Art. 25 Attivita' agrituristiche 1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, anche nella forma di societa' di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. 2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attivita' agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, nonche' i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni e' consentito esclusivamente per lo svolgimento di attivita' e servizi complementari. 3. Rientrano fra le attivita' agrituristiche: a) dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purche' attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie; b) locare ad uso turistico camere con l'eventuale prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, nonche' di organizzazione di attivita' ricreative, sportive e culturali. Nel caso dell'ospitalita' con prestazione del solo servizio di prima colazione, e' consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti; c) preparare e somministrare pasti e bevande secondo le modalita' definite nell'art. 26; d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino); e) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'azienda, attivita' ricreative, culturali, didattiche, divulgative e pedagogiche nel settore dell'educazione alimentare-ambientale o di pratica sportiva, nonche' escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. 4. Le attivita' di cui al comma 3 possono essere svolte anche disgiuntamente tra loro. 5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonche' della priorita' nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attivita' agrituristica e' considerato reddito agricolo.