Art. 20 
 
                  Presidio agricolo di prossimita' 
 
  1. L'imprenditore agricolo ed i soggetti di cui all'art.  2,  comma
4, della legge 141/2015, nell'ambito dell'azienda  agricola  o  degli
immobili di cui abbiano la  disponibilita'  in  forza  di  un  titolo
legittimo, possono strutturare  appositi  spazi  polivalenti  per  lo
svolgimento di attivita' e l'erogazione di servizi di  varia  natura,
al fine di rispondere alle necessita'  quotidiane  delle  persone  ed
aumentare altresi' il presidio antropico dello spazio rurale. 
  2. Le attivita' ed  i  servizi  di  cui  al  comma  1  sono  svolti
dall'azienda  agricola  singola  o  associata   in   assenza   o   ad
integrazione di attivita' e servizi forniti  da  altri  soggetti  nel
territorio dove e' localizzato il presidio agricolo di prossimita'  e
mediante   l'utilizzo   delle   risorse   materiali   e   immateriali
dell'azienda medesima. 
  3. L'avvio dell'attivita' e' soggetto alla presentazione della SCIA
ai sensi dell'art. 22. 
  4. Presso la struttura regionale competente e'  istituito  l'elenco
regionale  degli  operatori  che  svolgono  l'attivita'  di  presidio
agricolo di prossimita'. 
  5. La Giunta  regionale,  acquisito  il  parere  della  commissione
consiliare    competente,    adotta    entro    centottanta    giorni
dall'approvazione della presente legge, con regolamento gli strumenti
attuativi  con  cui  si  definiscono  le  modalita'  operative  ed  i
requisiti professionali necessari per lo  svolgimento  dell'attivita'
di cui al comma 1.