Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le definizioni contenute nell'allegato A, parte integrante della presente legge. 2. La Giunta regionale, ai fini di procedere alla corretta attuazione della presente legge, puo' provvedere, con propria deliberazione, ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alle definizioni di cui all'allegato A.