Art. 22 Riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimita' 1. I soggetti che intendono esercitare attivita' di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimita' presentano una SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in modalita' telematica allo sportello unico attivita' produttive (SUAP) del comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attivita', su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente. 2. Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in via telematica agli uffici regionali competenti e all'azienda sanitaria locale (ASL). 3. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualita' indicati nella SCIA di cui al comma 1 e' segnalata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 2. 4. Il titolare dell'impresa agricola conferma, nella segnalazione di cui al comma 1, sotto la propria responsabilita', la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla presente legge. 5. I soggetti di cui al comma 1 possono costituire, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38), organizzazioni di produttori per prodotti dell'agricoltura sociale in coerenza con il regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e con le relative norme statali di applicazione.