Art. 19 Fattorie didattiche 1. La Regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole, singole o associate, che svolgono, oltre alle attivita' agricole, anche attivita' educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica, alle famiglie e a tutti coloro che intendono approfondire la propria conoscenza del mondo rurale, finalizzate: a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra l'agricoltura, il cibo e il patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale; b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra la produzione, i consumi alimentari e l'ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile e socialmente responsabile; c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attivita' agricole praticate in azienda. 2. L'avvio dell'attivita' e' soggetto alla segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 22. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a frequentare percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per la conduzione delle fattorie didattiche. 4. Le fattorie didattiche si dotano di uno specifico marchio grafico. 5. Presso la struttura regionale competente e' istituito l'elenco delle fattorie didattiche della Regione costituito dagli operatori che svolgono le attivita' di fattoria didattica di cui al presente articolo. 6. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con regolamento gli strumenti attuativi con cui si definiscono: a) i requisiti, i limiti, le prescrizioni e le modalita' operative per lo svolgimento delle attivita' di fattoria didattica, con particolare riferimento alle caratteristiche dell'offerta didattica ed i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attivita'; b) le modalita' di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 5; c) le caratteristiche e le modalita' di utilizzo del marchio di riconoscimento delle fattorie didattiche iscritte all'elenco di cui al comma 5.