Art. 23 Sospensione e cessazione delle attivita' di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimita' 1. L'esercizio delle attivita' di agricoltura sociale, di fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimita', svolto in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'art. 99, comma 1, la cessazione delle attivita' medesime. 2. In caso di sopravvenuta carenza di una o piu' condizioni che hanno legittimato l'esercizio delle attivita', il comune, anche su segnalazione di altra autorita' competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio delle attivita' fino ad un massimo di sessanta giorni. 3. Trascorso il periodo di sospensione, senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attivita'. 4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il comune informa la Citta' metropolitana di Torino o gli altri enti territoriali a cui le funzioni sono delegate e l'ASL territorialmente competente. 5. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria delle attivita' sono soggette a comunicazione. 6. Il periodo di sospensione temporanea delle attivita' di cui al comma 5 non puo' essere superiore a centottanta giorni, prorogabili da parte del Comune di ulteriori centottanta giorni. Decorso tale termine, le attivita', qualora non riavviate, si intendono definitivamente cessate.