materiale  vivaistico   di
qualita', come definito dalla normativa europea e statale in  materia
di produzione  di  materiale  di  moltiplicazione  delle  piante,  la
Regione  puo'  istituire  e   sostenere   centri   finalizzati   alla
premoltiplicazione vivaistica delle specie arboree, da  frutto  o  da
legno.