Art. 18 
 
                Disposizioni sull'agricoltura sociale 
 
  1.  La  Regione,  nell'ambito  della  multifunzionalita'  agricola,
riconosce e promuove  l'agricoltura  sociale,  come  definita  ed  in
attuazione della legge  18  agosto  2015,  n.  141  (Disposizioni  in
materia di agricoltura sociale). 
  2. Le  attivita'  di  agricoltura  sociale  sono  esercitate  dagli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del  codice  civile  e
dai soggetti di cui all'art. 2 , comma 1, della legge  141/2015,  nei
limiti ivi fissati. 
  3. Ai fini della presente legge sono definite fattorie  sociali  le
imprese agricole e i soggetti di cui all'art. 2, comma 4, della legge
n. 141/2015 che esercitano le attivita' di agricoltura sociale di cui
al presente articolo e che risultano iscritte all'elenco  di  cui  al
comma 4. 
  4. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e'  istituito  presso  la
struttura regionale competente l'elenco delle fattorie sociali  della
Regione. 
  5.  La  Regione,  per  favorire  lo  sviluppo  delle  attivita'  di
agricoltura sociale, promuove il  recupero  del  patrimonio  edilizio
esistente ad uso degli imprenditori  agricoli  e  progetti  specifici
nell'ambito dei programmi di  sviluppo  rurale,  nel  rispetto  della
normativa vigente in materia edilizia ed urbanistica. 
  6. Le strutture impiegate e i  luoghi  in  cui  si  svolgono  dette
attivita' devono essere conformi alle normative vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi lavoro, di  accessibilita',  di  gestione  delle
risorse ambientali e igienico-sanitarie per l'immissione  al  consumo
degli alimenti e profilassi degli allevamenti. 
  7. La Regione, ai sensi  dell'art.  7,  comma  2,  della  legge  n.
141/2015, istituisce presso la struttura  competente  in  materia  di
agricoltura, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale. 
  8. La Giunta  regionale,  acquisito  il  parere  della  commissione
consiliare competente, entro un anno dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, adotta con regolamento, nel rispetto di  quanto
previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma  2,  della
legge n. 141/2015, gli strumenti attuativi con cui si definiscono: 
    a)  i  requisiti,  i  limiti,  le  prescrizioni  e  le  modalita'
operative per lo svolgimento delle attivita' di agricoltura sociale; 
    b) le modalita' di  iscrizione,  di  tenuta  e  di  aggiornamento
dell'elenco di cui al comma 4; 
    c) le caratteristiche e le modalita' di utilizzo del  marchio  di
riconoscimento delle fattorie sociali iscritte all'elenco di  cui  al
comma 4; 
    d)   i   compiti,   la   composizione    e    il    funzionamento
dell'Osservatorio di cui al comma 7; 
    e)  i  requisiti  per  il  riconoscimento  degli   operatori   di
agricoltura sociale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 141/2015.