Art. 18 Disposizioni sull'agricoltura sociale 1. La Regione, nell'ambito della multifunzionalita' agricola, riconosce e promuove l'agricoltura sociale, come definita ed in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale). 2. Le attivita' di agricoltura sociale sono esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e dai soggetti di cui all'art. 2 , comma 1, della legge 141/2015, nei limiti ivi fissati. 3. Ai fini della presente legge sono definite fattorie sociali le imprese agricole e i soggetti di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 141/2015 che esercitano le attivita' di agricoltura sociale di cui al presente articolo e che risultano iscritte all'elenco di cui al comma 4. 4. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito presso la struttura regionale competente l'elenco delle fattorie sociali della Regione. 5. La Regione, per favorire lo sviluppo delle attivita' di agricoltura sociale, promuove il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli e progetti specifici nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia ed urbanistica. 6. Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono dette attivita' devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi lavoro, di accessibilita', di gestione delle risorse ambientali e igienico-sanitarie per l'immissione al consumo degli alimenti e profilassi degli allevamenti. 7. La Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 141/2015, istituisce presso la struttura competente in materia di agricoltura, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale. 8. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 141/2015, gli strumenti attuativi con cui si definiscono: a) i requisiti, i limiti, le prescrizioni e le modalita' operative per lo svolgimento delle attivita' di agricoltura sociale; b) le modalita' di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 4; c) le caratteristiche e le modalita' di utilizzo del marchio di riconoscimento delle fattorie sociali iscritte all'elenco di cui al comma 4; d) i compiti, la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 7; e) i requisiti per il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 141/2015.