Art. 16 
 
                  Sistemazioni dei terreni agricoli 
 
  1. La Regione  e  gli  enti  locali  promuovono  e  valorizzano  la
realizzazione  e  la  manutenzione  delle  sistemazioni  dei  terreni
utilizzati  a  scopo  agricolo  per   la   prevenzione   dei   rischi
idrogeologici ed il mantenimento o  il  recupero  delle  sistemazioni
agrarie tradizionali di valenza paesaggistica. 
  2. Per la realizzazione e manutenzione delle  sistemazioni  agrarie
la Regione, gli enti locali ed i consorzi  di  bonifica,  nell'ambito
delle rispettive competenze, possono stipulare  convenzioni  con  gli
imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 15 del decreto  legislativo
18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e  modernizzazione  del  settore
agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). 
  3. La Regione, in  considerazione  dei  peculiari  aspetti  rurali,
ambientali, paesaggistici, storici, culturali e sociali, promuove  la
realizzazione e la manutenzione di sistemazioni agrarie di  fondi  in
attualita'  di  conduzione  costruite  con  tecniche  di   ingegneria
naturalistica e tradizionali. 
  4. Ove presenti,  la  Regione  valorizza  le  sistemazioni  agrarie
tradizionali  ad  elevata  valenza   paesaggistica   costituite   dai
terrazzamenti realizzati con muretti a secco, da siepi e  filari,  da
pascoli arborati, da vigneti impiantati con paleria in legno o piloni
di pietra e calce, e dalle risaie. 
  5. I regolamenti di polizia rurale dei comuni prevedono le norme di
manutenzione e conservazione delle sistemazioni agrarie tradizionali,
che insistono sui  terreni  in  coltivazione  ai  sensi  della  legge
regionale 4 novembre 2016, n. 22 (Norme in  materia  di  manutenzione
del territorio). 
  6. La Giunta regionale, entro centottanta  giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  stabilisce  con   deliberazione   le
modalita' ed i criteri per l'attuazione del presente articolo nonche'
le linee guida che definiscono  le  tipologie  e  le  caratteristiche
tecnico-costruttive delle sistemazioni agrarie, compresi i  manufatti
con particolare riferimento ai muretti a secco ed ai piloni di pietra
e calce.