Art. 27 
 
                 Prevalenza dell'attivita' agricola 
             e connessione dell'attivita' agrituristica 
 
  1. L'attivita' agricola dell'azienda o delle aziende,  in  caso  di
imprenditori agricoli associati, deve  rimanere  prevalente  rispetto
all'attivita' agrituristica. 
  2. La prevalenza dell'attivita'  agricola  si  realizza  quando,  a
scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni: 
    a) il tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attivita'
agricola nel corso dell'anno solare e' superiore al tempo  utilizzato
nell'attivita' agrituristica, tenuto  conto  della  diversita'  delle
tipologie di lavorazione; 
    b) il valore della produzione standard, ai sensi del  regolamento
delegato (UE) 1° agosto 2014, n.  1198/2014  della  Commissione,  che
integra il regolamento  (CE)  n.  1217/2009  del  Consiglio  relativo
all'istituzione di una rete  d'informazione  contabile  agricola  sui
redditi e sull'economia delle aziende agricole  nell'Unione  europea,
compresi gli aiuti di mercato e  di  integrazione  al  reddito,  come
deducibile dal sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) di  cui
all'art.  81,  e'  maggiore  rispetto  alle  entrate   dell'attivita'
agrituristica. 
  3.  Qualora,  per  cause  di  forza  maggiore  dovute  a  calamita'
atmosferiche,  fitopatie  o  epizoozie,  accertate  dalla   struttura
regionale competente per materia, non  sia  possibile  rispettare  il
valore di cui  al  comma  2,  sono  prese  come  riferimento  le  due
annualita' precedenti. 
  4. Il requisito della prevalenza si considera comunque  sussistente
qualora la ricettivita'  agrituristica  rientri  in  quanto  previsto
nell'art. 29. 
  5.   La   connessione   dell'attivita'    agrituristica    rispetto
all'attivita' agricola si realizza allorche' l'azienda  agricola,  in
relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni  strutturali,  alla
natura e alla varieta' delle attivita' agricole praticate, agli spazi
disponibili, agli edifici  in  essa  ricompresi  e  al  numero  degli
addetti,   sia   idonea   anche   allo   svolgimento   dell'attivita'
agrituristica nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al  presente
capo. 
  6. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 37,  tenendo  conto
della localizzazione delle  aziende  agricole  e  in  particolare  di
quelle ubicate nei territori montani, individua tra l''altro: 
    a) le ore lavorative occorrenti per le singole attivita' agricole
come da tabella ettaro/coltura definita dalla  Giunta  regionale  con
proprio provvedimento; 
    b) i valori della produzione standard attribuibili  alle  singole
colture e allevamenti. 
  7. L'attivita' agricola si considera comunque prevalente quando  le
attivita' di ricezione e  di  somministrazione  di  pasti  e  bevande
interessano un numero non superiore a dieci ospiti.