Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione della presente legge  si  assumono  le
definizioni  contenute  nell'allegato  A,  parte   integrante   della
presente legge. 
  2.  La  Giunta  regionale,  ai  fini  di  procedere  alla  corretta
attuazione  della  presente  legge,  puo'  provvedere,  con   propria
deliberazione, ad apportare le necessarie modifiche  ed  integrazioni
alle definizioni di cui all'allegato A.