Art. 21 
 
                  Cimiteri per animali d'affezione 
 
  1. Le aziende agricole possono dedicare parte del loro terreno  per
la sepoltura  di  spoglie  di  animali  di  affezione  a  sistema  di
inumazione, nel rispetto delle  vigenti  norme  igienico-sanitarie  e
della legge regionale 7 aprile 2000,  n.  39  (Cimiteri  per  animali
d'affezione),  nonche'  nell'ambito  degli  strumenti  e  regolamenti
edilizi ed urbanistici comunali  e  nel  rispetto  delle  indicazioni
delle aziende sanitarie locali. 
  2.  L'istituzione  dei  cimiteri  per  animali   e'   soggetta   ad
autorizzazione  dell'autorita'   comunale   competente   secondo   le
procedure  definite  dal  regolamento  di  attuazione   della   legge
regionale n. 39/2000. 
  3. Il trasporto ed il seppellimento delle spoglie  di  animali  che
vengono  conferite  nei  cimiteri  per   animali   d'affezione   sono
consentiti previo rilascio di apposito  certificato  veterinario  che
escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili
ai sensi  del  vigente  regolamento  di  polizia  veterinaria  e  nel
rispetto del regolamento regionale d'attuazione della legge regionale
n. 39/2000.