Art. 23 
 
Sospensione e cessazione delle attivita' di agricoltura  sociale,  di
  fattoria didattica e di presidio agricolo di prossimita' 
 
  1. L'esercizio delle attivita' di agricoltura sociale, di  fattoria
didattica e di presidio agricolo di prossimita', svolto in assenza di
SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'art. 99, comma  1,  la
cessazione delle attivita' medesime. 
  2. In caso di sopravvenuta carenza di una  o  piu'  condizioni  che
hanno legittimato l'esercizio delle attivita', il  comune,  anche  su
segnalazione di altra autorita' competente, assegna un termine per il
ripristino delle medesime, decorso inutilmente  il  quale  ordina  la
sospensione dell'esercizio delle attivita'  fino  ad  un  massimo  di
sessanta giorni. 
  3. Trascorso il periodo di sospensione, senza il  ripristino  delle
condizioni, il comune ordina la cessazione delle attivita'. 
  4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3, il comune informa la Citta' metropolitana di Torino o
gli altri enti territoriali a cui le funzioni sono delegate  e  l'ASL
territorialmente competente. 
  5. La sospensione  temporanea  o  la  cessazione  volontaria  delle
attivita' sono soggette a comunicazione. 
  6. Il periodo di sospensione temporanea delle attivita' di  cui  al
comma 5 non puo' essere superiore a centottanta  giorni,  prorogabili
da parte del Comune di ulteriori  centottanta  giorni.  Decorso  tale
termine,  le  attivita',  qualora   non   riavviate,   si   intendono
definitivamente cessate.