Art. 19 
 
                         Fattorie didattiche 
 
  1.  La  Regione  riconosce  come  fattorie  didattiche  le  imprese
agricole, singole o associate, che  svolgono,  oltre  alle  attivita'
agricole, anche attivita'  educative  rivolte  ai  diversi  cicli  di
istruzione scolastica, alle famiglie e a tutti coloro  che  intendono
approfondire la propria conoscenza del mondo rurale, finalizzate: 
    a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e  dei
suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra  l'agricoltura,
il  cibo  e  il   patrimonio   storico-culturale,   paesaggistico   e
ambientale; 
    b)  all'educazione   al   consumo   consapevole   attraverso   la
comprensione delle relazioni esistenti fra la produzione,  i  consumi
alimentari  e  l'ambiente,  nella   prospettiva   di   uno   sviluppo
sostenibile e socialmente responsabile; 
    c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali  e  dei
processi di produzione, trasformazione e conservazione  dei  prodotti
agricoli locali in relazione alle  attivita'  agricole  praticate  in
azienda. 
  2. L'avvio dell'attivita' e' soggetto alla segnalazione certificata
di inizio di attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 22. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a frequentare  percorsi
di formazione e di  aggiornamento  professionale  per  la  conduzione
delle fattorie didattiche. 
  4. Le fattorie  didattiche  si  dotano  di  uno  specifico  marchio
grafico. 
  5. Presso la struttura regionale competente e'  istituito  l'elenco
delle fattorie didattiche della Regione  costituito  dagli  operatori
che svolgono le attivita' di fattoria didattica di  cui  al  presente
articolo. 
  6. La Giunta  regionale,  acquisito  il  parere  della  commissione
consiliare competente, entro un anno dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, adotta con regolamento gli strumenti  attuativi
con cui si definiscono: 
    a)  i  requisiti,  i  limiti,  le  prescrizioni  e  le  modalita'
operative per lo svolgimento delle attivita' di  fattoria  didattica,
con  particolare  riferimento   alle   caratteristiche   dell'offerta
didattica ed i requisiti professionali necessari per  lo  svolgimento
dell'attivita'; 
    b) le modalita' di  iscrizione,  di  tenuta  e  di  aggiornamento
dell'elenco di cui al comma 5; 
    c) le caratteristiche e le modalita' di utilizzo del  marchio  di
riconoscimento delle fattorie didattiche iscritte all'elenco  di  cui
al comma 5.