Art. 22 
 
       Riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale, 
     di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimita' 
 
  1. I soggetti che intendono  esercitare  attivita'  di  agricoltura
sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di  prossimita'
presentano una SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),  in   modalita'
telematica allo  sportello  unico  attivita'  produttive  (SUAP)  del
comune nel cui territorio insistono le strutture e  gli  immobili  da
destinare all'attivita', su apposita modulistica predisposta  e  resa
disponibile dalla struttura regionale competente. 
  2. Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in
via  telematica  agli  uffici  regionali  competenti  e   all'azienda
sanitaria locale (ASL). 
  3. Ogni variazione relativa a  stati,  fatti  e  qualita'  indicati
nella SCIA di cui al comma 1 e' segnalata, entro e non oltre i  dieci
giorni  successivi  al  suo  verificarsi,  al  SUAP  territorialmente
competente che procede ai sensi del comma 2. 
  4. Il titolare dell'impresa agricola conferma,  nella  segnalazione
di cui al comma 1, sotto la propria responsabilita',  la  sussistenza
dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla presente legge. 
  5. I soggetti di cui al comma 1 possono costituire,  ai  sensi  del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, (Regolazioni dei  mercati
agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge
7 marzo 2003, n.  38),  organizzazioni  di  produttori  per  prodotti
dell'agricoltura sociale in  coerenza  con  il  regolamento  (UE)  17
dicembre 2013, n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n.  234/1979,  (CE)  n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e con le relative  norme
statali di applicazione.