Art. 15 Produzione di materiale vivaistico certificato 1. Al fine di promuovere la produzione di materiale vivaistico viticolo certificato, la Regione realizza, in quanto titolare, direttamente o affidando il servizio a soggetti qualificati, l'attivita' del centro di premoltiplicazione materiale viticolo (CEPREMAVI), autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ad esercitare la funzione di nucleo di premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite. 2. Per consentire la produzione di materiale vivaistico di qualita', come definito dalla normativa europea e statale in materia di produzione di materiale di moltiplicazione delle piante, la Regione puo' istituire e sostenere centri finalizzati alla premoltiplicazione vivaistica delle specie arboree, da frutto o da legno.