Art. 20 Presidio agricolo di prossimita' 1. L'imprenditore agricolo ed i soggetti di cui all'art. 2, comma 4, della legge 141/2015, nell'ambito dell'azienda agricola o degli immobili di cui abbiano la disponibilita' in forza di un titolo legittimo, possono strutturare appositi spazi polivalenti per lo svolgimento di attivita' e l'erogazione di servizi di varia natura, al fine di rispondere alle necessita' quotidiane delle persone ed aumentare altresi' il presidio antropico dello spazio rurale. 2. Le attivita' ed i servizi di cui al comma 1 sono svolti dall'azienda agricola singola o associata in assenza o ad integrazione di attivita' e servizi forniti da altri soggetti nel territorio dove e' localizzato il presidio agricolo di prossimita' e mediante l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'azienda medesima. 3. L'avvio dell'attivita' e' soggetto alla presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 22. 4. Presso la struttura regionale competente e' istituito l'elenco regionale degli operatori che svolgono l'attivita' di presidio agricolo di prossimita'. 5. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, con regolamento gli strumenti attuativi con cui si definiscono le modalita' operative ed i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1.