Art. 27 Prevalenza dell'attivita' agricola e connessione dell'attivita' agrituristica 1. L'attivita' agricola dell'azienda o delle aziende, in caso di imprenditori agricoli associati, deve rimanere prevalente rispetto all'attivita' agrituristica. 2. La prevalenza dell'attivita' agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni: a) il tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attivita' agricola nel corso dell'anno solare e' superiore al tempo utilizzato nell'attivita' agrituristica, tenuto conto della diversita' delle tipologie di lavorazione; b) il valore della produzione standard, ai sensi del regolamento delegato (UE) 1° agosto 2014, n. 1198/2014 della Commissione, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, come deducibile dal sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) di cui all'art. 81, e' maggiore rispetto alle entrate dell'attivita' agrituristica. 3. Qualora, per cause di forza maggiore dovute a calamita' atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla struttura regionale competente per materia, non sia possibile rispettare il valore di cui al comma 2, sono prese come riferimento le due annualita' precedenti. 4. Il requisito della prevalenza si considera comunque sussistente qualora la ricettivita' agrituristica rientri in quanto previsto nell'art. 29. 5. La connessione dell'attivita' agrituristica rispetto all'attivita' agricola si realizza allorche' l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varieta' delle attivita' agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attivita' agrituristica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo. 6. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 37, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, individua tra l''altro: a) le ore lavorative occorrenti per le singole attivita' agricole come da tabella ettaro/coltura definita dalla Giunta regionale con proprio provvedimento; b) i valori della produzione standard attribuibili alle singole colture e allevamenti. 7. L'attivita' agricola si considera comunque prevalente quando le attivita' di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.