Art. 17 
 
            Disposizioni sull'agricoltura multifunzionale 
 
  1. La Regione, in  armonia  con  gli  strumenti  di  programmazione
adottati in base  alla  normativa  europea,  statale  e  regionale  e
nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  o)
sostiene  l'agricoltura  anche   attraverso   la   promozione   della
multifunzionalita'  e  la  diversificazione  delle  attivita'   delle
aziende agricole singole o associate. 
  2. Per multifunzionalita' si intendono  le  attivita'  proprie  del
settore primario che svolgono le seguenti funzioni: 
    a)  economiche:  produzione,  generazione   di   reddito   e   di
occupazione nelle aree rurali; 
    b)  ambientali:  mantenimento   delle   qualita'   dell'ambiente,
conservazione del paesaggio, salvaguardia idrogeologica, manutenzione
del territorio,  conservazione  della  biodiversita',  valorizzazione
delle risorse naturali locali e  delle  varieta'  di  erbe  e  piante
spontanee, benessere animale; 
    c)  sociali:  mantenimento  delle  tradizioni   e   dei   tessuti
socioculturali,   erogazione   di   servizi   di   tipo   ricreativo,
didattico-educativo e socio-riabilitativo, di inserimento  nel  mondo
del lavoro e di inclusione sociale, garanzia della qualita'  e  della
sicurezza  degli  alimenti,  gestione  di   spazi   polivalenti   per
l'erogazione di servizi finalizzati al miglioramento  della  qualita'
della vita nelle zone rurali. 
  3.  Le  attivita'  esercitate  dall'imprenditore   agricolo,   come
definito  ai  sensi  dell'art.  2135  del  codice   civile,   diverse
dall'attivita'   propriamente   agricola,   costituiscono   attivita'
connesse ai sensi dell'art. 2135, comma terzo, del codice  civile  ed
ai sensi del decreto legislativo n. 228/2001. 
  4. Qualora l'imprenditore agricolo  intenda  attivare  un  servizio
educativo per la prima infanzia, si applicano le disposizioni vigenti
del settore, in particolare l'art. 6, comma 1, lettera f) del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema  integrato
di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma
dell'art. 1, commi 180, 181, lettera e), della legge 13 luglio  2015,
n. 107) e l'art. 18 della legge regionale 22  novembre  2017,  n.  18
(Assestamento del bilancio  di  previsione  finanziario  2017-2019  e
disposizioni finanziarie).