Art. 25 
 
                      Attivita' agrituristiche 
 
  1. Per  attivita'  agrituristiche  si  intendono  le  attivita'  di
ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all'art. 2135 del codice civile, anche nella  forma  di  societa'  di
capitali  o  di  persone,  oppure  associati  fra  loro,   attraverso
l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione  con
le  attivita'  di  coltivazione  del  fondo,  di  silvicoltura  e  di
allevamento di animali. 
  2.  Possono  essere   addetti   allo   svolgimento   dell'attivita'
agrituristica l'imprenditore agricolo e i  suoi  familiari  ai  sensi
dell'art. 230-bis del codice civile, nonche' i lavoratori  dipendenti
a tempo determinato,  indeterminato  e  parziale.  Gli  addetti  sono
considerati lavoratori agricoli  ai  fini  della  vigente  disciplina
previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti  esterni
e' consentito  esclusivamente  per  lo  svolgimento  di  attivita'  e
servizi complementari. 
  3. Rientrano fra le attivita' agrituristiche: 
    a) dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti  destinati  alla
sosta dei campeggiatori, purche' attrezzati con i servizi  essenziali
previsti dalle norme igienico-sanitarie; 
    b) locare ad uso turistico camere con l'eventuale prestazione del
servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione  completa,  di
somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, nonche'  di
organizzazione di attivita' ricreative,  sportive  e  culturali.  Nel
caso dell'ospitalita' con prestazione  del  solo  servizio  di  prima
colazione, e' consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle
camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti; 
    c) preparare e somministrare pasti e bevande secondo le modalita'
definite nell'art. 26; 
    d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la
mescita di vini, alla quale si applica la legge 27  luglio  1999,  n.
268 (Disciplina delle strade del vino); 
    e)  organizzare,  anche  all'esterno  dei  beni  fondiari   nella
disponibilita'   dell'azienda,   attivita'   ricreative,   culturali,
didattiche, divulgative e  pedagogiche  nel  settore  dell'educazione
alimentare-ambientale o di pratica sportiva, nonche' escursionistiche
e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali,
finalizzate alla  valorizzazione  del  territorio  e  del  patrimonio
rurale. 
  4. Le attivita' di cui al  comma  3  possono  essere  svolte  anche
disgiuntamente tra loro. 
  5.  Ai  fini  del  riconoscimento  delle  diverse   qualifiche   di
imprenditore agricolo, nonche' della  priorita'  nell'erogazione  dei
contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia  di  carattere
fiscale,  il  reddito  proveniente  dall'attivita'  agrituristica  e'
considerato reddito agricolo.