Art. 24 Ruolo multifunzionale dell'apicoltura 1. La Regione disciplina, tutela e sviluppa l'apicoltura regionale, valorizzandone i prodotti. 2. L'apicoltura e' riconosciuta materia di formazione ed informazione professionale, di consulenza aziendale e divulgazione in agricoltura. 3. La Regione riconosce il ruolo dell'impollinazione a mezzo delle api nella tutela dell'ambiente e nella produzione agricola e forestale e si impegna ad assumere le iniziative idonee a diffonderla. 4. La Regione promuove l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico, privilegiando quelle autoctone, nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali. 5. La Regione promuove e disciplina la pratica del nomadismo, ispirandosi alle seguenti linee guida: a) il riconoscimento del nomadismo quale pratica essenziale per l'attivita' apistica produttiva; b) la priorita' degli apiari a conduzione produttiva e commerciale rispetto a quelli a conduzione amatoriale; c) la conservazione dei diritti acquisiti dagli apicoltori produttori apistici che svolgono abitualmente l'attivita' produttiva con postazioni nomadi o stanziali; d) la tutela delle risorse economiche degli apicoltori produttori apistici che operano in zone montane e svantaggiate; e) la tutela dello stato sanitario del patrimonio apistico territoriale con controlli su tutti gli apiari, a prescindere dalla forma di conduzione; f) la tutela, mediante l'istituzione di aree di rispetto, degli allevamenti di api regine in cui si attuano programmi di selezione. 6. La Giunta regionale, con proprio regolamento approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, disciplina: a) i criteri per l'individuazione dei soggetti produttori apistici, apicoltori amatoriali o per autoconsumo e delle loro forme associative; b) l'organizzazione ed il funzionamento del Centro apistico regionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; c) la definizione di sciame o nucleo.