Art. 16 Sistemazioni dei terreni agricoli 1. La Regione e gli enti locali promuovono e valorizzano la realizzazione e la manutenzione delle sistemazioni dei terreni utilizzati a scopo agricolo per la prevenzione dei rischi idrogeologici ed il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza paesaggistica. 2. Per la realizzazione e manutenzione delle sistemazioni agrarie la Regione, gli enti locali ed i consorzi di bonifica, nell'ambito delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). 3. La Regione, in considerazione dei peculiari aspetti rurali, ambientali, paesaggistici, storici, culturali e sociali, promuove la realizzazione e la manutenzione di sistemazioni agrarie di fondi in attualita' di conduzione costruite con tecniche di ingegneria naturalistica e tradizionali. 4. Ove presenti, la Regione valorizza le sistemazioni agrarie tradizionali ad elevata valenza paesaggistica costituite dai terrazzamenti realizzati con muretti a secco, da siepi e filari, da pascoli arborati, da vigneti impiantati con paleria in legno o piloni di pietra e calce, e dalle risaie. 5. I regolamenti di polizia rurale dei comuni prevedono le norme di manutenzione e conservazione delle sistemazioni agrarie tradizionali, che insistono sui terreni in coltivazione ai sensi della legge regionale 4 novembre 2016, n. 22 (Norme in materia di manutenzione del territorio). 6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con deliberazione le modalita' ed i criteri per l'attuazione del presente articolo nonche' le linee guida che definiscono le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive delle sistemazioni agrarie, compresi i manufatti con particolare riferimento ai muretti a secco ed ai piloni di pietra e calce.