Art. 24 
 
                Ruolo multifunzionale dell'apicoltura 
 
  1. La Regione disciplina, tutela e sviluppa l'apicoltura regionale,
valorizzandone i prodotti. 
  2.  L'apicoltura  e'  riconosciuta   materia   di   formazione   ed
informazione professionale, di consulenza aziendale e divulgazione in
agricoltura. 
  3. La Regione riconosce il ruolo dell'impollinazione a mezzo  delle
api  nella  tutela  dell'ambiente  e  nella  produzione  agricola   e
forestale  e  si  impegna  ad  assumere  le   iniziative   idonee   a
diffonderla. 
  4.  La  Regione  promuove  l'inserimento  di  specie  vegetali   di
interesse apistico, privilegiando quelle autoctone, nei programmi  di
rimboschimento, negli interventi per la  difesa  del  suolo  e  nelle
azioni di sviluppo delle colture officinali. 
  5. La Regione promuove  e  disciplina  la  pratica  del  nomadismo,
ispirandosi alle seguenti linee guida: 
    a) il riconoscimento del nomadismo quale pratica  essenziale  per
l'attivita' apistica produttiva; 
    b)  la  priorita'  degli  apiari  a   conduzione   produttiva   e
commerciale rispetto a quelli a conduzione amatoriale; 
    c)  la  conservazione  dei  diritti  acquisiti  dagli  apicoltori
produttori apistici che svolgono abitualmente l'attivita'  produttiva
con postazioni nomadi o stanziali; 
    d) la tutela delle risorse economiche degli apicoltori produttori
apistici che operano in zone montane e svantaggiate; 
    e) la  tutela  dello  stato  sanitario  del  patrimonio  apistico
territoriale con controlli su tutti gli apiari, a  prescindere  dalla
forma di conduzione; 
    f) la tutela, mediante l'istituzione di aree di  rispetto,  degli
allevamenti di api regine in cui si attuano programmi di selezione. 
  6. La Giunta regionale, con  proprio  regolamento  approvato  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, acquisito il parere della commissione  consiliare  competente,
disciplina: 
    a)  i  criteri  per  l'individuazione  dei  soggetti   produttori
apistici, apicoltori amatoriali o per autoconsumo e delle loro  forme
associative; 
    b) l'organizzazione  ed  il  funzionamento  del  Centro  apistico
regionale istituito presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; 
    c) la definizione di sciame o nucleo.